Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19935 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19935 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12379-2017 proposto da:
CORDANO AGOSTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO
PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA NICATORE;

– ricorrente contro
DESRATS DOMINIQUE, MOGLIA DANILO, elettivamente
domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II
154/3DE, presso lo studio dell’avvocato DANIELE GRANARA, che
li rappresenta e difende;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1173/2016 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 14/11/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
ritenuto che con la domanda di primo grado Agostino Cordaro aveva
lamentato impedimento frapposto all’esercizio della servitù di passo a

permuta del 21/4/2000 e gravante sul fondo limitrofo di Danilo
Moglia e Domenique Desrats; prospettato la necessità di fruire di
passaggio al fine di far luogo a lavori sul proprio fabbricato; chiesto
che i convenuti fossero condannati a far approvare dal competente
comune il permesso di costruzione di un box interrato nell’interesse
dell’attore;
che il Giudice di primo grado, confermando statuizione emessa ai sensi
dell’art. 700, cod. proc. civ., aveva condannato i convenuti a
sopportare la presenza di una rampa provvisoria, incidente sulla loro
proprietà, al fine di consentire alla controparte lo svolgimento dei
lavori; dichiarato l’esistenza della servitù di passo; condannato i
convenuti a eseguire o a lasciare eseguire opere per l’esercizio della
servitù, astenendosi dall’arrecare molestie; affermava il diritto del
Cordano di passare attraverso il sedime di controparte, ex art. 843,
cod. civ.; condannato i convenuti a mettere in sicurezza il fabbricato
sul mappale 127; condannato i convenuti a presentare al competente
comune un progetto per il box che la controparte aveva il diritto di
costruire sul mapp. 368;
che la Corte d’appello, adita in via principale dal Moglia e dalla Desrats
e, in via incidentale, dal Cordano, sul presupposto che non era stata
contestata in giudizio la servitù volontaria, che nessuna opera poteva
imporsi ai convenuti, stante che non era il loro edificio a versare in
precarie condizioni di staticità, che non constava che il Cordano avesse
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piedi e carraio, stabilita convenzionalmente con atto notarile di

fatto quanto necessario perché gli appellanti potessero presentare
l’istanza per ottenere il permesso di costruire di cui detto, avendo, in
particolare, omesso di far luogo alla necessaria predisposizione
progettuale, che l’appello incidentale (con il quale il Cordano si era
doluto del mancato riconoscimento del danno patito a cagione degli

accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale, respinse le
domande del Cordano di cui ai punti c) e d) della citazione, che
condannò al pagamento delle spese del doppio grado;
ritenuto che avverso la statuizione d’appello propone ricorso per
cassazione, ulterioimente illustrato da memoria, il Cordano
prospettando sei motivi di doglianza;
che Danilo Moglia e Domenique Desrats resistono con controricorso,
ulteriormente illustrato da memoria;
considerato che i primi due motivi, unitariamente scrutinabili perché
collegati, con i quali viene dedotta violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 112 e 342, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto
controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc.
civ., assumendosi che la Corte territoriale aveva omesso di prendere in
esame l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per carenza d’interesse
e non considerato che l’atto d’appello, in contrasto con l’art. 342, cod.
proc. civ., non aveva specificato le ragioni del gravame, è infondato per
quanto appresso:
a) non sussiste la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e tantomeno
l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in quanto, nel
mentre non era stata giudizialmente contestata dalla controparte la
esistenza della servitù volontaria, gli accertamenti tecnici svolti nel
corso del giudizio avevano permesso al Giudice di primo di affermare
(a dispetto di un emendabile errore materiale nel richiamo dei mappali)
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ostacoli frapposti al suo diritto di passo), costituiva domanda nuova,

che il passaggio per i lavori avrebbe potuto e dovuto effettuarsi
attraverso il percorso di cui alla servitù convenzionale, alla Corte
d’appello era risultato chiaro che gli appellanti avevano lamentato
<>;
b) non appare fondata la censura facente perno sull’art. 342, cod. proc.
civ. e meno che mai, ancora una volta, sull’art. 112, cod. proc. civ.:
l’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ.
non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica
enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello,
richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche
se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle
ragioni della doglianza, all’interno della quale i motivi di gravame,
dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza
impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della
maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione,
potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a
suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (Sez. 3, n. 17960,
24/8/2007, Rv. 598950; cfr, inoltre, Sez. 3, n. 18307, 18/9/2015, Rv.
636741) e l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a
sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione
delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò
determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e
consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto
delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice
(S.U., n. 28057, 25/11/2008, Rv. 605982); la Corte locale ha fatto
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127, per consentire al Cordano la realizzazione dei lavori sul mappale

corretta applicazione dei ricordati principi, essendo stata posta in grado,
come sopra evidenziato, di cogliere senso e portata della critica mossa a
alla sentenza di primo grado con l’impugnazione, dovendosi, di
conseguenza, reputare sufficientemente delineata e comprensibile la
critica avanzata con l’appello;

