Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19937 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4152/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO

LANTE GRAZIOLI 16, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA CHIABOTTO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERAI E DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrene –

avverso il decreto a 1648/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

6/10/2014, depositato il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Massimo Silvestri per delega dell’ Avvocato Susanna

Chiabotto difensore del ricorrente che chiede l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 15.12.2014 la Corte d’appello di Perugia rigettava l’opposizione L. n. 89 del 2001, presentata da C.G. avverso il decreto monocratico di rigetto della domanda di equa riparazione, per la durata irragionevole di una causa iniziata innanzi alla Corte dei conti nel 1980 e definita in appello con sentenza dell’11.10.2013. A base della decisione la circostanza che il ricorso era stato proposto il 19.3.2014 e dunque prima del decorso del termine triennale di revocazione ordinaria, di cui al R.D. n. 1214 del 1934, art. 68, lett. a), sicchè la decisione resa nel giudizio presupposto non poteva ritenersi definitiva.

Per la cassazione di tale decreto C.G. propone ricorso, affidato a un unico motivo successivamente illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che l’appello in materia pensionistica innanzi alla Corte dei conti vada equiparato, per le limitazioni che vi sono connesse, al ricorso per cassazione, sicchè la sentenza che lo definisce forma di per sè la cosa giudicata, a prescindere da eventuali notificazioni.

2. – Il motivo è infondato, anche se per ragioni del tutto diverse da quelle svolte nella motivazione del decreto impugnato, di cui s’impone, pertanto, la correzione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Infatti, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per “definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s’intende la insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l’ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo. Pertanto, in relazione ai giudizi di cognizione, la domanda di equa riparazione può essere proposta entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento della cui ragionale durata si dubiti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ancora passata in giudicato la pronuncia resa dalla Corte dei Conti in grado di appello, in quanto ancora ricorribile per cassazione, dinanzi alle Sezioni unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 e dell’art. 111 Cost., u.c.), (Cass. n. 13287/06).

Per contro, è irrilevante ai fini applicativi della L. n. 89 del 2001, art. 4, perchè assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 68 (v. Cass. n. 25179/15, cui deve darsi continuità; difforme, invece, Cass. n. 15778/10).

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Considerato che l’esito decisorio dipende da considerazioni in diritto affatto diverse da quelle poste a base del decreto impugnato, le quali possono aver indotto in errore la parte ricorrente nel delibare i margini di accoglibilità del ricorso, sussistono eccezionali ragioni (in base all’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014) per compensare interamente le spese.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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