Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1994 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. III, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.N. (OMISSIS), D.L.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato EDUARDO BOURSIER NIUTTA,

rappresentate e difese dall’avvocato RAPONE CLAUDIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA (OMISSIS), facente parte del

Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, non in proprio ma

esclusivamente in nome e per conto della “BANCA MONTE DEI PASCHI DI

SIENA SPA”, in persona del Responsabile dell’Ufficio Periferico di

Pescara della suddetta MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell’avvocato

CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CAPPUCCILLI DOMENICO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Maria Luisa Casotti Cantatore, (delega avv.

Cappuccini Domenico), difensore della controricorrente che si riporta

agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che si riporta

alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. D.L.R. e F.N. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 aprile 2008, con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello da loro proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato la loro opposizione avverso un precetto intimato dalla Banca Toscana s.p.a., cui era poi subentrata la MPS Gestione Crediti Banca s.p.a.

Ha resistito con controricorso la MPS Gestione Crediti Banca s.p.a.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. Il ricorso appare inammissibile perche’ tardivamente proposto, siccome ha eccepito la resistente.

Infatti, avendo il giudizio ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, come ritiene la consolidata giurisprudenza della Corte (da ultimo, si veda, da ultimo, Cass. (ord.) n. 9998 del 2010:

adde in motivazione, Cass. sez. un. n. 10617 del 2010, che si e’ occupata dei giudizi ai sensi dell’art. 512 c.p.c.). Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, pertanto entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata, cioe’ entro il 24 aprile 2009. E’ vero che quel termine – applicabile ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009 – venne ad essere sospeso a far tempo dal 6 aprile 2009 e fino al 31 luglio 2009, per effetto del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 2009, concernente la sospensione dei processi civili per il terremoto di L’Aquila. Tuttavia, al 31 luglio detto termine riprese a decorrere per il residuo, stante l’inapplicabilita’ del regime della sospensione dei termini per il periodo feriale, e si consumo’ il 18 agosto 2009, mentre il ricorso risulta presentato per la notificazione il 30 settembre 2009.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremilasettecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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