Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1994 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Renato Fucini

63, presso l’avv. Carla Montanaro, rappresentata e difesa dagli

avvocati SAGLIOCCO Lucio e Giuseppe Menale giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e

PREFETTURA DI BENEVENTO, in persona del Prefetto pro tempore,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

e

QUESTURA DI CASERTA, in persona del Questore pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, in data 28

luglio 2008, nel procedimento iscritto al n. 3168/08;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. PATRONE Ignazio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.M. ha proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Caserta, ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 28 luglio 2008, con il quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo da lei proposto, ex art. 739 c.p.c., avverso il provvedimento del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, che aveva respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell’Interno e la Prefetttura di Benevento resistono con controricorso, illustrato con memoria. La Questura di Caserta non ha svolto attivita’ processuale.

E’ stata depositata in cancelleria la relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo, in quanto proposto nei confronti del Questore, sprovvisto di legittimazione processuale a resistere, anziche’ nei confronti del Ministero dell’Interno, e considerato che non poteva procedersi a integrazione del contraddittorio nei confronti della parte legittimata poiche’, essendo stato il provvedimento reclamato notificato Z.M. il 13 maggio 2008, era ormai decorso il termine previsto dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo. Con un unico motivo la ricorrente – premesso che il provvedimento reclamato non le e’ stato notificato dal Ministero dell’Interno o dalla Questura di Caserta ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ma e’ stato soltanto comunicato alla Cancelleria ex art. 58 c.p.c. e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 4 – deduce che detta comunicazione non era idonea a far decorrere il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 739 c.p.c. per la presentazione del reclamo e che pertanto si sarebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno.

2. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilita’ del controricorso del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Benevento, riguardante un differente provvedimento giudiziario (decreto del Giudice di Pace di Benevento del 17 settembre 2008, che ha rigettato il ricorso proposto da Z.M. avverso il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Benevento il 28 luglio 2008) e comunque fondato su di argomentazioni non attinenti al contenuto dell’ordinanza della Corte di appello di Napoli in questa sede impugnata.

3. In ordine alla censura mossa con il ricorso per Cassazione, il collegio – argomentando in difformita’ dalla relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha prospettato l’infondatezza di tale censura sul presupposto che, vertendosi nella specie in ipotesi di reclamo proposto soltanto nei confronti di ufficio (Questura di Napoli o di Caserta) ritenuto dalla Corte di appello sprovvisto di legittimazione passiva con statuizione non impugnata dalla ricorrente, non ricorreva una situazione processuale che imponesse o giustificasse l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte legittimata (il Ministero dell’Interno), restando il ricorso inammissibile in quanto proposto contro soggetto sprovvisto di legittimazione passiva, indipendentemente dalla circostanza che fosse decorso o meno il termine per proporre impugnazione – osserva che, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 l’errata identificazione dell’organo dell’Amministrazione statale legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarita’, sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione (Cass. 2007/5284; cfr. Cass. S.U. 2006/3117).

Il ricorso per Cassazione – con il quale la ricorrente, nel dolersi che non fosse stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, ha sostanzialmente censurato la mancata rinnovazione del reclamo introduttivo del giudizio nei confronti del Ministero medesimo – deve quindi essere accolto, in relazione ai principi sopra affermati, poiche’ erroneamente la Corte di appello non ha disposto detta rinnovazione, alla quale dovra’ provvedere in sede di rinvio ai sensi della citata L. n. 260 del 1958, art. 4, comma 3.

L’ordinanza impugnata va percio’ cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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