Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19934 del 30/08/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19934 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/08/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comeichi.
Roma, 5
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERA
IL
3 A60. 2013
Il FuRzi
Marce
.
Ct. 15052/2011 (Avv. Lancia)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINO
nel ricorKO n. 7814/2011
Vglo
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
MARIN MICHELA
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 79/24/10 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre
PREMESSO
Che con nota n. 94803/2012 del 7/9/2012 la Direzione Provinciale di Vicenza
ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 24.11.2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale