Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19933 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19933 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 10747-2017 proposto da:
ROSSI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO
CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
DIACO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586, UTG PROVINCIA DI ROMA;

– intimati avverso la sentenza n. 19771/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;

Data pubblicazione: 27/07/2018

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe venne dichiarato
inammissibile per tardività l’appello proposto da Sandro Rossi nei
confronti di Roma Capitale, in quanto, iscritto il procedimento di
primo grado al n. di ruolo 53769 del 2012, la sentenza del Giudice di
pace di Roma risultava essere stata emessa il 22/10/2013, con

<>,
collocandosi da quest’ultima data il dies a quo per il computo dei sei
mesi previsti dall’art. 327, co. 1, cod. proc. civ.;
ritenuto che avverso la decisione sopra riassunta il Rossi ricorre sulla
base di unitaria censura e che le controparti sono rimasti intimatt
ritenuto che con l’esposto motivo viene dedotta violazione o falsa
applicazione degli artt. 133 e 327, cod. proc. civ., assumendosi che non
si verte nell’ipotesi esaminata dalla sentenza n. 18569/2016 di questa
Corte, poiché non consta la presenza di una data di deposito e di una
difforme di pubblicazione, bensì, di una data di emissione
(22/10/2013) e di una di pubblicazione

(3/4/2015),

l’unica,

quest’ultima, alla quale dare forza di conoscibilità per gli interessati e
dalla quale fare decorrere il termine lungo per impugnare;
considerato che la doglianza non può essere accolta per quanto
appresso:
a) in ricorso il Rossi afferma testualmente di aver proposto appello
<> e, pertanto, tardivamente
anche a voler reputare fondata la di lui prospettazione, stante che,
tenuto conto dell’epoca d’instaurazione del giudizio, il termine lungo
da applicarsi era quello di sei mesi, siccome previsto dall’art. 327,
comma 1, cod. proc. civ., siccome novellato dall’art. 46, comma 17, 1.
n. 69/2009;
Ric. 2017 n. 10747 sez. M2 – ud. 08-03-2018
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attribuzione del cronologico 80018/013 e, pertanto, doveva ritenersi

b) peraltro, come si è precisato a S.U. (sentenza n. 8077/2012), che
neppure in presenza di denunciati vizi processuali<< viene meno (...) l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali c.p.c., comma 2, n. 4 (...): sicché l'esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato>>,
esame che qui è impedito dalla mancata produzione di copia conforme
della sentenza di primo grado, assente dal fascicolo di parte ed estranea
a quello d’ufficio;
non v’è luogo a regolare le spese, non avendo gli intimati svolto difese
in questa sede;

considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.
1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Ric. 2017 n. 10747 sez. M2 – ud. 08-03-2018
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disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369

di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma 1’8/3/ 2018

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