Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1994 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. II, 29/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28989-2015 proposto da:

P.L., ASSOCIAZIONE DUEMILASPERANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso DA lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PAOLO IOSSA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati STEFANO MASTROLILLI, RITA GRAZIA DELLA LENA;

– controricorrenti –

e contro

R.S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6821/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., all’udienza del 5 novembre 2014, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’Associazione Duemilasperanze (d’ora innanzi, l’Associazione) e da P.L. avverso la decisione di primo grado che li aveva condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di 247.899,31 Euro in favore della Rai – Radiotelevisione s.p.a. (d’ora innanzi, la Rai), rigettando la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato in causa, R.S.S..

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che l’Associazione non aveva contestato la genuinità della procura prodotta dalla Rai, con la quale il P., nella qualità di legale rappresentante della Associazione, aveva delegato il R. a firmare “per mio nome e conto una o più convenzioni con la R.A.I. per le manifestazioni dal 1/7/01 al 6/1/02, al fine di promuovere le finalità delle nostre iniziative umanitarie”; b) che siffatta procura giustificava l’affidamento della Rai quanto alla titolarità del potere rappresentativo del R.; c) che l’Associazione e il P. non avevano chiarito quale avrebbe dovuto essere la diversa forma richiesta ad substantiam per la procura, nè quali ulteriori accertamenti la Rai avrebbe dovuto compiere; d) che l’Associazione, nella comparsa di costituzione, aveva riconosciuto che la convenzione del 18 luglio 2001, trasmessale dalla Rai, dopo la sottoscrizione da parte del funzionario di quest’ultima e del R., non conteneva allegati e che, in tale contesto, non aveva neppur chiesto di provare di avere sollevato contestazioni al riguardo; e) che in seguito era pervenuta all’Associazione la nota del R. del 18 settembre 2001 che conteneva il calendario delle iniziative proposte e che riportava gli spettacoli Concerto di Natale e Circo di Natale; f) che da tali elementi si traeva la conferma che l’Associazione avesse accettato una definizione degli spettacoli nei quali sarebbero stati inseriti i messaggi, differita rispetto alla sottoscrizione della convenzione; g) che era pertanto irrilevante conoscere il contenuto degli allegati che risultavano prodotti all’atto della costituzione della RAI, alla stregua dell’indice dei documenti depositati il 23 gennaio 2003 – indice successivamente scomparso e sostituito, in data 18 dicembre 2003, con altro indice, nel quale non si faceva menzione alcuna di “allegati” alla convenzione; h) che, sebbene fosse credibile che il R. avesse prospettato all’Associazione l’inserimento dell’iniziativa solidaristica negli spettacoli natalizi, non vi era alcuna prova che di tale proposta e dell’accordo con l’Associazione fosse al corrente la Rai; i) che, d’altra parte, neppure era stato allegato alcun pregiudizio derivato dall’inserimento dei messaggi nella trasmissione Cominciamo bene anzichè in quella denominata Concerto di Natale.

3. Avverso tale sentenza l’Associazione e il P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ai quali ha resistito la Rai con controricorso. L’intimato R. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamentano violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2697 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Osservano i ricorrenti: a) che la Corte territoriale, pur rilevando la sopra ricordata modifica contenutistica dell’indice di atti e documenti operata dalla Rai e pur prendendo atto del fatto che quest’ultima non avesse preso posizione sull’accaduto, non aveva tratto da tale contegno processuale la conseguenza di ritenere riconosciuto il fatto non contestato; b) che, peraltro, l’Associazione e il P., nel prendere posizione rispetto alla pretesa di pagamento della Rai, avevano subito evidenziato che i progetti di programmi allegati dalla Rai con la Convenzione (Circo di Natale già Regalo di Natale) non erano mai andati in onda; c) che tale scelta difensiva dipendeva dal fatto che solo in relazione a tali programmi il R. si era impegnato affinchè la Rai promuovesse le finalità umanitarie dell’associazione; d) che dal fascicolo di parte di primo grado dei ricorrenti risultava prodotta la lettera del R. del 18 giugno 2001, che proponeva un calendario di iniziative aventi ad oggetto gli indicati programmi natalizi; e) che tali programmi risultavano anche da altri documenti prodotti dai ricorrenti; f) che conferma della mancata trasmissione dei programmi realmente concordati si traeva dalla nota del 27 gennaio 2002, con la quale il R. aveva rinunciato ai propri compensi; g) che, pertanto, sia dalle difese svolte che dalla documentazione prodotta, si sarebbe dovuto evincere che gli allegati fatti sparire dal fascicolo della Rai erano esattamente relativi ai format natalizi, mai andati in onda; h) che, ancora, la conclusione della Corte territoriale, fondata su un documento prodotto dal R., non considerava che, ammessa pure la validità della delega a quest’ultimo, non avrebbe avuto senso ampliarla temporalmente sino al gennaio 2002, in quanto il programma Cominciamo bene era stato trasmesso nel periodo giugno – luglio 2001; i) che, anche a voler ritenere che quest’ultimo fosse il programma destinato ad ospitare le iniziative dell’Associazione, nessun giudice aveva esaminato le videocassette prodotte dalla Rai e “da sempre contestate” dalla difesa.

