Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19936 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19936 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/08/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, /7/4
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLENA
IL 3 Ear /013
h-e
2))
1
N
Ct. 2537/10 (Avv. DE FEIS)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 12869/2010
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor CASTELLI SERGIO
resistente
in punto
annullamento della
sentenza n. 35/31/09
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE.
PREMESSO
Che con nota del 06/12/12 prot. 158672/12 la Direzione Provinciale di
FIRENZE ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 1 agosto 2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale