Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19938 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DOTTORESSA D.D.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato FRISINA

PASQUALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GRAGNOLI ENRICO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MODENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato

GIUFFRE’ ADRIANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VILLANI VINCENZO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n, 269/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/09/2005 R.G.N. 324/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato GRAGNOLI ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 22 settembre 2005 la Corte d’appello di Bologna confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da D.D.S., inquadrata in (OMISSIS), nei confronti del datore di lavoro Comune di Modena per la declaratoria di nullità del contratto integrativo decentrato stipulato dal medesimo Comune il (OMISSIS), nella parte in cui aveva previsto, quale condizione per fa partecipazione alle tre previste fattispecie di progressione in carriera orizzontale, il possesso di una anzianità maturata solo presso il Comune medesimo, negando rilevanza ai periodi di servizio prestati presso altri enti locali. Chiedeva quindi che il datore venisse condannato a sottoporla alle tre valutazioni previste da detto contratto, precisando che aveva lavorato presso il Comune di Soliera dal primo giugno 1992 al 31 agosto 1996 e che era passata al Comune di Modena il primo settembre dello stesso anno in forza di procedura per mobilità esterna. La Corte territoriale escludeva che detta previsione del contratto integrativo si ponesse in contrasto con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, perchè la legge individua come fonte di disparità di trattamento la omessa estensione a tutti del medesimo contratto collettivo, il che non era nella specie, dal momento che la disparità si sarebbe verificata solo ove due impiegati, non in possesso del requisito di permanenza minima presso il Comune, avessero ricevuto differente trattamento. Peraltro, la posizione di chi ha percorso tutta la anzianità all’interno di un singolo ente non è paragonabile a quella di chi pretenda di conseguire l’anzianità prescritta cumulando il lavoro prestato presso diversi datori. Questa considerazione superava la altre prospettive di nullità della contrattazione decentrata, considerato anche che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, pur permettendo la mobilità tra amministrazioni, non garantisce l’obbligo di considerare utile ad ogni fine l’anzianità pregressa. Inoltre, la volontà delle parti stipulanti era nel senso non già di privare di effetti l’anzianità cumulata, ma di ritenere preminente, ai limitati fini della mobilità orizzontale interna, l’esperienza maturata all’interno del Comune. Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con tre motivi, resiste il Comune di Modena con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30 e 45, perchè dall’art. 30 citato si ricaverebbe il principio di piena parità di trattamento tra i lavoratori coinvolti in processi di mobilità e quelli che ad essi sono estranei. Detta disposizione non consentirebbe deroghe nè da parte di atti unilaterali e neppure da accordi collettivi.

Diversamente opinando si determinerebbe un iniquo azzeramento della carriera e dell’anzianità. Sarebbe violato anche il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45 che garantisce la parità di trattamento.

Con il secondo mezzo si censura la sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa considerazione di un motivo di appello, nonchè dell’art. 1362 cod. civ. – del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 del D.P.R. n. 268 del 1987, art. 6 dell’art. 28 del CCNL 2000/2001 e difetto di motivazione. Il D.P.R. n. 268 del 1987, art. 6, comma 5 in forza del quale essa ricorrente era stata trasferita, dispone che il dipendente trasferito conservi la posizione giuridica ed economica già acquisita all’atto del passaggio, ivi compresa l’anzianità già maturata. Non sarebbe stata trattata la questione di cui all’art. 28, comma 2 del CCNL 2000/2001 il quale dispone che “Al lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento”.

Con il terzo mezzo si denunzia ancora violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa considerazione di un motivo di appello, nonchè dell’art. 1362 cod. civ. – del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 e degli artt. 5, 15 e 16 del CCNL del comparto del 1999 e difetto di motivazione, perchè la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ex art. 40, il contratto integrativo decentrato è nullo, ed avrebbe altresì omesso di esaminare l’art. 15 del CCNL del 1999 che comporta piena tutela del lavoratore coinvolto nei processi di mobilità. Inoltre l’art. 16 del CCNL del 1999 prevede sì che la contrattazione integrativa si possa occupare del sistema di progressione economica all’interno della categoria ai sensi dell’art. 5, tuttavia nessuna norma avrebbe consentito alla contrattazione decentrata di selezionare a priori i lavoratori ammessi alle procedure di valutazione. Inoltre l’art. 15 del CCNL del 1999 prevede che al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza.

