Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19938 del 10/08/2017
Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.10/08/2017), n. 19938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.P.G., socio e già presidente del consiglio di
amministrazione della (OMISSIS) spa in liquidazione, domiciliato in
Roma, via E.Q. Visconti 20, presso l’avv. Renzo Ristuccia, che lo
rappresenta e difende con l’avv. Elisabetta Bobbio, come da mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) Spa, in liquidazione, domiciliato in Roma, viale
Mazzini 6, presso l’avv. Stefano Lupis, che lo rappresenta e difende
con l’avv. Marco Ferrari, come da mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1833/2013 della Corte d’appello di Torino,
depositata;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello.
Fatto
FATTI DI CAUSA
P.P.G. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino che ne ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) Spa, pronunciata su richiesta del liquidatore della società in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo.
I giudici del merito hanno ritenuto che, in quanto inteso a censurare solo la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato, il reclamo fosse inammissibile, perchè la sentenza di fallimento non era stata pronunciata contestualmente alla decisione sulla domanda di concordato.
Il ricorrente propone due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) Spa. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondata l’eccezione del fallimento che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Secondo quanto prevede la L.Fall. art. 18, “contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato”. Tuttavia l’interesse a proporre un’impugnazione, qual è il reclamo previsto dalla L.Fall., art. 18, “postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, e va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento” (Cass., sez. 1^, 12/04/2013, n. 8934).
Nel caso in esame l’utilità che intende conseguire con l’impugnazione della sentenza di fallimento non è stata neppure allegata da P.P.G., che l’ha ricollegata esclusivamente alla sua qualità attuale di socio e a quella pregressa di presidente del consiglio di amministrazione, peraltro risalente a due anni prima di un fallimento dichiarato su richiesta della stessa società (OMISSIS), senza neppure precisare quale sarebbe stato il piano concordatario che la società si era riservata di proporre nè chiarire quali vantaggi gliene sarebbero derivati.
In questa prospettiva assume poi rilevanza anche la giurisprudenza di questa corte che esclude la legittimazione del socio di una società di capitali a impugnare L.Fall., ex art. 18, la sentenza di fallimento pronunciata su richiesta della stessa società, “atteso che la delibera assembleare che ha autorizzato l’organo amministrativo alla presentazione della richiesta ha efficacia vincolante, ex art. 2377 c.c., per tutti i soci, anche se creditori della società, in difetto di sua sospensione o annullamento” (Cass., sez. 6^, 30/10/2014, n. 23089, Cass., sez. 1^, 15/9/2006, n. 19923, Cass., sez. 1^, 17/1/2001, n. 558). Vero è infatti che, secondo quanto riferisce il ricorrente, il liquidatore della società presentò la dichiarazione di fallimento senza una previa delibera dell’assemblea dei soci; ma lo stesso ricorrente riconosce che quell’iniziativa del liquidatore fu necessaria e non ne contesta affatto la legittimità. Sicchè sembra anche sotto questo profilo carente di interesse l’impugnazione del fallimento dichiarato in ragione di una legittima iniziativa della stessa società debitrice.
Infine va considerato che, secondo la giurisprudenza di questa corte, è di esercizio discrezionale il potere del tribunale di concedere al debitore L.Fall., ex art. 162, comma 1, un termine per produrre nuovi documenti. Sicchè in relazione a tale potere “il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l’obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dalla L.Fall., art. 161” (Cass., sez. 1^, 4/6/2014, n. 12549); nè il suo omesso esercizio è censurabile in sede di legittimità (Cass., sez. 1^, 25/9/2013, n. 21901).
Non c’è dubbio dunque che “in tema di concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l’impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo” (Cass., sez. un., 15/05/2015, n. 9935). Sicchè è errata la motivazione esibita dai giudici del merito per dichiarare inammissibile il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) spa. Ma quell’opposizione era comunque infondata, perchè era corretta la decisione del tribunale dichiarativa di inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva non corredata da contestuale produzione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. E dunque anche per questo aspetto il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, posto che non potrebbe comunque condurre a una revoca del dichiarato fallimento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017