Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19933 del 30/08/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 19933 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 30/08/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si coniunicl.
Roma> /7/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCEUM
L

30 AGO. 2013
Il Fuxzio

Ct 447/11 (Fiandaca)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

2gti l)(

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del irettore protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rrn@mailcert.avvocaturastatolt) presso i cui
uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

ricorrente
contro

Gerrnanà Ernesto
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 665/02/09 emessa inter partes dalla Commissione
Tributaria Centrale

PREMESSO
che con nota del 31 ottobre 2012 n. 157146 la Direzione Provinciale di Messina ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia
ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n.
289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute,

FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n. 289/2002.
Si allega comunicazione di regolarità.
Roma, 9 aprile 2013

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nel ricorso con n. vi (14 ./(

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