Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19935 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO ANTONINO NAPOLITANI

SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato POLIMENI DOMENICO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ SYNDIAL S.P.A. gia’ ENICHEM S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ABATI MANLIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BOTTARI MARIA GRAZIA, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SIPI CONSORTILE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 577/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 18/07/2006 R.G.N. 288/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato POLIMENI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, A.F., premesso di essere dipendente della societa’ Nuova Chimica Biosintesi S.p.A. in liquidazione, presso lo stabilimento di (OMISSIS), con la qualifica di impiegato di concetto, esponeva di avere effettuato due periodi di trasferta per servizio di lunga durata, dapprima presso la Nuova Chimica Ferrandina in (OMISSIS), dal dicembre 1995 al dicembre 1996, e poi presso l’Enichem di Priolo in (OMISSIS), dal febbraio 1998 al febbraio 1999, e chiedeva il pagamento di somme di denaro a titolo di rimborso spese, indennita’ di trasferta e trattamento di diaria forfetaria previsti dall’art. 27 del CCNL, per un ammontare complessivo di L. 11.804.398 per il primo periodo e di L. 13.908.515 per il secondo periodo.

Il giudice del lavoro di Reggio Calabria rigettava la domanda in relazione al primo periodo e la accoglieva parzialmente per il secondo periodo, riconoscendo dovuta l’indennita’ prevista dall’art. 27, punto d), CCNL e condannando la societa’ resistente alla corresponsione della (minore) somma di L. 8.073.515, pari a Euro 4.169,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Proponevano appello sia la Enichem S.p.A., subentrata con atto di fusione per incorporazione alla Nuova Chimica Biosintesi, sia l’ A. e le due impugnazioni erano riunite. A quella del lavoratore resisteva anche dalla SIPI Societa’ Consortile a r.l., che in primo grado si era costituita quale cessionaria dell’azienda della Nuova Chimica Biosintesi, proponendo appello incidentale subordinatamente all’accoglimento del sesto motivo del gravame dell’ A..

La Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava l’impugnazione del lavoratore e, in accoglimento di quella della soc. Enichem, rigettava totalmente la domanda originariamente proposta dal primo.

Quanto al primo periodo rilevava che il lavoratore non aveva allegato al ricorso i relativi conteggi, solo successivamente prodotti, ne’ documentazione, salvo stralcio del CCNL, e che l’azienda aveva dedotto di avere corrisposto tutte le indennita’ maturate, eccependo la prescrizione presuntiva annuale, dato che era stata prevista una modalita’ di erogazione mensile, e aveva prodotto anche copia fotostatica di ricevuta per spese di missione in data (OMISSIS), sottoscritta dall’ A. il giorno 5 seguente, per l’importo di L. 1.747,800. Riteneva inidonea la contestazione mossa a tale documento, in quanto non implicante la deduzione di non conformita’ all’originale, e fondatamente eccepita la prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c., applicabile non solo alle retribuzioni ma anche a tutte le indennita’ per prestazioni lavorative che vengano corrisposte con le stesse modalita’ delle prime.

Quanto al secondo periodo la Corte riteneva che la somma di L. 60.000 al mese pattuita per il periodo di trasferta comprendesse, come ritenuto dalla societa’, anche l’indennita’ oggetto della domanda, prevista dall’art. 27, punto d) del CCNL a titolo di rimborso delle spese non documentabili diverse da quelle di cui alla lett. c), relative ad “eventuali altre spese vive”. In particolare riteneva non sostenibile la tesi del dipendente, secondo cui la pattuita somma di L. 60.000 mensili riguardava solo il rimborso di spese vive (forfettizate) dato che il documento contenente la pattuizione inter partes sul trattamento di trasferta prevedeva la corresponsione delle ulteriori somme mensili di L. 600.000 per alloggio e di L. 400.000 per un viaggio di rientro mensile.

L’ A. ricorre per cassazione sulla base di sei motivi. La Syndial s.p.a., gia’ Enichem s.p.a., resiste con controricorso.

L’intimata Soc. SIPI non si e’ costituita. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non risulta fondato.

Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., unitamente a insufficiente motivazione circa un punto decisivo, deduce che la Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado nonostante che la datrice di lavoro non avesse minimamente provato il pagamento delle indennita’ maturate (salva l’esibizione della ricevuta relativa al solo periodo di 17 giorni dal (OMISSIS)) e, invece, il lavoratore avesse assolto pienamente ogni onere probatorio a suo carico mediante produzione di conteggi mai contestati e la produzione delle buste paga, non valutate e dalle quali emergeva chiaramente la fondatezza della domanda e in particolare la mancata corresponsione dell’indennita’ richiesta.