Il motivo, nelle sue varie articolazioni, è infondato.

Un primo gruppo di censure, peraltro non correlato ad una espressa doglianza di extra – petizione, si concentra sul tema della portata della domanda formulata dalla Rai, in quanto avente ad oggetto, secondo i ricorrenti, il compenso per iniziative sviluppate nel contesto di programmi diversi da quelli ai quali si riferisce la sentenza di accoglimento, che invece fa riferimento ad un diverso programma certamente andato in onda.

Ora, così impostata la questione, appare priva di conducenza la denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c., che concerne la valutazione delle prove e non detta criteri di interpretazione della domanda formulata. A ciò deve aggiungersi che, secondo la Corte territoriale, l’infondatezza del motivo di appello sul punto scaturisce dalla sostanziale equivocità, ai fini che qui rilevano, della sostituzione del primo indice col secondo, ma soprattutto dal fatto che il giudice di appello non ha ritenuto che la documentazione prodotta dai ricorrenti consentisse di ritenere che gli allegati indicati nel primo indice Rai comprendessero i format delle trasmissioni natalizie.

Il fatto che nella comparsa di risposta in primo grado l’Associazione e il P. si fossero difesi contestando che i programmi natalizi fossero andati in onda è un profilo privo di rilievo, in quanto non significa affatto che a tali programmi fosse correlata la pretesa della Rai. Lo dimostra il fatto che, ancora in ricorso, si afferma che tale difesa scaturiva dal fatto che quelli erano i soli programmi per i quali il R. si sarebbe impegnato.

E, tuttavia, questa deduzione attiene al merito (e, per quanto si vedrà, infra, è anche destituita di qualunque fondamento), ma non consente di individuare alcun errore nella determinazione della portata della domanda della Rai.

Ugualmente l’esistenza, nel fascicolo dei ricorrenti, di documenti dai quali “risultano” tali programmi non consente di cogliere alcun vizio ricostruttivo nella sentenza impugnata, al contrario focalizzata sulla individuazione della pretesa della controparte.

Nè è dirsi, come pure adombrano i ricorrenti, che, diversamente opinando, la loro difesa non avrebbe avuto senso, in quanto, alla stregua di quanto emerge dal ricorso, secondo loro, l’unico vincolo negoziale poteva scaturire, per l’Associazione, dallo svolgimento delle trasmissioni natalizie – pacificamente non andate in onda – giacchè solo quelle erano di loro interesse e solo esse sarebbero state concordate tra le parti.

Un secondo gruppo di censure investe l’interpretazione della procura conferita al R., che, secondo i giudici di merito, aveva fornito a quest’ultimo la legittimazione a sottoscrivere la convenzione con la Rai, impegnando la associazione. Ora, del tutto generiche sono le critiche che investono la validità della procura, destinate ad essere articolate più diffusamente nel secondo motivo.

Quanto al suo significato, le critiche sono inammissibili perchè neppure indicano quale canone ermeneutico sarebbe stato violato dai giudici di merito nell’escludere che la procura fosse circoscritta, in termini oggettivamente riconoscibili dalla terza Rai, alla sola realizzazione delle iniziative nel quadro della programmazione natalizia.

Superfluo osservare che l’argomento concretamente speso dai ricorrenti è comunque privo di fondamento perchè la procura ben poteva essere parametrata temporalmente su un arco semestrale e avere trovato, per mero accidente, realizzazione solo per gli spettacoli estivi.

