Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19933 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 29/09/2011), n.19933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga 7. presso l’avv.

Clementino Palmiero rappresentato e difeso dall’avv. Calise Antonio

dell’Avvocatura comunale, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga

7, presso l’avv. Clementino Palmiere, rappresentato e difeso

dall’avv. De Notariis Giovanni per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 1 76/04

del 25 giugno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso chiedendo dichiararsi

inammissibile il primo motivo e accogliersi il secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Campobasso propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, nei confronti di V.G. avverso la sentenza n. 176/04 del 25 giugno 2004. con la quale la Corte di appello di Campobasso – pronunciando sull’appello proposto dal medesimo Comune contro la sentenza di primo grado che lo aveva condannato al risarcimento dei danni e alla corresponsione dell’indennità di occupazione in favore del V. per l’avvenuta occupazione d’urgenza, volta alla realizzazione di un’opera pubblica su di un’area di sua proprietà, divenuta inutilizzabile dopo tale occupazione – ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale sulla domanda di corresponsione dell’indennità di occupazione, per essere competente la Corte di appello di Campobasso in unico grado, ed ha condannato il menzionato Comune, in conseguenza della sopravvenuta inefficacia per mancato inizio dei lavori dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità del 22 febbraio 1 989, al risarcimento del danno da occupazione senza titolo per il periodo dal 23 febbraio 1992 al 19 aprile 1994 (nella misura del 5% annuo dell’importo di Euro 13.479,52 pari al valore venale dell’area occupata) ed al risarcimento del danno per accessione invertita da irreversibile trasformazione del suolo – causata da lavori eseguiti tra il gennaio e il maggio 1994, comunque successivi ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità intervenuta nel novembre 1993 – determinato in Euro 7.463.16. ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (ritenuto applicabile alla fattispecie ai sensi dell’art. 57 del testo unico di cui al D.P.R. n. 327 del 2001 essendo la dichiarazione di pubblica utilità anteriore all’entrata in vigore di detto testo unico), sulla base del sopra indicato valore venale dell’area, oltre a rivalutazione e interessi. V.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3 e della L. n. 158 del 1991, art. 22 nonchè vizio di motivazione – si duole che la Corte di appello abbia ritenuto che il mancato inizio dei lavori su di un tratto di modestissima estensione abbia potuto comportare l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che invece va riferita all’opera nel suo insieme e che pertanto non può restare intaccata dalla mancata esecuzione di una porzione dei lavori assolutamente insignificante in termini quantitativi. Il motivo è inammissibile perchè prospetta per la prima volta nel giudizio di cassazione una questione di fatto nuova (l’avere il mancato inizio dei lavori riguardato un’area di dimensione modestissima, insignificante in termini quantitativi), che non emerge dalla sentenza impugnata, secondo la quale invece la dichiarazione di pubblica utilità era divenuta inefficace per mancato inizio dei lavori nel termine triennale stabilito dalla L. n. 1 del 1978, art. 1 e che dallo stesso ricorso per cassazione non risulta essere mai stata specificamente dedotta nel giudizio di merito, al fine di escludere la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità per decorso del termine triennale stabilito dalla L. n. del 1978, art. 1. comma 3 sebbene, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 5) e come riconosciuto dallo stesso Comune di Campobasso (pag.

8 del ricorso per cassazione), fosse incontestato e pacifico tra le parti che alla data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non era intervenuto un provvedimento di espropriazione definitiva e non era neppure stato dato inizio alla realizzazione delle opere previste. Sul punto il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente di avere, con l’appello, insistito nel segnalare che l’opera era stata realizzata in vigenza di valida dichiarazione di pubblica utilità, ma non ha precisato di avere con il gravame dedotto la specifica questione, invocata invece in sede di legittimità, che il mancato inizio dei lavori aveva riguardato solo un’area di dimensione modestissima e insignificante in termini quantitativi. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e si censura la stima effettuata dal consulente tecnico d’ufficio (recepita acriticamente dalla Corte di appello), la quale fa riferimento ai valori medi applicati per terreni aventi caratteristiche analoghe a quelle di cui si tratta, ma senza indicare la fonte delle sue acquisizioni, così da non fornire elementi che consentano di verificare il percorso logico seguito e la correttezza delle conclusioni raggiunte.

Il motivo e fondato. Osserva il collegio che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientrando nel potere del c.t.u. attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo quando ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo (Cass. 2001/13686; 2007/13428; 2010/1901).

La Corte di appello di Campobasso. avendo utilizzato, ai fini della determinazione del valore dell’area occupata, i dati emergenti dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, che non ha però indicato gli atti utilizzati per stima, basata esclusivamente sulla sua esperienza personale, non si è uniformata al principio sopra enunciato e la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata in ordine alla censura accolta. Conseguentemente la causa va rinviata per un nuovo esame, anche ai tini del regolamento delle spese della fase di legittimità, ad altro giudice che si individua nella stessa Corte di appello di Campobasso. in diversa composizione, la quale provvedere alla determinazione del valore dell’arca occupata al tempo dell’avvenuta accessione invertita, avvalendosi se necessario di una consulenza tecnica, la quale potrà utilizzare tutti i criteri suggeriti dallo stato della disciplina della materia, ma sulla base di dati dei quali siano indicate le fonti e che siano sottoposti al contraddittorio delle parti, oltre che opportunamente verificati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in ordine alla censura accolla e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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