Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19937 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19937 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 10383 – 2017 R.G. proposto da:
CASA di CURA S. FRANCESCO di RAO ROSINA s.r.l. unipersonale – p.i.v.a.
01748010780 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in
Cosenza, alla piazza B. Zumbini, presso lo studio dell’avvocato Pierantonio
Micciulli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al
ricorso.
RICORRENTE
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di COSENZA, in persona del legale
rappresentante pro tempore.
INTIMATA
avverso la sentenza n. 1629 dei 12.9/17.10.2016 della corte d’appello di
Catanzaro,

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 dal
consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 15.2.2006 la “Casa di Cura S. Francesco di Rao
Rosina” s.r.l. unipersonale citava a comparire innanzi al tribunale di Cosenza l’

Esponeva che con contratto siglato nel 2004 l’ “Azienda” convenuta si era
impegnata a remunerarle le prestazioni sanitarie eseguite nell’anno in corso per
l’importo, “in via indicativa”, di euro 3.159.840,01; che aveva eseguito
prestazioni per complessivi euro 3.930.009,76; che viceversa l’ “Azienda” le
aveva versato unicamente la somma di euro 2.843.855,01; che dunque era
creditrice, al netto delle note di credito per euro 176.507,00 richieste dalli
“Azienda”, del residuo ammontare di euro 909.647,75.
Chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento del residuo suo credito con
interessi ex dec. Igs. n. 231/2002.
Si costituiva l’ “Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza”.
Deduceva, tra l’altro, che l’importo già versato corrispondeva al

budget non

superabile previsto in contratto.
Si costituiva l’ “Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza”, quale successore a
titolo universale dell’ “Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza”.
Con sentenza n. 130/2011 l’adito tribunale rigettava la domanda.
Interponeva appello la “Casa di Cura S. Francesco di Rao Rosina” s.r.I..
Resisteva l’ “Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza”.
Con sentenza n. 1629 dei 12.9/17.10.2016 la corte d’appello di Catanzaro
rigettava il gravame.

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“Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza”.

Evidenziava la corte che alla stregua della fonte contrattuale dell’azionata
pretesa creditoria le prestazioni sanitarie in esubero rispetto al limite massimo ed
insuperabile di spesa sarebbero state remunerabili a condizione che il loro
importo fosse contemplato in una specifica previsione del bilancio regionale; che
in tal guisa il contratto prefigurava una vera e propria “condizione”.

costitutivi del suo diritto, era onere del creditore – onere per nulla assolto – dar
dimostrazione dell’avveramento dell’evento dedotto in condizione ovvero della
capienza del costo delle prestazioni

extra budget nelle poste del bilancio

regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture
in regime di accreditamento.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Casa di Cura S. Francesco di
Rao Rosina” s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con
ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

L’ “Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza” non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce che la corretta lettura dell’art. 2697
cod. civ. avrebbe giustificato l’accoglimento del gravame.
Adduce a fondamento del ricorso la pronuncia n. 17437/2016 di questa Corte
di legittimità, che in relazione ad un analogo caso ha opinato nel senso che grava
sull’ “Azienda Sanitaria” la dimostrazione del fatto impeditivo della pretesa
azionata ovvero del superamento del “tetto” di spesa.

Il ricorso è fondato e va accolto.
E’ appunto sufficiente il riferimento all’insegnamento di n. 17437/2016 di
questo Giudice del diritto ove, in motivazione, si legge infatti che grava “di
converso sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore
ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal

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Evidenziava conseguentemente che, siccome tenuto alla prova dei fatti

superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendo stato opposto al fine di
paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte
eccipiente”.
accoglimento del ricorso la sentenza n. 1629/2016 della corte d’appello di
Catanzaro va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello.

civ. – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini da questa Corte espressi
con la pronuncia n. 17437/2016 dapprima citata.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti
perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. n. 115/2002, la s.r.l.

ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1

bis

dell’art. 13 d.p.r. cit..

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1629 dei 12.9/17.10.2016
della corte d’appello di Catanzaro, rinvia ad altra sezione della stessa corte
d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc.

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