Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19939 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 23/09/2020), n.19939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4625 – 2016 R.G. proposto da:

C.R., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Flaminia, n. 135, presso lo studio dell’avvocato

Paolo Berruti, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Lucio Del Paggio, lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CON. A.P.A. soc. coop. a resp. lim., – c.f. (OMISSIS) – in l.c.a., in

persona del commissario liquidatore avvocato I.A.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pietro della Valle, n.

2, presso lo studio dell’avvocato Marco Antonelli che lo rappresenta

e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

IR.VI., – c.f. (OMISSIS) – G.M. – c.f.

(OMISSIS) – G.P. – c.f. (OMISSIS) – tutti in qualità di

ex soci della “Cooperativa Residenziale Romana” a resp. lim.,

elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo di p.e.c.,

in S. Egidio alla Vibrata, al corso Matteotti, n. 2, presso lo

studio dell’avvocato Vincent Fanini, che li rappresenta e difende in

virtù di procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3730/2015 della Corte d’appello di Roma;

udita la relazione nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 15.10.1994 C.R. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Teramo il consorzio “CON. A.P.A.” soc. coop. a resp. lim. e la “Cooperativa Residenziale Romana” a resp. lim.

Esponeva che con due scritture private, di cui la prima in data 7.10.1991, aveva “prenotato” formalmente dalla “Cooperativa Residenziale Romana” in effetti dal consorzio “CON. A.P.A.” un alloggio, provvisto di posto – auto coperto ed altre pertinenze, nel fabbricato da realizzarsi in (OMISSIS), zona PEEP; che in ottemperanza al piano dei pagamenti aveva provveduto al versamento, alla data del 26.8.1993, della complessiva somma di Lire 100.000.000.

Esponeva che in data 2.9.1993 il consorzio “CON. A.P.A.” gli aveva formulato richiesta, del tutto ingiustificata, di pagamento di somme ulteriori ed in data 17.9.1993 gli aveva addirittura prospettato la decadenza dalla “prenotazione”, qualora non avesse adempiuto.

Chiedeva – tra l’altro – dichiararsi e darsi atto che aveva puntualmente adempiuto le obbligazioni a suo carico ed aveva titolo per ottenere l’assegnazione definitiva dell’alloggio “prenotato” con susseguente pronuncia a tal fine di sentenza costitutiva; chiedeva inoltre condannarsi le convenute alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso ed al risarcimento del danno correlato anche alla ritardata consegna dell’immobile.

1.1. Resisteva il consorzio “CON. A.P.A.”.

1.2. Resisteva la “Cooperativa Residenziale Romana”.

2. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 1308/2002 l’adito tribunale – tra l’altro – rigettava le domande tutte dell’attore.

3. Interponeva appello C.R..

Resistevano il consorzio “CON. A.P.A.” e la “Cooperativa Residenziale Romana”.

4. Con sentenza n. 459/2005 la Corte d’appello de L’Aquila accoglieva il gravame e – tra l’altro – dichiarava trasferito all’appellante l’immobile quale descritto ed indicato nella relazione di c.t.u.

5. Con sentenza n. 29789/2011 questa Corte di legittimità, in accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso proposto dal consorzio “CON. A.P.A.”, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi dello stesso ricorso nonchè i ricorsi incidentali proposti dalla “Cooperativa Residenziale Romana” e da C.R., cassava la sentenza n. 459/2005 della Corte de L’Aquila.

Evidenziava – tra l’altro – questa Corte che il giudice di appello non aveva “chiarito chi fosse il soggetto (o i soggetti) che aveva sottoscritto quale promittente venditore la scrittura del 7-10-1991 e la scrittura aggiuntiva” (vedi ricorso, pag. 11) e non aveva accertato, parimenti con riferimento al profilo della legittimazione passiva, se il promittente venditore fosse il proprietario dell’alloggio quanto meno al momento della pronuncia in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c.

6. C.R. attendeva, in sede di rinvio, alla riassunzione del giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma.

Resisteva il consorzio “CON. A.P.A.” soc. coop. a resp. lim. in l.c.a.

Non si costituiva la “Cooperativa Residenziale Romana” a resp. lim., estintasi a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.

7. Disposta l’integrazione del contraddittorio, si provvedeva, attesa l’impossibilità – in dipendenza dell’omesso deposito del registro dei soci – di individuare i soci della “Cooperativa Residenziale Romana”, all’integrazione nei confronti di Ir.Vi., già presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, nonchè nei confronti di G.M. e di G.P., già componenti del consiglio di amministrazione della cooperativa.

8. Con sentenza n. 3730/2015 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame spiegato da C.R. avverso la sentenza n. 1308/2002 del Tribunale di Teramo e compensava le spese del giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del precedente giudizio d’appello.

