Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19937 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DOTTOR Q.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO ANTONIO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA (OMISSIS), GESTIONE LIQUIDAZIONE

DELLA EX

USL (OMISSIS) DI PIEDIMONTE MATESE, in persona del Direttore

Generale

quale Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DEI PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato LAMBERTI

ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3872/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/09/2005 R.G.N. 10164/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 12 settembre 2005 la Corte d’appello di Napoli in sede di rinvio, rigettava la domanda proposta dal dr. Q.D., medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti della Asl Caserta (OMISSIS), Gestione Liquidatoria della ex Usl (OMISSIS) di Piedimonte Matese, per ottenere l’indennizzo di tutti i danni derivatigli dall’incidente automobilistico occorsogli il (OMISSIS), mentre si recava dal suo luogo di residenza – (OMISSIS) – a quello di lavoro – (OMISSIS). Con la sentenza di questa Corte n. 18855 del 2003 si era annullata la statuizione di rigetto della domanda del sanitario sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non rilevavano le concrete modalita’ del sinistro perche’, per la configurabilita’ dell’infortunio in itinere, si prescinde dalla colpa del lavoratore assicurato, mentre si sarebbe solo dovuto chiarire lo svolgimento del percorso, per verificare l’esistenza dell’infortunio in itinere, una volta individuato, sulla base delle risultanze di causa, il luogo dell’incidente. I Giudici del rinvio accoglieva la tesi della Asl per cui l’infortunio non era indennizzabile, in quanto il luogo del sinistro si trovava fuori rotta rispetto all’itinerario che il sanitario avrebbe dovuto seguire per raggiungere la sede di lavoro. Rilevava la Corte adita che la direttrice stradale che conduce a (OMISSIS) postula quale percorso ordinario l’itinerario verso l’interno, orientato nel primo tratto verso (OMISSIS), e quindi verso (OMISSIS), mentre il luogo dell’incidente si trovava sposato verso il mare, nell’area compresa tra (OMISSIS), e quindi in direzione esterna orientata verso il litorale (OMISSIS). La Corte disattendeva poi la tesi del ricorrente, per cui avrebbe seguito un percorso alternativo utilizzato per la minore presenza di barriere e di centri abitati, in quanto non aveva riprodotto questo assunto in sede di giudizio di rinvio, anche considerando che la deviazione verso (OMISSIS) non comportava minori intoppi rispetto all’itinerario normale.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con due motivi.

Resiste la Asl Caserta (OMISSIS), Gestione Liquidatoria della ex Usl (OMISSIS) di Piedimonte Matese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. perche’ il disconoscimento della fattispecie quale incidente in itinere, proprio alla luce del luogo ove questo era occorso, configgerebbe con la premessa logico giuridica della sentenza rescindente che invece, proprio in base al luogo dell’incidente, era pervenuta a qualificare la fattispecie come infortunio in itinere. 11 motivo non merita accoglimento.

Ed infatti la sentenza rescindente si era limitata ad affermare che le modalita’ dell’incidente stradale erano irrilevanti, perche’ si doveva prescindere dalla colpa dell’assicurato ed ha poi rilevato, che, essendo accertato il luogo del sinistro, si doveva verificare il percorso, per accertare se fosse occorso nel normale tragitto da cassa a lavoro. Al giudice del rinvio era quindi rimesso proprio l’accertamento del nesso tra infortunio e tragitto dalla abitazione alla sede di lavoro, e quindi la sentenza impugnata ben si e’ attenuta, al decisum della sentenza rescindente.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, per non avere i Giudici del rinvio considerato che, essendo questo tipo di giudizio mera prosecuzione di quello instaurato a suo tempo, non era necessaria la riproposizione della questione sulle ragioni che lo avevano indotto a seguire quel percorso a causa della minore presenza di barriere e di centri abitati. Inoltre la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’itinerario per (OMISSIS) avrebbe comportato l’attraversamento di (OMISSIS) e di quello di (OMISSIS) e di una barriera ferroviaria, mentre quello per (OMISSIS) non attraversa alcun centro abitato densamente popolato e nemmeno la stessa (OMISSIS). Neppure queste censure meritano accoglimento.

Invero la sentenza impugnata – dopo avere affermato che la questione relativa al percorso piu’ agevole doveva essere riproposta nel giudizio di rinvio, ed in cio’ ha errato perche’, trattandosi di prosecuzione del giudizio precedente, tutte le questioni gia’ sollevate dovevano considerarsi automaticamente riproposte – ha tuttavia esaminato il merito della questione, di talche’ l’errore processuale non risulta decisivo ai fini dell’annullamento della sentenza.

Nel merito la censura non e’ fondata, perche’ la sentenza ha dichiarato di attenersi in primo luogo all’elemento topografico e cioe’ a quello che era il percorso piu’ breve dalla abitazione alla sede di lavoro ed ha aggiunto che la deviazione per (OMISSIS) che il ricorrente aveva fatto, non sembrava comportare, rispetto al percorso normale, minori intoppi e attraversamenti urbani. Dette considerazioni non possono ritenersi errate e quindi tali da comportare l’annullamento della sentenza, giacche’ rientrano nell’ambito di valutazione dei fatti riservata al giudice di merito.

E’ stato infatti piu’ volte affermato (tra le tante Cass. n. 9233 del 20/04/2006) che il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non puo’ essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si puo’ proporre con esso un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, percio’, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione”. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 20,00 oltre duemila/00 Euro per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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