Il motivo non merita accoglimento, in quanto la motivazione della sentenza impugnata e’ basata su ragioni rispetto a cui non rilevavano le questioni e prospettazioni alla base delle censure proposte. In particolare la Corte di merito per il primo periodo ha valorizzato la prescrizione presuntiva, mentre per il secondo periodo ha valorizzato una pattuizione individuale che, secondo la sua interpretazione prevedeva la corresponsione di importi imputabili anche alla indennita’ oggetto del giudizio.

Il secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione su un punto decisivo, oltre a muovere rilievi sulla motivazione riguardante la ricevuta della somma di L. 1.747.800, lamenta la mancata ammissione della richiesta c.t.u. contabile, che sicuramente avrebbe chiarito ogni dubbio.

Deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza il riferimento al pagamento documentato dalla ricevuta in questione non giuoca un ruolo essenziale, stante il riferimento alla prescrizione presuntiva, e la controversia e’ stata decisa sulla base di rationes decidendi rispetto a cui non si evidenzia la necessita’ di verifiche tecnico – contabili.

Il terzo motivo, denunciando contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, lamenta che la Corte abbia fatto discendere la prova dell’avvenuto pagamento dalla copia fotostatica della gia’ menzionata ricevuta, senza considerare che la stessa non aveva ad oggetto il pagamento dell’indennita’ rivendicata nel giudizio.

Il quarto motivo, denunciando omessa motivazione circa un punto decisivo, a proposito dello stesso documento, lamenta la mancata considerazione che la relativa ricevuta si riferiva (come gia’ osservato) ad un limitato arco del periodo di tempo oggetto della domanda e reca un importo anch’esso limitato.

Riguardo ai due motivi che precedono rilevano le osservazioni gia’ svolte a proposito del secondo motivo.

Il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2955 e 2959 c.c. e dell’art. 27 del CCNL per l’industria chimica del 19.3.1994, deduce l’insussistenza nella specie dei presupposti per l’applicabilita’ della prescrizione presuntiva, in quanto la natura retributiva del credito vantato dal ricorrente e’ espressamente esclusa dallo stesso art. 27 del CCNL di categoria e il debitore aveva esplicitamente ammesso di non avere corrisposto non l’intero importo richiesto.

Il motivo non merita accoglimento. Riguardo alla prima censura deve osservarsi che non e’ decisiva ai fini dell’applicazione delle norme sulla prescrizione la qualificazione come non retributiva della indennita’ in questione operata dal contratto collettivo, poiche’ indubbiamente ai fini di una norma di legge sulla prescrizione deve farsi riferimento alla natura giuridica di un credito sul piano delle qualificazioni legali e, del resto, la norma contrattuale, trascritta nel ricorso specifica che la indennita’ di cui al punto d) del medesimo art. 27 “non fa parte delle retribuzione a nessun effetto del presente contratto”.

Manca, poi, la formulazione di un’adeguata censura di vizio di motivazione, tenuti anche presenti le prescrizioni in tema di ammissibilita’ di cui all’art. 366 bis c.p.c.(introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e abrogato dalla L. n. 69 del 2009), applicabile nella specie considerato che la sentenza impugnata e’ stata depositata il 18.7.2006, con rispetto alla affermazione della sentenza impugnata secondo cui la datrice di lavoro si era difesa sostenendo che le indennita’ maturate erano state corrisposte.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27 CCNL per gli addetti all’industria chimica 19.3.1994 e dell’art. 1362 c.c., unitamente a insufficiente e contraddittoria motivazione. Si lamenta la violazione dell’art. 27 cit. a causa della mancata corresponsione, con riferimento ad ambedue i periodi di trasferta, dell’autonoma indennita’ prevista dalla relativa lett. d). Con particolare riferimento al secondo periodo si osserva che, mentre il contratto collettivo prevede l’indennita’ in questione con riferimento a spese non documentabili, la somma concordata tra l’azienda e il lavoratore riguarda espressamente le spese documentabili, configurandosi violazione dei canoni di interpretazione dei contratti di cui all’art. 1362 c.c., in quanto non e’ stato valutato il senso letterale delle parole. Si deduce anche che la comune intenzione delle parti era di concordare una forfetizzazione delle spese documentabili (pasti, benzina ed altre spese del vivere quotidiano), al fine di evitare il pie di lista.

Il motivo deve ritenersi inammissibile a norma del gia’ richiamato art. 366 bis c.p.c., in quanto manca la formulazione di un quesito di diritto relativamente alla dedotta violazione dell’art. 1362 c.c. nell’interpretazione del patto intervenuto tra le parti circa il trattamento di trasferta, mentre il punto era decisivo, in quanto la sentenza e’ basata proprio su un’interpretazione di tale patto diversa da quella sostenuta dal ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le particolarita’ della fattispecie e anche dello svolgimento processuale consigliano pero’ la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ per giusti motivi.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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