Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19937 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 23/07/2019), n.19937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1010-2018 proposto da:

CATTOLICA SERVICES SCPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati VIGNOLI ALESSIA, LUPI RAFFAELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.p. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23785/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata l’11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23785, pubblicata l’11 ottobre 2017, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassava la sentenza resa dalla CTR Veneto e, decidendo nel merito, rigettava gli originari ricorsi proposti dalla Cattolica Service s.c.p.a. avverso gli avvisi di accertamento con i quali era stata contestata per l’anno 2005 l’indebita fatturazione con esenzione IVA ai sensi della L. n. 133 del 1999, art. 6, di prestazioni di gestione dei sinistri, ricezione delle denunce e liquidazione dei danni effettuate nei confronti della capogruppo Cattolica Assicurazioni, compensando le spese del giudizio.

Riteneva, in particolare, il giudice di legittimità che la società – non esercente attività di assicurazione – avesse espletato prestazione accessoria (di liquidazione dei sinistri) rispetto a quella assicurativa svolta dalla società consolidante, effettuandola in assenza di rapporto contrattuale con l’assicurato e senza che tale esternalizzazione fosse legata al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’impresa di assicurazione in vista della conclusione di contratti di assicurazione. Da ciò conseguiva l’esclusione dell’esenzione.

La Cattolica Service s.c.p.a. ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo altresì la trattazione congiunta con altro procedimento(R.G.1008/2018).

Il procedimento va per l’effetto rinviato a nuovo ruolo disponendo acquisirsi presso la sezione Tributaria il procedimento n. R.G. 1008/2018 per la trattazione congiunta.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo per dar modo alla Cancelleria di acquisire il procedimento n. R.G. 1008/2018 per la trattazione congiunta.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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