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Si rileva in primo luogo che le censure relative alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sulla omessa considerazione di alcuni motivi di appello, si risolvono in realtà in censure di violazione di legge, assumendosi che la sentenza impugnata non avrebbe considerato le argomentazioni svolte a sostegno della pretesa.

2. Va premesso che non è qui in questione il diritto a conservare l’anzianità pregressa concernente il servizio svolto presso l’altro comune ai fini del trattamento economico e della qualifica acquisita, diritto che nessuno mette in discussione (e che discende pianamente dall’art. 15 CCNL del 31.3.1999 che recita “Al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza”) ma se essa debba valere “a tutti i fini”, ivi compreso quello relativo alle progressioni economiche nell’ambito della stessa categoria di inquadramento.

3. L’assunto principale della ricorrente, per cui la contrattazione decentrata, nell’escludere rilevanza all’anzianità pregressa svolta presso enti locali diversi dal Comune di Modena ai fini della progressione orizzontale, sarebbe nulla in quanto in contrasto con le disposizioni sia del D.Lgs. n. 165 del 2001, sia dei contratti collettivi nazionali sia del D.P.R. n. 268 del 1987, è infondato, giacchè nessuna delle disposizione invocate reca previsioni di sorta al riguardo. E sufficiente infatti leggere le disposizioni richiamate per escluderlo, dal momento che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30 recita “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. La ricorrente invoca altresì il comma 2 bis del medesimo art. 30 per cui “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.

“Invero questa disposizione, oltre ad essere irrilevante ai fini che interessano, riguardando solo la conservazione dell’inquadramento, non è applicabile ratione temporis essendo stata aggiunta con decorrenza del 2 aprile 2005, dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 5 come modificato dall’allegato alla L. 31 marzo 2005, n. 43. Parimenti irrilevante risulta l’art. 45 del medesimo D.Lgs. sul trattamento economico il quale dispone” 1 . Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. Altrettanto inutile ai fini che interessano risulta il D.P.R. n. 268 del 1987, art. 6, comma 5 il quale prevede “il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata”. Non giova alla tesi della ricorrente neppure il richiamo al CCNL biennio economico 2000/2001 che agli art. 26 e segg. detta disposizioni sul trattamento del personale trasferito dallo Stato (fattispecie diversa quindi da quella in esame in qui il trasferimento avvenne nell’ambito del comparto enti locali), il cui art. 28 recita: “Al lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento” Quindi al personale trasferito dallo Stato viene garantita la conservazione dell’anzianità pregressa, ma questa, per espressa disposizione, vale per gli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale, non già per quelli previsti dalla contrattazione decentrata, alla quale, come si vedrà, viene rimessa la disciplina delle progressioni verticali.

Come sopra rilevato, nessuna delle disposizioni invocate reca la regola propugnata in ricorso, vi è invece che la contrattazione decentrata ha deciso in senso contrario, affermando che, a quei fini, si deve avere riguardo solo all’anzianità specifica per il servizio svolto presso il Comune di Modena. Questa regola, invece, può ben essere introdotta dalla contrattazione decentrata se si ha riguardo alle previsioni del CCNL, ossia a quelle disposizioni che regolano l’ambito di intervento della contrattazione decentrata, in coerenza con il disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40, il quale prevede al comma 2 che la contrattazione integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Orbene, proprio alla contrattazione collettiva decentrata viene rimessa la integrazione e il completamento dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria. Ed intatti l’art. 16 CCNL 31.3.1999 (Relazioni sindacali) dispone “1. In attesa di rivedere il sistema delle relazioni sindacali riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all’art. 5, comma 3 del CCNL del 6 luglio 1995, sono integrate dalle seguenti:

completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 2”. Si deve allora concludere che proprio alla contrattazione decentrata viene rimessa la disciplina su questo tipo di progressioni economiche e che detta contrattazione, ancorchè prevista in via di completamento ed integrazione, non trova in realtà alcun limite nella disposizioni del contratto nazionale, perchè questo non contiene al riguardo alcuna regolamentazione. Il che si giustifica tenendo presente la specificità delle situazioni esistenti nei singoli enti, che si è evidentemente inteso privilegiare in ordine al sistema di progressioni economiche orizzontali. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 24,00 oltre duemila/00 Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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