Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19936 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA FRATELLI PIGNATIELLO SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore P.A., – P.

A. elettivamente domiciliati in Roma, Via Panaro n. 11, presso

lo studio dell’Avv. Barrimmo Vincenzo, rappresentati e difesi

dall’avv. Tarantino Rita del foro di Avellino come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO (già Ispettorato

Provinciale del Lavoro), in persona del Direttore legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei

Lombardi n. 497/05 del 3 1.05.2005 – 25.10.2005 nelle causa iscritta

al n. 249 R.G. 2001.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2.07.2010 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, l’IMPRESA FRATELLI PIGNATIELLO SNC. in persona del legale rappresentante P.A., proponeva opposizione contro l’ordinanza – ingiunzione n. 80/1992, con la quale l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Avellino aveva intimato il pagamento di sanzioni amministrative per violazione di normativa sul collocamento – assunzione non per il tramite della competente Commissione circoscrizionale di alcuni lavoratori – in rapporto ai quali era stata accertata la violazione del divieto di appalto di manodopera. L’opponente deduceva l’insussistenza della violazione contestata con riferimento della normativa di cui alla L. n. 1369 de 1960, sostenendo che gli anzi detti lavoratori erano alle dipendenze della Ditta D’Agostino Gerardo, cui essa impresa era legato, da contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di intonacatura di un fabbricato.

Si costituiva l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Avellino contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione anzi detta.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi con sentenza n. 497 del 2005 ha rigettato l’opposizione, ritenendo che nel caso di specie non si trattasse di lavoro concesso in subappalto, ma di cessione di manodopera, e ciò in violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

La SNC Fratelli Pignatiello e P.A. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. La DPL di Avellino resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n. 1369 del 1960 e della circolare amministrativa n. 22 del 7.11.1961.

Sostengono al riguardo che, ai fini della verifica della sussistenza o meno di un vero e proprio contratto di appalto e dell’applicazione della L. n. 1369, l’unica indagine significativa riguarda la circostanza relativa all’esistenza di una autonoma organizzazione in capo all’impresa esecutrice dei lavori. Il che si sarebbe verificato nel caso di specie, essendo la ditta D’Agostino Giovanni specializzata per il tipo di lavoro affidato (intonacatura) ed avendo alle proprie dipendenze, con regolare assicurazione, i tre lavoratori rinvenuti presso il cantiere dell’Impresa Pignatiello. Il motivo è infondato.

Il giudice di merito, nel premettere che i tre lavoratori – in relazione ai quali era stata contestata la violazione della suddetta L. n. 1369 del 1960, art. 1 – non erano dipendenti della ditta appaltatrice D’Agostino ma della stessa impresa Pignatiello, ha applicato correttamente i principi più volte ribaditi in giurisprudenza. Ed invero i giudici di legittimità hanno statuito che nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono- prima dell’intervenuta abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c) – i primi tre commi della L. n. 1369 del 1960, art. 1 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti di opere e di servizi), la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell’u.c. dello stesso articolo – secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzalo effettivamente le prestazioni – comportano che solo sull’appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonchè gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi sottesi (Cass. Sez. Un. 26 ottobre 2006 n. 22910, cui adde Cass. 5 febbraio 2007 n. 2372). Gli enunciati principi e l’esclusione – sulla base delle risultanze istruttorie della sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato tra impresa ricorrente e i tre lavoratori di cui alla prova documentale fornita dall’istituto opposto – legittimano l’ordinanza – ingiunzione a carico del datore di lavoro effettivo di detti dipendenti.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano carente, errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito omesso di fornire alcuna spiegazione in ordine alla prospettata intermediazione, alla luce di tutte la documentazione e delle risultanze probatorie acquisite.

Le censure così formulate sono prive di pregio e vanno disattesi, in quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito in ordine all’intermediazione di manodopera, sostenuta da congrua e logica motivazione, i ricorrenti si sono limitati ad opporre un diverso apprezzamento, non ammissibile in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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