Evidenziava la Corte di Roma che la domanda ex art. 2932 c.c. non era proponibile nei confronti del consorzio “CON. A.P.A.” in l.c.a., che aveva, sì, palesato la volontà di sciogliersi dal vincolo preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72L. Fall., nondimeno subordinatamente al riscontro della propria legittimazione passiva.

Evidenziava, dunque, che sia l'”atto di prenotazione di alloggio” datato 7.10.1991 sia l’ulteriore “atto di prenotazione di alloggio” privo di data recavano unicamente la sottoscrizione di C.R. e del legale rappresentante della “Cooperativa Residenziale Romana”, sicchè il consorzio “CON. A.P.A.” non aveva assunto alcuna obbligazione.

Evidenziava, altresì, che in sede di rinvio non poteva rivestire valenza alcuna la circostanza, allegata dal C., alla cui stregua il consorzio “CON. A.P.A.” aveva nel 1994 fatto luogo all’assegnazione di appartamenti ubicati nello stesso immobile.

9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.R.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il consorzio “CON. A.P.A.” soc. coop. a resp. in l.c.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

T.V., G.M. e G.P., già soci della “Cooperativa Residenziale Romana” a resp. lim., del pari hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese.

10. Il ricorrente ha depositato memoria.

11. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1388,1704 e 2932 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; l’omessa ed insufficiente motivazione.

Deduce che la Corte di rinvio ha con motivazione inadeguata ritenuto che obbligata al trasferimento dell’alloggio “prenotato” fosse la “Cooperativa Residenziale Romana”; che la Corte di rinvio per nulla ha vagliato i rapporti tra il consorzio “CON. A.P.A.” e la “Cooperativa Residenziale Romana”.

Deduce che ha debitamente documentato che la “Cooperativa Residenziale Romana” non ha avuto alcuna partecipazione nella vicenda de qua.

Deduce, ulteriormente, che nella comparsa di costituzione di Ir.Vi., G.M. e G.P. si legge testualmente che in data 7.7.1993 la “Cooperativa Residenziale Romana” dava mandato al consorzio “CON. A.P.A.” “di effettuare la consegna degli alloggi previo collaudo e previa verifica dell’esatto adempimento dei conferimenti effettuati nei confronti della Cooperativa Residenziale Romana” (cfr. ricorso, pag. 20) e che in data 30.8.1993 la “Cooperativa Residenziale Romana” dava al consorzio “CON. A.P.A.” “mandato di assegnare direttamente ai soci gli alloggi prenotati” (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce quindi che la documentazione prodotta dà ragione del collegamento negoziale intercorrente tra gli atti di “prenotazione di alloggio” ed il mandato accordato dalla “Cooperativa Residenziale Romana” al consorzio “CON. A.P.A.”.

12. Il motivo di ricorso va respinto.

13. E’ innegabile che il ricorrente, allorchè deduce che il consorzio “CON. A.P.A.” “concorreva, attraverso le prenotazioni fittiziamente dirette alla Cooperativa, a creare una situazione di apparenza” (così ricorso, pag. 19; così memoria, pag. 5), prospetta in tal maniera che la vicenda negoziale nell’ambito della quale ha assunto veste di “prenotatario” di un alloggio e delle relative pertinenze, si è connotata – limitatamente alla posizione dell’altro contraente – sub specie di simulazione relativa soggettiva, di interposizione fittizia di persona.

14. E’ innegabile che il ricorrente prospetta al contempo che è stato parte dell’ – di certo non terzo rispetto all’ – accordo simulatorio sotteso alla prefigurata ipotesi di simulazione soggettiva relativa, parte – si soggiunge – che vi ha appieno consapevolmente aderito.

Invero deduce che “si era affidato (…) alla promessa della Cooperativa” (così ricorso, pag. 19; così memoria, pag. 5), che “la fantomatica Cooperativa Residenziale Romana (…), a prescindere dalla formale sua indicazione negli atti di prenotazione (…), non ha mai avuto, nella vicenda che ci riguarda, alcuna partecipazione o attività degna di rilievo: essa, rimasta inattiva sin dall’origine, è stata cancellata, in data (OMISSIS)” (così ricorso, pag. 17).

Ed invero aggiunge che l’interposizione rispondeva all’esigenza di assicurare ai soci un risparmio di costi ed evitare un doppio atto di trasferimento (cfr. ricorso, pag. 20).

