Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19936 del 27/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19936 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 28663-2017 proposto da:
TOSCANO GIOVAMBATTISTA, ricorso non notificato;
– ricorrente contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO;
avverso la sentenza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il
23/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
considerato che il ricorso di cui in epigrafe non consta essere stato
notificato all’intimato;
considerato che in ragione di quanto sopra non v’è luogo a regolare le
spese;
Data pubblicazione: 27/07/2018
considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.
1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio dell’8/3/2018.
Il Presidente
(Pasquale D’Ascola)
DEPOSrrATO IN CANCELLERIA
bis dello stesso art. 13;