Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19939 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7212/2015 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA

6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCEARI, rappresentata e

difesa dall’avvocato BRUNO GUARALDI giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. V.G. 183/2014 della CORTE D’APPELLO di

TRENTO dell’1/07/2014, depositato l’11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Dario Piccioni (delega avvocato Bruno Guaraldi)

difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 7.4.2014 Z.M. adiva la Corte d’appello di Trento per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per l’eccessiva durata di una causa civile svoltasi innanzi al Tribunale di Padova.

Con decreto del 10.4.2014 la domanda era respinta non avendo la parte ricorrente documentato in alcun modo l’esistenza del processo presupposto.

L’opposizione proposta da Z.M. ex art. 5-ter Legge cit. era respinta dalla medesima Corte d’appello, in composizione collegiale, con decreto dell’11.7.2014. Ciò in quanto, rilevava la Corte, la ricorrente aveva omesso qualsivoglia produzione documentale, di modo che neppure l’esistenza del giudizio presupposto poteva ritenersi provata. Nè avrebbe potuto essere concesso un termine ai sensi dell’art. 640 c.p.c., commi 1 e 2 (richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4), versandosi in situazione non d’insufficienza ma di assoluta carenza probatoria.

Per la cassazione di tale decreto Z.M. propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia si è limitato a depositare un “atto di costituzione” in vista della partecipazione all’udienza di discussione.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, art. 6, par. 1, CEDU, art. 640 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale, si afferma, avendo ritenuto insufficientemente giustificata la domanda avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 3, comma 4, legge Pinto, invitare la parte ricorrente a integrare la documentazione, non essendo espressamente prevista una sanzione d’inammissibilità della domanda stessa ove la documentazione occorrente alla decisione di merito non sia depositata insieme con il ricorso.

2. – Il secondo motivo espone la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 e art. 5 ter, art. 6, par. 1, CEDU e art. 640 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè la Corte territoriale non ha considerato che nella specie i documenti richiesti dall’art. 3, comma 3, Legge citata sono stati depositati unitamente all’atto di opposizione al decreto monocratico emesso dal consigliere designato; e che l’art. 5-ter stessa legge non prevede alcun tipo di preclusione istruttoria.

3. – Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronuncia sulla domanda di equa riparazione e sull’istanza di concessione di un apposito termine entro cui integrare i documenti giustificativi della pretesa azionata.

4. – Il secondo motivo, da esaminare con priorità per il proprio carattere assorbente, che coglie l’aspetto essenziale della decisione impugnata, è fondato.

L’opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, non introduce un autonomo giudizio d’impugnazione del decreto di cui all’art. 3, comma 4, stessa Legge, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all’emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dell’art. 3, comma 1, detta legge, di guisa che, fermo il ridetto onere probatorio, in sede d’opposizione non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d’opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest’ultima, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, invitato la parte a depositarla (Cass. n. 19348/15; analogamente, v. anche Cass. n. 20463/15, secondo cui l’opposizione al collegio della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, non è un mezzo d’impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi).

5. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame delle restanti censure.

6. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio alla medesima Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che provvederà ad esaminare la domanda nel merito e a regolare, altresì, le spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo, e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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