Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19939 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19939 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23867/2011 R.G. proposto da
La Confezione di Sabatello Franca & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sabatello Franca, Tedeschi Ambra, Tedeschi Serena e Tedeschi Angelo, elettivamente domiciliati
in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio degli avv.ti Augusto Fantozzi e Edoardo Belli Contarini, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 39/28/11, depositata il 23 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2018
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Con. est.
G.M Nonno

Data pubblicazione: 27/07/2018

RILEVATO CHE

1. con sentenza n. 39/28/11 del 23/03/2011 la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da La Confezione di Sabatello Franca & C.
s.a.s. e dai soci della stessa sig.ri Franca Sabatello, Ambra Tedeschi,
Serena Tedeschi e Angelo Tedeschi nei confronti della sentenza della
CTP di Roma n. 409/61/08;

dalla società avverso l’avviso di accertamento in materia di imposte
sul reddito e IVA relativamente al periodo d’imposta 2000 nonché i ricorsi proposti dai soci avverso i singoli avvisi di accertamento in materia di IRPEF e addizionale regionale relativi all’anno d’imposta 2000
che li riguardavano personalmente; b) dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla società e dai soci Franca Sabatello e Angelo Tedeschi
per omesso deposito della ricevuta di spedizione o consegna del ricorso all’atto della costituzione in giudizio; c) respinto i ricorsi proposti
dai soci Serena Tedeschi ed Ambra Tedeschi in ragione della conferma del reddito nei confronti della società, giusta l’inammissibilità del
ricorso proposto;
1.2. la sentenza della CTR così motivava il rigetto dell’appello: a)
«l’art. 22 del d.lgs. 546/92 – commi I e II – dispone che il ricorrente
debba depositare fra l’altro, copia della ricevuta di deposito o spedizione del ricorso introduttivo all’ufficio in sede di costituzione presso
la segreteria della Commissione, a pena di inammissibilità del ricorso
medesimo, da dichiararsi anche d’ufficio ed anche nel caso che la parte resistente si costituisca»; b) poiché la società contribuente era una
società di persone, correttamente i ricorsi erano stati riuniti essendosi
in presenza di un litisconsorzio necessario; c) poiché il procedimento
nei confronti dei soci dipende da quello nei confronti della società, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso della società, il reddito
di quest’ultima restava quello dell’avviso impugnato, non potendo i
singoli soci proporre ricorso per motivi propri della società; d) non era
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Con/ est.
G.M Nonno

1.1. quest’ultima sentenza aveva: a) riunito il ricorso proposto

possibile sanare l’inammissibilità del ricorso proposto con il richiamo
alla necessità del litisconsorzio;

2. avverso la sentenza della CTR la società e i singoli soci proponevano tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

4. con ordinanza resa all’udienza del 30/01/2017 la causa è stata
rinviata a nuovo ruolo disponendosi l’acquisizione, a cura della Cancelleria, ed il deposito, a cura delle parti, di documentazione ed informazioni relative all’intervenuta estinzione de La Confezione di Sabatello Franca & C. s.a.s.;
4.1. a seguito dell’ordinanza, i ricorrenti depositavano visura camerale riguardante la società sopra menzionata e l’Agenzia delle entrate, oltre ad analoga visura, anche copia dell’atto notarile di scioglimento e cancellazione della società con distinta di presentazione alla Camera di commercio;

CONSIDERATO CHE
1. va pregiudizialmente rilevato che l’estinzione de La Confezione
di Sabatello Franca & C. s.a.s. deve ritenersi intervenuta già in data
10/03/2000, a segùito della cancellazione della società dal registro
delle imprese;
1.1. orbene, è stato affermato che «in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della
società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla
dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione
dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c.,

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3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un
vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre
da subito ad una pronuncia declinatoria di merito» (Cass. n. 5736 del
23/03/2016; si veda, anche Cass. n. 20252 del 09/10/2015; Cass. n.
21188 del 08/10/2014);
1.2. nel caso di specie, l’impugnazione dell’avviso di accertamento

tificazione, era, dunque, improponibile ab origine, sicché la sentenza
pronunciata dalla CTR, nella parte in cui ha confermato la sentenza
della CTP, va cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere
proposta in primo grado (ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo
periodo, cod. proc. civ.);

2. venendo all’esame dei motivi di ricorso proposti dai soci, con il
primo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ., evidenziandosi che il disposto normativo ricollega la sanzione
dell’inammissibilità al mancato o tardivo deposito dell’atto introduttivo del giudizio e non anche alla mancata produzione della fotocopia
della ricevuta di spedizione o consegna;

3. il motivo è infondato;
3.1. è stato da ultimo evidenziato che: «in tema contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi dell’art. 22, comma 1,
quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546
del 1992, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente,
richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell’originale del ricorso
notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di

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Con ff. est.
G.Mf Nonno

da parte della società contribuente, già estinta all’epoca della sua no-

spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in
difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via
della costituzione del convenuto» (Cass. n. 16758 del 09/08/2016);
le Sezioni Unite della Corte hanno poi precisato che «non costitui-

notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da
parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non
la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo
la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo» (Cass. 5. U.
n. 13452 del 29/05/2017);
3.2. ne consegue che la CTR ha fatto buon governo dei superiori
principi, correttamente dichiarando inammissibili i ricorsi dei soci
Franca Sabatello e Angelo Tedeschi per omesso deposito della ricevuta di spedizione o consegna (i.e. avviso di ricevimento) del ricorso;

4. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti della
società e dei soci Franca Sabatello e Angelo Tedeschi, doveva comunque procedersi alla integrazione del contraddittorio, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario;

5. il motivo è infondato;

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Con. est.
G.N Nonno

sce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato

5.1. come si è già detto la società era estinta e, dunque,
l’integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa doveva essere effettuata convenendo in giudizio i soci della stessa;
tuttavia, all’esito della riunione dei procedimenti davanti alla CTP,
il contraddittorio doveva ritenersi già integro, essendo stati convenuti

5.2. né all’esito della corretta declaratoria di inammissibilità dei
ricorsi proposti da due dei soci il contraddittorio poteva legittimamente essere ricostituito, così artificiosamente superandosi il vizio processuale in cui gli stessi erano incorsi ed esaminato precedentemente
sotto il primo motivo di ricorso;

6. in conclusione, la sentenza della CTR va cassata senza rinvio
nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso della società, mentre il ricorso va rigettato per il resto, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio in ragione delle peculiari
questioni di diritto affrontate.

P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione de La Confezione di Sabatello Franca & C. s.a.s. e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata nella parte in cui conferma la sentenza della Commissione
tributaria provinciale dichiarando inammissibile il ricorso proposto
dalla menzionata società; rigetta per il resto il ricorso e compensa tra
le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 2 febbraio 2018.

in giudizio tutti i soci della società;

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