15. In questo quadro inevitabilmente sovvengono gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui nella interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto (nella fattispecie, la “Cooperativa Residenziale Romana”) e dell’interponente (nella fattispecie, il consorzio “CON. A.P.A.”), ma anche del terzo contraente (nella fattispecie, il ricorrente), che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente (cfr. Cass. 21.3.1990, n. 2349, e Cass. 4.8.1997, n. 7187; cfr., più di recente, Cass. (ord.) 18.8.2011, n. 17389, Cass. 23.3.2017, n. 7537, e Cass. 12.10.2018, n. 25578. Cfr. altresì Cass. 15.5.1998, n. 4911, ove si specifica che la mancata conoscenza, da parte dell’altro contraente, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della (diversa) fattispecie dell’interposizione reale di persona (l’accordo tra interponente ed interposto risultando, in tal caso, costitutivo del solo dovere, per quest’ultimo, di ritrasferire al primo diritti ed obblighi derivanti dal contratto, senza che alcuna azione diretta possa essere riconosciuta all’interponente nei confronti del terzo), secondo il meccanismo effettuale tipico della rappresentanza indiretta; cfr. analogamente Cass. 10.3.2015, n. 4738).

Ed ulteriormente l’insegnamento – riflesso nei medesimi “precedenti” dapprima menzionati – secondo cui la prova dell’accordo simulatorio e segnatamente della consapevole adesione del terzo contraente all’intesa raggiunta dall’interponente e dall’interposto, limitatamente ai trasferimenti immobiliari (è il caso di specie), non può che risultare da atto scritto proveniente anche dal terzo contraente (cfr. Cass. 4.8.1997, n. 7187, ove si soggiunge che del tutto inidonee ai fini probatori sono la controdichiarazione scritta proveniente dal solo interposto o la confessione da questo resa a seguito di formale interrogatorio; cfr. Cass. 12.10.2018, n. 25578, ove si soggiunge che è del tutto inidonea ai fini probatori – ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l’interposto – l’acquisizione dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, alla quale non abbia quindi partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria).

16. Nei termini testè enunciati, a fronte del rilievo della Corte di rinvio alla cui stregua sia l'”atto di prenotazione di alloggio” datato 7.10.1991 sia l’ulteriore “atto di prenotazione di alloggio” privo di data recavano unicamente la sottoscrizione di C.R. e del legale rappresentante della “Cooperativa Residenziale Romana”, rilievo sulla cui scorta – si ribadisce – la Corte di Roma – in pieno ossequio alla sollecitazione di cui alla sentenza n. 29789/2011 di questa Corte di legittimità – ha escluso che il consorzio “CON. A.P.A.” avesse assunto qualsivoglia obbligazione, il ricorrente di certo non può pretendere di aver assolto l’onere della prova scritta dell’accordo simulatorio tra l’interponente consorzio e l’interposta cooperativa e della consapevole sua adesione a siffatto accordo alla stregua degli elementi di valutazione, meramente presuntivi, di cui in ricorso è analitica enunciazione.

In particolare, di aver assolto la prova anzidetta siccome tutta la corrispondenza faceva capo esclusivamente al consorzio “CON. A.P.A.”, siccome tutti i versamenti sono stati da lui eseguiti al consorzio “CON. A.P.A.” e dal consorzio “CON. A.P.A.” sono stati incassati, siccome la convenzione in data 2.9.1991 è stata stipulata dal Comune di Teramo con il consorzio “CON. A.P.A.”, siccome la concessione edilizia n. (OMISSIS) è stata chiesta ed ottenuta dal consorzio “CON. A.P.A.”, siccome il terreno oggetto dell’intervento edilizio è stato acquistato con atto in data 18.9.1995 dal consorzio “CON. A.P.A.” (cfr. ricorso, pagg. 17 – 18).

Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo del consorzio “CON. A.P.A.”, secondo cui aveva veste di semplice mandatario delle cooperative, nel senso che “prendeva contatti con le imprese edilizie, concordava i preventivi, indicava i prezzi che poi sottoponeva al vaglio delle Cooperative mandanti” (cfr. controricorso “CON. A.P.A.”, pag. 18).

17. Evidentemente, in dipendenza dell’imprescindibilità della prova scritta dell’accordo simulatorio e della consapevole adesione del terzo contraente, nessuna valenza riveste il contenuto dell’atto a rogito notar Co. del (OMISSIS), con il quale il consorzio “CON. A.P.A.” ebbe – si adduce – a provvedere all’assegnazione di taluni appartamenti ricompresi nello stesso stabile ove è ubicato l’alloggio di cui il ricorrente ha chiesto l’assegnazione.

Tanto, ben vero, a prescindere dai limiti che, nel giudizio di rinvio, segnano le prerogative istruttorie delle parti.

A nulla vale, dunque, che il ricorrente prospetti che nessun ostacolo si configurava in sede di rinvio alla disamina – tra gli altri – del rogito Co. del (OMISSIS) (cfr. ricorso, pagg. 22 e 23).

18. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente consorzio “CON. A.P.A.” soc. coop. a resp. in l.c.a. nonchè ai controricorrenti Ir.Vi., G.M. e G.P. le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

PQM

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente, C.R., a rimborsare al controricorrente, consorzio “CON. A.P.A.” soc. coop. a resp. in l.c.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna il ricorrente, C.R., a rimborsare ai controricorrenti, Ir.Vi., G.M. e G.P., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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