Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19937 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 23/09/2020), n.19937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4379-2015 proposto da:

D.L., rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTIANA

SORASIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza relativa al rg n. 1234/2014 del TRIBUNALE di

CUNEO, depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

D.L. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza del 3 giugno 2014 del Tribunale di Cuneo che, revocato un precedente decreto di liquidazione del compenso per l’attività da lei prestata quale difensore d’ufficio nel procedimento penale r.g.n. 1977/05 davanti al medesimo Tribunale, aveva rideterminato in Euro 550 il compenso a lei spettante.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha proposto difese.

Con ordinanza 19 dicembre 2018, questa Corte ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, essendo stata la medesima effettuata all’Avvocatura distrettuale di Torino e non all’Avvocatura generale dello Stato, e ha assegnato alla ricorrente il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione dell’ordinanza, per rinnovare la notificazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il Collegio rileva che, nel termine assegnato dall’ordinanza (ordinanza che risulta essere stata ritualmente comunicata alla parte)i la ricorrente non ha provveduto all’adempimento prescritto.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo” (così, da ultimo Cass. 14742/2019).

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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