Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19940 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10050/2015 proposto da:

G.A., G.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DI GROTTA PERFETTA 130, presso SILVIO IDANZA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELE IZZO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 744/2014 R.G. V.G. della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA del 3/11/2014 depositato i104/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con Decreto 4 febbraio 2015, reso in sede di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, la Corte d’appello di Perugia respingeva la domanda di equa riparazione proposta da G.A. e D., in relazione alla durata irragionevole di un procedimento di equa riparazione ai sensi di detta legge, svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Roma dall’8.2.2010 al 4.4.2013. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, della Legge citata la durata di un processo di primo grado è ragionevole ove contenuta in un lasso temporale di tre anni.

Per la cassazione di tale decreto G.A. e D. propongono ricorso affidato a un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato un “atto di costituzione” ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2-bis e 2-ter, nonchè degli artt. 6, 13 e 41 CEDU e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene parte ricorrente che sia la giurisprudenza della Corte EDU sia quella di questa Corte di cassazione hanno elaborato per i procedimenti di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, una durata complessiva ragionevole, comprensiva dell’unico grado di merito e dell’eventuale giudizio di legittimità, pari a due anni; e che tale tipologia procedimentale non può essere equiparata ad un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, atteso che il legislatore ha previsto per essa termini brevi e speciali (30 gg. per l’emissione del decreto ex art. 3, e 4 mesi per definire l’eventuale fase di opposizione).

2. – Il motivo è fondato.

Già questa Corte aveva in precedenza osservato che ai fini della determinazione della durata ragionevole di un processo instaurato ai sensi della legge Pinto al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un altro processo, la durata complessiva dei due gradi di giudizio (in corte di appello e in cassazione) deve essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni (nel quale è incluso quello di sessanta giorni previsto per la proposizione del ricorso per cassazione). Il suddetto termine è compatibile con le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e risponde sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, sia alla durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite di un anno (Cass. nn. 5924/12 e 8283/12).

Ogni possibile questione al riguardo è stata ora risolta dalla recente sentenza n. 36/16 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge.

La Corte costituzionale ha osservato al riguardo che “dalla giurisprudenza Europea consolidata si evince (sentenza n. 49 del 2015) il principio di diritto, secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il procedimento visito all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse, e che, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell’amministrazione della giustizia (Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi contro Italia; sentenza 27 settembre 2011, CE.DI.SA Fortore snc Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia; sentenza 21 dicembre 2010, Belperio e Ciarmoli contro Italia). Ne consegue che l’art. 6 della CEDU, il cui significato si forma attraverso il reiterato ed uniforme esercizio della giurisprudenza Europea sui casi di specie (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007), preclude al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell’equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla L. n. 89 del 2001, pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anzichè modellarla sul calco dei più brevi termini indicati dalla stessa Corte di Strasburgo e recepiti dalla giurisprudenza nazionale. Quest’ultima, in applicazione dell’art. 111 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1, alla luce dell’interpretazione data dal giudice Europeo all’art. 6 della CEDU, aveva in precedenza determinato il termine ragionevole di cui si discute, per il caso di procedimento svoltosi in entrambi i gradi previsti, in due anni, che è il limite di regola ammesso dalla Corte EDU”.

3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che procederà ad un rinnovato esame di merito e provvederà, altresì, sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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