Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19933 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20895-2018 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1947/2017 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 17/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 14.10.2015 il ricorrente evocava in giudizio il Ministero della Giustizia innanzi il Tribunale di Venezia, invocandone la condanna al pagamento di Euro 7.474,50 per compensi dovuti in relazione all’assistenza svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale svoltosi dinanzi il Tribunale di Belluno. Nella narrativa della citazione, l’attore esponeva di aver vanamente depositato istanza di liquidazione delle proprie competenze al predetto Tribunale, senza mai ottenere risposta nonostante i solleciti; non potendo attivare la procedura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, in assenza di un provvedimento di liquidazione da impugnare, l’attore si era risolto ad introdurre l’azione per le vie ordinarie.

Con sentenza n. 1947/2017, oggi impugnata, il Tribunale di Venezia dichiarava improponibile l’azione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.A. affidandosi a due motivi.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.

A seguito della proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione prospettata dai motivi di ricorso concerne la proponibilità della domanda di pagamento del compenso spettante al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per le vie ordinarie, quando l’avvocato abbia presentato l’apposita istanza presso il giudice del procedimento ed inutilmente sollecitato la decisione, senza tuttavia ottenere da tale ufficio alcun provvedimento.

Trattandosi di questione nuova, in relazione alla quale il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria, si ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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