Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19940 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 23/09/2020), n.19940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20019-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 1/A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO ANTONELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 891/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta da P.M., cittadino (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS) innanzi alla Commissione Territoriale di Crotone, avente ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.1. A seguito del rigetto della domanda in sede amministrativa, venne proposta opposizione innanzi al Tribunale di Potenza, che negò la protezione internazionale; la decisione venne confermata con sentenza della Corte d’appello di Potenza del 20.12.2018 n. 304.

1.2. La corte di merito osservò che, mentre innanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese d’origine per motivi economici, nel ricorso introduttivo innanzi al Tribunale aveva addotto, per la prima volta, come causa dell’espatrio, il motivo relativo alla persecuzione religiosa da parte della setta di (OMISSIS). Convocato innanzi al Tribunale per essere sentito non si era presentato per tre udienze, omettendo di compiere un ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; risentito innanzi alla Corte d’appello, si era limitato ad affermare che esercitava attività lavorativa in Italia, chiedendo comprensione.

1.3. Esaminate le informazioni relative al luogo di provenienza dell’istante, il sud della (OMISSIS), la Corte d’appello escluse che al medesimo fosse ostacolato il culto della religione (OMISSIS), nè erano stati allegati atti di persecuzione diretta.

1.4. La corte di merito ritenne, inoltre, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c, sulla base di informazioni internazionali da parte di siti aggiornate come l’EASO, Amnesty International e (OMISSIS).

1.5. L’assenza di una situazione di particolare vulnerabilità e l’assenza di un percorso di integrazione, non integrato dallo svolgimento di attività di tirocinio presso Casoria Ambiente spa vennero poste a base del rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie.

1.6. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso P.M. sulla base di quattro motivi.

1.7. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

1.8. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g, h, e art. 14, comma 1, lett. c); si contesta l’omissione, da parte della corte territoriale, dello svolgimento di accertamenti sulla situazione relativa al paese di provenienza, attingendo da fonti aggiornate, al fine di accertare la situazione di violenza indiscriminata derivante l’instabilità politica in cui verserebbe la (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. g, h, e art. 14, comma 1, lett. c) nonchè art. 8, comma 3; si deduce che anche nella regione del (OMISSIS) la setta di (OMISSIS) stesse pianificando attentati e che vi fosse una situazione di insicurezza ed instabilità politica.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008 e art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per aver negato il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni di carattere umanitario nonostante la dedotta situazione di instabilità politica della (OMISSIS).

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in quanto la corte di merito non avrebbe esaminato il profilo di vulnerabilità e dell’integrazione sociale, sempre ai fini della protezione umanitaria, ostativi al rientro nel Paese di provenienza.

5. I motivi, da esaminare congiuntamente, per la loro connessione non sono fondati.

5.2. Le doglianze del ricorrente, limitate al diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, sono incentrate sull’omessa indagine e valutazione di aggiornate informazioni sulla (OMISSIS) del Sud, che sarebbe teatro di attentati da parte del gruppo terroristico di (OMISSIS), autore di episodi di violenza anche nei confronti dei civili, oltre che del gruppo del (OMISSIS) nella zona del (OMISSIS).

5.3. Va, in primo luogo osservato che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, il danno grave, nelle ipotesi di cui all’art. 14, lett. a) e b) è necessariamente collegato alla situazione personale del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato.

5.4. Nel caso di specie, la corte di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità ha ritenuto che il ricorrente avesse lasciato il proprio paese non per il pericolo di subire un danno grave ma per ragioni di carattere economico. Tanto aveva dichiarato alla Commissione Territoriale e, nel ricorso introduttivo, innanzi al Tribunale, aveva addotto, per la prima volta, come causa dell’espatrio il motivo relativo alla persecuzione religiosa da parte della setta di (OMISSIS). In presenza di tali discrasie e contraddizioni, il Tribunale lo aveva convocato per sentirlo ma, per ben tre volte, non si era presentato, in tal modo omettendo di compiere un ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; solo innanzi alla Corte d’appello era comparso per l’audizione ed aveva dichiarato di lavorare in Italia, chiedendo comprensione.

5.5.La condizione di migrante economico esclude in radice la sussistenza di un danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), mentre, in relazione alla situazione di violenza generalizzata, la corte distrettuale ha fatto riferimento ad informazioni tratte da siti specializzati ed istituzionalizzati, giungendo ad escludere che il rientro nel Paese d’origine possa esporre il ricorrente al pericolo per la propria incolumità.

5.6. La Corte d’appello ha accertato che non vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018), secondo cui il danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE) ricorre solo se gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati raggiungano un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

5.7. La situazione di instabilità politica, i conflitti sociali nell’area del (OMISSIS) ed il pericolo di attentati terroristici da parte del gruppo armata di (OMISSIS) non raggiungevano, invece, un livello di pericolosità paragonabile ad un conflitto armato.

5.8. Quanto alla censura relativa al diniego della protezione umanitaria, si osserva che il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

5.9. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

5.10. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

5.11. La corte distrettuale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate, ritenendo il percorso di integrazione sociale nel territorio italiano, con lo svolgimento dell’attività di tirocinio presso la Casoria Ambiente s.p.a., non integrasse un effettivo radicamento sul territorio. Inoltre, non ha ravvisato nelle condizioni del ricorrente una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, derivante dalla compromissione dei diritti umani fondamentali, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6.2. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

6.3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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