Un terzo gruppo di censure riguarda la mancata visione delle videocassette prodotte dalla Rai.

La Corte territoriale, con riguardo al corrispondente motivo di appello, ha osservato che le doglianze sviluppate erano di assoluta genericità, perchè si traducevano nel rilievo che, se essere fossero state visionate, “avremmo tutti preso consapevolezza che esse sono tutt’altra cosa rispetto al programma concordato”.

Esattamente il giudice di appello ha rilevato la assenza di specificità della critica, nel senso che essa: a) non deduce neppure che il programma non sarebbe andato in onda; b) non indica quale difformità si sarebbe registrata rispetto a quale distinto impegno negoziale vincolante tra le parti. E il ricorso su tali profili risulta del tutto generico.

2. Con il secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 1362 c.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alle conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello, in relazione alla procura conferita dall’Associazione al R..

Osservano i ricorrenti: a) che la Corte aveva valutato il documento senza considerare lo specifico contesto fattuale nel quale si inseriva e senza considerare il resto della documentazione in atti; b) che, in particolare, si sarebbe dovuto considerare, al fine di interpretare correttamente la procura, che, alla stregua del calendario redatto dallo stesso R., le iniziative individuate si sarebbero dovute ripagare con il loro ricavato, con il quale sarebbero stati coperti anche gli onorari del R. stesso, il quale, non casualmente, vi aveva successivamente rinunciato; c) che era del tutto inverosimile che la Rai avesse proceduto alla stipula di un contratto di rilevante importo senza verificare la capacità dell’Associazione di far fronte ad un impegno di tale portata; d) che la procura conferita al R. poteva avere un senso solo in quanto riferita al calendario delle iniziative proposte dal primo, altrimenti rivelandosi del tutto indeterminata nell’oggetto; e) che la natura pubblicistica della Rai, la portata del contratto e il carattere generale della procura avrebbero dovuto indurre la stessa a richiedere una scrittura privata autenticata.

Il motivo è, nel suo complesso, infondato.

Premesso che la scrittura privata autenticata non è una forma contrattuale (questa identificandosi, per quanto qui rileva, nella scrittura privata) e che l’autentica è requisito invocato in termini privi di conducenza (poichè non risulta essere stata posta in dubbio la riconducibilità della procura al P.), si osserva che il rilievo di indeterminatezza è privo di qualunque fondamento, alla stregua del testo del negozio riprodotto in sentenza, che individua l’arco temporale in cui avrebbero dovuto svolgersi le manifestazioni e il loro fine.

Sono inammissibili le restanti censure, perchè non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale il tenore della procura non conteneva limitazioni idonee a circoscrivere il potere rappresentativo del R. alle sole iniziative natalizie che quest’ultimo ebbe a prospettare, secondo l’accertamento dei giudici di merito, all’Associazione.

Il generico riferimento del ricorso al contesto fattuale e ai documenti in atti non consente di cogliere alcuna violazione di canoni ermeneutici da parte della Corte distrettuale.

3. Con il terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 1362 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, dal momento: a) che il documento contenente il calendario delle iniziative non era del 18 settembre 2001, come ritenuto dalla Corte d’appello, ma del 18 giugno 2001, in quanto ciò che i giudici di secondo grado avevano apprezzato come un “9” era, in realtà, una “G.”, abbreviazione per il mese di giugno; c) che tale conclusione era coerente anche con il riferimento, nel calendario, al precedente incontro del 13 giugno e spiegava il successivo conferimento, in data 1 luglio 2001, della delega al R.; d) che, pertanto, non era esatto che l’Associazione avesse accettato una definizione dei programmi di inserimento dei messaggi successiva alla sottoscrizione della convenzione.

Il motivo è inammissibile, poichè, nell’economia della decisione, quale ricordata supra nell’esame del secondo motivo, argomento autonomamente idoneo a sostenere le conclusioni raggiunte è “l’ampia delega sopra richiamata” (si vedano i principi ritraibili da Cass. 13 giugno 2018, n. 15399).

Nessuna incidenza, rispetto alla posizione della Rai, assumono le comunicazioni intercorse con il procuratore R..

4. In conclusione il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarati tenuti al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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