Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19935 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 23/07/2019), n.19935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6874-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA

DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PATTI PIETRO;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3004/25/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 31/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Riscossione Sicilia S.p.A. ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 3004/25/2016 con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva parzialmente accolto l’appello proposto da V.L. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro sette cartelle di pagamento.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Il contribuente non ha svolto difese.

Con nota del 21 giugno 2017 il difensore di Riscossione Sicilia S.p.A. ha depositato dispositivo di ordinanza n. 1187/2017 del 17 maggio 2017, con la quale la CTR della Sicilia, nel giudizio di revocazione proposto avverso la sentenza n. 3004/25/2016, ha disposto la sospensione del giudizio di cassazione instaurato avverso la suddetta sentenza sino alla decisione della revocazione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere il termine per proporre ricorso per cassazione o il procedimento relativo fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta. Come attestato dalla documentazione prodotta da Riscossione Sicilia S.p.A. con nota del 21 giugno 2017, la CTR della Sicilia, con ordinanza n. 1187/2017 del 17 maggio 2017, nel giudizio di revocazione proposto avverso la sentenza n. 3004/25/2016, qui impugnata con ricorso per cassazione, ha disposto la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della revocazione.

Ciò posto, occorre pertanto verificare se il giudizio di revocazione sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

La causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per l’acquisizione della sentenza della CTR della Sicilia, con attestazione del passaggio in giudicato, emessa nel giudizio di revocazione della sentenza n. 3004/25/2016 della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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