Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19940 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in Roma via Reno n. 21,

presso lo studio dell’avv. RIZZO Roberto, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4315/2005 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 7/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8.7.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi gli avvocati Fiorillo e Rizzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del Tribunale di Roma veniva accolta la domanda di M.S. di dichiarare la nullita’ dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 13.6 – 30.9.01, motivata da “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonche’ per necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”, ex art. 25, commi 1 e 2, CCNL 11.1.01.

Il giudice dichiarava che a decorrere dal 13.10.97 era sorto il rapporto di lavoro a tempo determinato e disponeva la riammissione in servizio della dipendente, condannando il datore a corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla costituzione in mora (18.12.01).

2.- Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 7.10.05 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito, preso atto che Poste Italiane aveva sostenuto che la reale causale del contratto era quella di assicurare il servizio durante il periodo feriale, rilevava che – pur nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss.

a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva — il datore avrebbe dovuto fornire la prova della correlazione esistente tra la concreta esigenza dedotta e l’assunzione. Il mancato soddisfacimento di tale onere probatorio giustificava la dichiarazione di nullita’ del termine apposto all’assunzione.

3. Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui M. rispondeva con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La soc. Poste Italiane con tre motivi di ricorso deduce violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg. sotto un triplice profilo:

4.1.- detto art. 23 non ha posto alcun vincolo oggettivo alle causali di fonte collettiva e, in particolare, non ha affermato che la situazione di riorganizzazione aziendale dovesse coinvolgere i singoli uffici destinatari delle assunzioni a termine (primo motivo);

4.2.- il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che, per integrare la fattispecie prevista dall’art. 25, comma 1 CCNL 11.1.01 della assunzione a termine per assicurare il servizio in concomitanza della fruizione delle ferie da parte del personale, la situazione di fatto dovesse essere necessariamente correlata con una temporanea assenza dal lavoro di altro personale o dovesse essere indicato il nominativo del lavoratore sostituito (secondo e terzo motivo).

5. La controricorrente, prima di contestare nel merito tali motivi, ha rilevato che il giudice di primo grado, pur affermando la legittimita’ della disposizione collettiva — perche’ attuativa della disposizione della L. 56 del 1987, art. 23 e l’inamissibilita’ dell’indicazione di una pluralita’ di ipotesi a giustificazione del termine, aveva affermato la nullita’ del termine per la mancata indicazione del dipendente da sostituire e per l’inosservanza da parte di Poste Italiane dell’onere di provare il rispetto della proporzione numerica tra i dipendenti di ruolo e le assunzioni a termine (c.d. clausola di contingentamento) prevista dall’art. 25, comma 3 CCNL del 2001. Non avendo Poste Italiane appellato su questo secondo punto la prima sentenza ed essendo stata la circostanza prontamente da essa evidenziata nel giudizio di secondo grado, parte controricorrente eccepisce l’esistenza di un. giudicato interno che, pur non individuato dal giudice di appello, dovrebbe essere ora rilevato dalla Corte di legittimita’.

6. Circa questa preliminare eccezione deve rilevarsi che per la giurisprudenza di questa Corte, nel caso una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata ed il giudice dell’impugnazione, altrimenti adito, non abbia rilevato d’ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione rilevare d’ufficio il giudicato in questione. Nello svolgimento dell’indagine relativa, in mancanza di pronuncia, il giudice di legittimita’ puo’ accertare l’esistenza e la portata del giudicato mediante il diretto esame degli atti del processo ed la diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali (Cass. S.u. 25.5.01 n. 226).

Nel caso di specie, la statuizione del giudice di primo grado circa la mancata prova dell’osservanza della clausola di contingentamento costituisce una autonoma ragione di nullita’ del termine, di per se’ idonea a sorreggere la pronunzia di primo grado. Non essendo stata questa pronunzia appellata sul punto, la Corte di appello avrebbe dovuto, prima di tutto, ritenere inammissibile l’appello di Poste Italiane, in quanto non idoneo a colpire nella sua interezza la sentenza del Tribunale.

Questa Corte, procedendo ad accertamento di ufficio in forza dei poteri sopra indicati, rilevata la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado, in questa sede deve dunque rilevare l’inidoneita’ del ricorso per cassazione in quanto intervenuto in controversia in cui gia’ sussiste giudicato circa la fondatezza della domanda.

Il ricorso va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna Poste Italiane s.p.a.

alle spese, che liquida in Euro 28,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

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