Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1994 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1994 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 8705-2012 proposto da:
DITTA CASTELLETTI LUIG4)001900448)elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA F. CIVININI, /1.2, presso lo studio dell’avvocato
SPINGARDI LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato
D’ANGELO VITTORIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MAZZARELLI GIOVANNI BATTISTA;
– intimato avverso la sentenza n. 759/2011 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 22/06/2011, depositata il 27/C43/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Don. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

Data pubblicazione: 29/01/2014

udito l’Avvocato D’Angelo Vittorio difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in P.U.;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che

condivide la relazione.

Ric. 2012 n. 08705 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Castelletti Luigi propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona (del 27 settembre Mazzarelli Giovanni Battista non svolge difese. E' applicabile ralione tempolis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la Corte di merito, decidendo l'impugnazione proposta dal creditore Mazzarelli, condannava il debitore Castelletti al pagamento di curo 3.615,19, oltre accessori. Riteneva non provata da parte del debitore l'eccezione di adempimento in contanti della somma di 7 milioni di lire. In particolare, rilevava che, erroneamente, il giudice di primo grado aveva ritenuto provato il pagamento di tale somma sulla base di un estratto conto del creditore Mazzarelli, mentre l'estratto conto informale era dello stesso debitore, con conseguente mancanza di efficacia probatoria. Aggiungeva che il pagamento non poteva ritenersi avvenuto sulla base della pagina del libro giornale della ditta debitrice, perché: ex art. 2709 cod. civ., non può valere a favore dell'imprenditore; non essendo bollato e vidimato non poteva valere tra imprenditori, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ. 2. Il ricorrente deduce che il libro giornale, ai sensi degli artt. 2215 e 2216 cod. civ., non era necessario fosse bollato e vidimato, ma solo numerato progressivamente e che, comunque, il libro giornale prodotto era bollato e vidimato (primo motivo). Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione. Sembra lamentarsi che la Corte abbia preso in esame un "riassunto della contabilità", invece di prendere in esame la contabilità, della quale si ribadisce la bollatura e vidimazione. 3 2011). 2.1. Il ricorso è inammissibile. Da un lato, sia con il primo che con il secondo motivo, si deduce un errore revocatorio, lamentando che la Corte di merito avrebbe considerato come non bollati e vidimati registri che, invece, sarebbero stati bollati e vidimati. D'altro si sostiene che la bollatura e vidimazione del libro giornale, prodotto da esso ricorrente debitore, non sarebbe documenti si accompagnano con la precisa indicazione degli stessi ai fini del loro reperimento negli atti di causa. 2.1.1. Il motivo è inammissibile sulla base del principio, secondo cui <> (Cass. 27 aprile
2010 n. 10066).
Ed, inoltre, per il mancato rispetto dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ.,
limitandosi il ricorrente a richiamare il libro giornale prodotto senza la
riproduzione dello stesso per la parte di interesse e senza precise
indicazioni per il reperimento negli atti del giudizio, con conseguente
impossibilità per la Corte di valutare la decisività della censura in ordine
alla non necessità della vidimazione.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;

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stata necessaria ai sensi dell’art. 2215 cod. civ., e mai le deduzioni sui

che i rilievi, mossi dalla ricorrente con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione, limitandosi a contestare la
natura revocatoria dell’errore denunciato;
che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 4 dicembre 2013.

LA CORTE DI CASSAZIONE

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