Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19938 del 23/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17883-2018 proposto da:
TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95,
presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato CICERCHIA RENATO;
– ricorrente –
contro
TRAVERTINI CONVERSI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11,
presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA CARLA, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRIMALDI DANIELE;
– controricorrente –
contro
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7097/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 05/12/2017; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
ritenuto, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio camerale sulla proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c., quale applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, e delle osservazioni svolte con la memoria depositata in atti in cui la resistente, richiamando due ordinanze di questa Corte (Cass. 22303/18 e 22304/18) ha formulato una eccezione di carenza di legitimatio ad causam in capo a Tre Esse Italia s.r.l. e di conseguente carenza di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione, sul presupposto che la società concessionaria abbia svolto, sin dal primo grado del giudizio, un intervento adesivo dipendente.
Ritenuto che la controversia non si ponga in termini d’immediata evidenza decisoria in considerazione di quanto affermato da questa Corte con le pronunce n. ri 6772/2010; 25305/2017; 11514/2018.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione della stessa per trattazione alla sezione quinta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019