Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1994 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1994 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

t9

i_sul ricorso

25972/2012 proposto da.

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FUGGER BAU KG DES DR. PETER AUKENTHALER & CO. S.a.s., in persona del legale
rappresentante PETER AUKENTHALER;
SCHWAZER Josef;
SCHWAZER Heidi;
rappresentati e difesi dall’Avv. Enzo Barazza del Foro di Udine e dall’Avv. Prof. Giuseppe
Nicolini del Foro di Roma, presso lo studio del quale in Roma via Teodosio Macrobio n. 3 sono
elettivamente domiciliati;
– controricorrenti avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA di II GRADO di Bolzano n. 60/2/2010
del 27/05/2010, depositata il 14/10/2010, non notificata;

Data pubblicazione: 26/01/2018

udita la relazione della causa svolta dal Relatore Piercamillo Davigo;

1. L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi, avverso la
sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, del 27/05/2010, depositata il
14/10/2010, non notificata, con la quale essa aveva confermato la pronunzia della
Commissione tributaria di I grado di Bolzano n. 177/01/2008 del 31/03/2008 che aveva
accolto il ricorso di FUGGER BAU KG DES DR. PETER AUKENTHALER & CO. S.a.s., SCHWAZER
Josef e SCHWAZER Heidi. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata con le
conseguenti statuizioni.
La Commissione Tributaria di II grado, premesso che SCHWAZER Josef e SCHWAZER Heidi
avevano ceduto il 24/9/2002 alla FUGGER BAU KG DES DR. PETER AUKENTHALER & CO. S.a.s.
un terreno ciascuno gravato da ipoteca e che il 14/3/2005 avevano ceduto ad altri soci le loro
quote al valore nominale e che la Commissione di I grado aveva annullato l’avviso di
liquidazione per decadenza del potere impositivo, respingeva l’appello dell’Agenzia delle
Entrate sull’assunto che il termine di decadenza doveva essere fatto decorrere dalla
registrazione dell’atto e non dal recesso dei soci.
2. I controricorrenti, deducevano:
1) la inammissibilità del ricorso in quanto al domiciliatario è stata notificata una sola copia del
ricorso per tutte e tre le parti resistenti;
2) la inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio previsto dagli artt. 327
(vecchio testo) cod. proc. civ.; la sospensione dei termini riguardava le liti di valore non
superiore ad euro 20.000,00 mentre la presente lite non rientra in tali termini;
3) l’inammissibilità del primo motivo di ricorso che deduce una difesa nuova rispetto a quella
svolta dall’Ufficio nei precedenti gradi di giudizio;
4) comunque la infondatezza del primo motivo posto che l’Ufficio aveva ravvisato il carattere
elusivo nel conferimento dei terreni e non in atti successivi;
5) la infondatezza del secondo motivo di ricorso in quanto la lite non era suscettibile di
definizione con aumento del 25% e i valori non avevano subito rettifica;
6) la infondatezza del terzo motivo di ricorso in quanto non erano state contestate le deduzioni
dei contribuenti.
Concludeva per la reiezione del ricorso con vittoria di spese,

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Devono anzitutto essere esaminate le eccezioni sollevate dal contro ricorrente.
È manifestamente infondata la eccezione di inesistenza della notificazione.
La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti,
mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel
processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non
solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche
per quelle disciplinate dall’art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è
un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a
quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine
d’impugnazione “ex” art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di
fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2. Il ricorso è pertanto inammissibile perché tardivo.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in C 3.510,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione a favore dei
controricorrenti delle spese di giudizio liquidate in C 3.510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il giorno 12
dicembre 2017.
Il Consigliere estensore

Il Ppstdnte

rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esitq del processo. (Cass. – Sez.
U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008 Rv. 606009 – 01)
L’eccezione relativa alla violazione del termine per impugnare è fondata.
In tema di condono fiscale, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in I.
n. 111 del 2011, la sospensione dei termini d’impugnazione è automaticamente prevista fino al
30 giugno 2012 “per le liti fiscali che possono essere definite”, per cui il presupposto
applicativo dell’istituto non è condizionato dalla presentazione di un’istanza di definizione, ma
solo dall’astratta definibilità della lite pendente. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11531 del
06/06/2016 Rv. 640047 – 01).
Tuttavia tale definibilità è limitata alle cause di valore nion superiore a 20.000,00 euro mentre
la presente causa è di valore superiore.

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