Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19938 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17883-2018 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95,

presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CICERCHIA RENATO;

– ricorrente –

contro

TRAVERTINI CONVERSI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11,

presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA CARLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRIMALDI DANIELE;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7097/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 05/12/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

ritenuto, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio camerale sulla proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c., quale applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, e delle osservazioni svolte con la memoria depositata in atti in cui la resistente, richiamando due ordinanze di questa Corte (Cass. 22303/18 e 22304/18) ha formulato una eccezione di carenza di legitimatio ad causam in capo a Tre Esse Italia s.r.l. e di conseguente carenza di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione, sul presupposto che la società concessionaria abbia svolto, sin dal primo grado del giudizio, un intervento adesivo dipendente.

Ritenuto che la controversia non si ponga in termini d’immediata evidenza decisoria in considerazione di quanto affermato da questa Corte con le pronunce n. ri 6772/2010; 25305/2017; 11514/2018.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione della stessa per trattazione alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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