o secondario) proprio perché, a parte ogni altra considerazione, non
controversa la conclusione di cui alla sentenza impugnata, secondo la
quale già il Tribunale aveva escluso che il transito dei mezzi al fine
dello svolgimento dei lavori dovesse investire mappali diversi da quelli
già soggetti alla servitù convenzionale, con la sentenza d’appello è stato
escluso l’obbligo per gli odierni resistenti di far luogo a lavori di
stabilizzazione del loro edificio, che, invece, sarebbe stato posto a
rischio a causa degli interventi programmati dal Cordano, nonché la
loro inadempienza quanto alla coltivazione della pratica edilizia per
l’edificazione del box interrato, e, pertanto, non vi è relazione con la
documentazione che i ricorrenti assumono non essere stata esaminata,
peraltro priva di decisività (trattasi di una nota dell’impresa alla quale il
ricorrente aveva appaltato i lavori, la quale lamentava ostacolo
all’accesso da parte dei resistenti e di una nota del legale del Cordano);
considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorso denunzia
violazione e falsa applicazione dell’art. 840, cod. civ., in relazione
all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che la sentenza d’appello,
aveva equivocato in ordine alle risultanze peritali, poiché era diritto del
ricorrente ristrutturare e manuntenere il proprio immobile, spettando,
per contro ai resistenti assicurare la stabilità del proprio aderente
edificio, non merita di essere accolto in quanto:
a) la ipotizzata violazione dell’art. 840, cod. civ., presuppone una
verifica fattuale affatto diversa, essendo qui invece rimasto accertato
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c) non sussiste il lamentato omesso esame di un fatto storico (primario

insindacabilmente che <>;

di proprietà non possono trovare, in linea di principio impedimento a
cagione dall’appoggio della fabbrica altrui, tuttavia una tale facoltà, in
sé libera, ove resti accertato, come nel caso al vaglio, che possa essere
causa (nesso eziologico) di danno all’altrui costruzione, costituisce
fonte di responsabilità extracontrattuale, responsabilità che, sul piano
dell’elemento psicologico, deve affermarsi laddove colui che fa luogo
all’intervento edilizio abbia conoscenza della procuranda instabilità al
complesso edificato, conclusione, questa, che non può essere posta in
dubbio dalla non sempre nitida risalente giurisprudenza di legittimità,
in parte evocata dal ricorrente (Sez. 2, n. 2896, 17/10/1974, Rv.
371330; Sez. 2, n. 6367, 7/12/1979, Rv. 403094; Sez. 3, n. 4154,
26/6/1981, Rv. 414825; Sez. 3, n. 4207, 23/3/2001, n. 545096), non
essendo consentito assegnare al proprietario l’arbitrio di ristrutturare il
proprio edificio, disinteressandosi dell’altrui fabbricato aderente, senza
approntare le cautele necessarie al fine di evitare pregiudizio a
quest’ultimo, in violazione del principio del neminem laedere;
c) sotto altro profilo, non è concesso contestare che la messa in sicurezza
non dipenda dall’intervento di esso ricorrente, ma dal modo d’essere
dell’altrui proprietà, ripercorrendo, per lacerti, la relazione del CTU,
come mostra di fare il ricorrente, essendo, invece, necessario che la parte
alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice
Il

a quo”, trascrivendone, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti

onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza,
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b) peraltro se è pur vero che l’esercizio delle facoltà derivanti dal diritto

atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi
dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe
nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di
legittimità (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016, Rv. 639844; Sez. 1, n.
16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014,

considerato che il quarto motivo, con il quale viene dedotta violazione
dell’art. 112, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218
e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
assumendosi che avendo il Cordano fatto valere in giudizio il contratto
con il quale i resistenti si erano obbligati a presentare al competente
comune il progetto per la costruzione di un box interrato, sarebbe stato
onere loro dimostrare di non aver potuto adempiere per colpa del
Cordano, essendosi, invece, limitati ad una generica eccezione, è
infondato:
a) è del tutto evidente che l’obbligo di coltivare la pratica amministrativa
al fine di ottenere il titolo edilizio per far luogo alla costruzione de box
interrato è intimamente dipendente dall’onere di collaborazione gravante
sul Cordano, il quale avrebbe dovuto predisporre la documentazione e
quant’altro necessario per la presentazione e l’utile coltivazione della
istanza edilizia;
b) a fronte di un tale ‘onere gravante sul creditore della prestazione il
mero richiamo alle regole generali sul riparto probatorio in materia di
obbligazioni da contratto (cfr., per tutte, S.U. n. 13533, 30/10/2001, Rv.
549956) non è idoneo a inquadrare con puntualità la vicenda in esame: la
presentazione dell’istanza edilizia costituiva certamente obbligo
contrattuale dei resistenti, che, tuttavia, non poteva concretizzarsi se non
dopo che il Cordano avesse predisposto e messo a disposizione degli
obbligati progetti e documentazione del caso, ivi incluso il pagamento
degli oneri richiesti dall’ente territoriale; una tale essenziale attività di
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Rv. 630385);

collaborazione, secondo l’accertamento del giudice di merito, non consta
essere stato,effettuata, con la conseguenza che i resistenti non sono stati
posti in grado di adempiere all’obbligazione contrattuale in parola, il cui
mancato adempimento non può, pertanto, essere posto a loro carico e, in
definitiva, il tutto si risolve in un giudizio di fatto, che non pone in

considerato che il quinto motivo con il quale il ricorrente allega
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art.
360, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato disatteso l’appello incidentale,
con il quale era stato chiesto il risarcimento del danno procurato
dall’opposizione all’uso della strada oggetto di servitù per consentire
l’esecuzione dei lavori, è inammissibile poiché non risulta essere stata
precipuamente contestata la ratio decidendi, che aveva portato la Corte
d’appello a giudicare inammissibile perché nuova la pretesa;
considerato che non sussiste, infine, la dedotta violazione dell’art. 92, cod.
proc. civ., fondata, in contrasto con la regola della soccombenza, su una
ricostruzione del merito smentita dalla Corte territoriale;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono
liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità
della causa, nonché delle attività espletate.
considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione

temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

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dubbio la regola dell’onere probatorio di cui all’art. 2697, cod. civ.;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei
controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
curo 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di
legge.

1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma 1’8/3/ 2018
Il Presidente
(Pasquale D’Ascola)

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.

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