Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19934 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19934 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 27/07/2018

7.)

ORDINANZA

UI

t.

sul ricorso 12063-2017 proposto da:
2 ;t:

FALLIMENTO CARLO FILIPPONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in
le t

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato
MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PASQUALE MARIO TIGANO;

– ricorrente contro
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CALOGERO CARUSO;

– controricorrente –

“()

avverso la sentenza n. 272/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 17/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

primo grado, che aveva condannato il Comune di Falconara Marittima,
citato in giudizio dalla s.r.l. Carlo Filipponi, promittente alienante di un
complesso immobiliare, condannò il predetto Comune a risarcire il
danno, risolto il contratto preliminare per colpa di quest’ultimo, in
favore della Filipponi, nelle more sottoposta a procedura fallimentare;
ritenuto che la sentenza d’appello, aveva invertito il verdetto di primo
grado valorizzando la circostanza che il contratto intercorso fra le parti
non faceva menzione del pignoramento gravante sullo stabile, non
assumendo rilievo la circostanza che <>;
ritenuto che avverso la decisione d’appello ricorre il Fallimento di
Carlo Filipponi s.r.l, in liquidazione, sorretto da unitaria censura,
ulteriormente illustrata da memoria;
ritenuto che il Comune di Falconara Marittima resiste con
controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;
ritenuto che il ricorrente Fallimento denunzia omesso esame di un
fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ., per non avere la sentenza d’appello considerato e valutato
l’insieme della prodotta documentazione dimostrante che il Comune
era a conoscenza del vincolo al momento della stipula del contratto e,
in ogni caso, aveva, in epoca successiva, reiteratamente manifestato la
volontà di volere dare esecuzione al negozio, nonostante l’esistenza del
Ric. 2017 n. 12063 sez. M2 – ud. 08-03-2018
-2-

ritenuto che la Corte d’appello di Ancona in riforma della sentenza di

pignoramento; in particolare, indicava, precisandone (alle pagg. 9-13),
sia pure, anche in sintesi, il contenuto e la collocazione specifica
all’interno dell’incarto processuale, numerosi documenti e, per quel
che qui assume rilievo decisivo: 1. la comparsa di costituzione del
Comune in primo grado, in seno al quale si afferma che il promissario

preliminare dell’esistenza del pignoramento; 2. le delibere comunali
indicate in ricorso (pagg. 16-19), dalle quali è dato trarre che il Comune
aveva attivato le iniziative provvedimentali del caso, nella piena
consapevolezza che sarebbe occorso procedere all’estinzione del
gravame in parola; 3. atti processuali (pagg. 19-22) dai quali si ricava la
conformità della strategia processuali alla duplice circostanza
evidenziata con il ricorso: il promissario acquirente sapeva che
l’immobile era assoggettato a pignoramento e aveva deciso di
concludere il preliminare nonostante ciò e di darvi, indi, esecuzione;
considerato che il motivo è fondato, non avendo la sentenza
impugnata in alcun modo dato mostra di aver esaminato la
documentazione di cui detto, tuttavia giungendo a soluzione diversa
rispetto a quella perorata dal Fallimento; né la circostanza, non
controversa, che nel contratto non fosse stato fatto riferimento al
pignoramento assume significato dirimente, in quanto, sulla scorta del
vaglio di merito dei documenti indicati dal ricorrente, sarebbe occorso
far luogo a corretta valutazione giuridica in ipotesi che fosse stata
ritenuta provata una conoscenza del pignoramento in capo al
promissario acquirente in epoca anteriore alla stipulazione del pur
silente, sul punto, contratto preliminare e, inoltre e comunque, in
ipotesi che fosse stata ritenuta provata una successiva acquiescenza
sempre in capo al promissario acquirente;

Ric. 2017 n. 12063 sez. M2 – ud. 08-03-2018
-3-

acquirente era a conoscenza prima della stipula del contratto

considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio,
assegnandosi al Giudice del rinvio anche il compito di regolare le spese
del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte

giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 1’8/3/ 2018
Il Presidente
(Pasquale D’Ascola)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 .7 La 2011
Roma,

d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del

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