Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19936 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 14/06/2017, dep.10/08/2017),  n. 19936

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4659/2013 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.

2, presso il Dott. P.A., rappresentato e difeso

dall’avvocato Ciccarelli Domenico, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Cooperativa Edilizia “U Cuzzett” S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Muzio Clemente n. 9, presso lo Studio Avv. G. Raguso, rappresentata

e difesa dall’avvocato Caggiano Antonio, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

07/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2017 dal cons. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 7 novembre 2012, la Corte d’appello di Bari ha dichiarato l’estinzione, per mancata riassunzione, del giudizio pendente innanzi a sè, volto alla condanna del R. al rilascio dell’immobile, sospeso dalla medesima con ordinanza del 21 maggio 2002 in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale, conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione del 15 dicembre 2011, n. 27065, avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di esclusione dalla cooperativa.

La corte territoriale ha ritenuto che l’odierno ricorrente abbia avuto piena e tempestiva conoscenza della definizione del giudizio pregiudicante, dal momento che la causa, definita innanzi a questa Corte con la sentenza richiamata, pendeva tra le spesse parti ed esse erano assistite ai medesimi difensori, onde ha accolto l’istanza di estinzione, proposta dalla cooperativa con atto di riassunzione volto a tale esclusivo fine e notificato il 1 agosto 2012.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione Gennaro R., sulla base di due motivi.

Resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente propone avverso la decisione impugnata motivi di ricorso, che possono essere come di seguito riassunti:

1) omesso esame di fatto decisivo, consistente nell’avere il ricorrente ricevuto la notifica della sentenza di cassazione su istanza della cooperativa in data 17 maggio 2012, e nell’avere ricevuto l’avviso di cancelleria addirittura il 27 dicembre 2012, onde solo nella prima delle menzionate date egli ha conosciuto legalmente la conclusione del giudizio pregiudicante, essendo dunque tempestivi la comparsa di costituzione innanzi alla corte d’appello e l’atto di riassunzione, depositati entrambi innanzi alla corte d’appello all’udienza del 23 ottobre 2012;

2) violazione o falsa applicazione dell’art. 133 c.p.c., secondo cui il cancelliere, entro cinque giorni dal deposito, dà notizia alle parti del dispositivo della decisione, posto che all’avvocato del ricorrente l’avviso era stato notificato solo il 27 dicembre 2012.

2. – Il primo motivo è fondato.

La corte territoriale – che ha pronunciato ordinanza, avente tuttavia valore sostanziale di sentenza, impugnabile con ricorso per cassazione – ha affermato che la cessazione della causa di sospensione per la pronuncia della sentenza Cass. 15 dicembre 2011, n. 27065 era nota al R. ed al suo difensore, posto che il giudizio di legittimità medesimo pendeva tra le stesse parti e queste erano assistite dagli stessi difensori.

Il presupposto per la decorrenza del termine semestrale per la riassunzione di cui all’art. 297 c.p.c., era, invero, nella specie la piena (e non una qualunque) conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione.

Costituisce, invero, principio alquanto consolidato nell’ordinamento processuale civile, che vive di regole certe, quello secondo cui la decorrenza dei termini opera soltanto in forza di una “conoscenza legale” del provvedimento, ossia conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, che sia dunque normativamente idonea a determinare ex se detta conoscenza, o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale.

Le indubbie esigenze di certezza processuale, sottese alla individuazione dell’inizio del termine perentorio di decadenza, in ragione delle gravi conseguenze per la parte ricollegate alla scadenza del detto termine, danno ragione della necessità che tale momento sia documentalmente accertabile alla stregua di strumenti predeterminati, al fine di consentire l’assunzione del provvedimento giurisdizionale conseguente ed idoneo a riflettere con esattezza il reale svolgersi degli eventi processuali.

Così, per limitarsi a precedenti recenti, la produzione della sentenza in altro processo non fa decorrere il termine breve per impugnarla, giacchè di regola, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 10, la notificazione della sentenza non ammette equipollenti quale fonte di conoscenza legale (Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11366; sez. un., 9 giugno 2006, n. 13431); la proposizione dell’istanza di correzione di errore materiale non è idonea al fine, trattandosi di un’attività compiuta per un fine specifico, incompatibile con l’impugnazione (Cass. 9 agosto 2011, n. 17122); nè integra una conoscenza per fatti equipollenti il riferimento al contenuto della sentenza risultante da una delibera interna alla società (Cass. 1 aprile 2009, n. 7962); mentre le ragioni di equipollenza sono tassativamente individuate, come per l’avvenuta proposizione della impugnazione ad opera della stessa parte soggetta alla decadenza (Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2478; 5 novembre 2015, n. 22679; 23 aprile 2015, n. 8299).

In particolare, si è affermato che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione abbia avuto di tale evento conoscenza legale, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione (Cass., ord. 25 febbraio 2015, n. 3782; 7 marzo 2013, n. 5650); e che, allorchè la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva, oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche a individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, il sistema della sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non può avere efficacia (Cass. 20 maggio 2000, n. 6601).

Tali principi non sono stati rispettati dalla sentenza oggi impugnata, donde l’accoglimento del motivo.

3. – Il secondo motivo è assorbito.

4. – In accoglimento del primo motivo, la sentenza va dunque cassata e la causa rimessa innanzi alla Corte del merito, in diversa composizione, perchè dia corso al giudizio riassunto.

Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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