Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19933 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE, in persona del Direttore

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

Intimato per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze –

Sezione Staccata di Empoli – n. 248 del 27.10.2005/26.11.2005 nella

causa n. 1025 R.G. 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

2.07.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUZIO Riccardo

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, ritualmente depositato, P.R. proponeva opposizione contro l’ordinanza n. 127 del 2005, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.043,60 per violazione delle disposizioni in materia di collocamento, ed in particolare con riferimento all’assunzione di due lavoratori senza il prescritto libretto di lavoro e con omissione della relativa denuncia di assunzione a competente ufficio del lavoro. L’opponente contestava l’ordinanza – ingiunzione deducendone l’illegittimità sia per mancata applicazione della legge più favorevole ex art. 2 cod. pen., ed L. n. 689 del 1981, ex art. 40 sia per la notifica di tale provvedimento in data successiva alla disposizione abolitrice delle sanzioni amministrative. Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’esito il Tribunale di Firenze – Sezione Staccata di Empoli – con sentenza n. 248 del 2005 accoglieva l’opposizione e per l’effetto annullava l’ordinanza – ingiunzione, ritenendo applicabile alla fattispecie la L. n. 388 del 2000, art. 116 che ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie e in materia di collocamento.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze ricorre per cassazione contro l’anzidetta sentenza con unico articolato motivo.

Il P. non si è costituito in sede di legittimità.

2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, della L. n. 689 del 1989, art. 1 della L. n. 112 del 1935, art. 1, art. 5, comma 6 della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, della L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 2, dell’art. 25 Cost., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3).

La censura verte in particolare sull’erroneità dell’applicazione del richiamato art. 116, per essere stata commesse le violazioni amministrative prima del 1 gennaio 2001. data di entrata in vigore della L. n. 388.

Questa Corte ritiene fondato il motivo in base alle considerazioni che seguono.

La L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12 ha abolito le sanzioni amministrative relative a violazioni di disposizioni sul collocamento di carattere formale a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta, come già detto, il 1 gennaio 2001.

La sentenza impugnata ha ritenuto l’applicabilità di tale disciplina al caso di specie, in quanto, pur essendo state commesse le violazioni prima dell’anzidetta data, l’ordinanza – ingiunzione – era intervenuta in epoca successiva, allorchè era venuta meno la potestas puniendi dell’autorità amministrativa e la stessa infliggibilità in subiecta materia di sanzioni amministrative (argomenti in tal senso vengono tratti dalla sentenza di questa Corte n. 7524 del 2002).

Tale indirizzo non è condivisibile, avendo questa Corte riesaminato fonditus la questione ed affermato sulla base di diverso orientamento, a sui si aderisce pienamente, che la L. n. 338 del 2000, art. 116, comma 12 è applicabile solo a violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualsiasi forma di retroattività, restando irrilevante la data di notifica dell’ordinanza – ingiunzione (Cass. n. 16422 del 2005 e n. 18761 del 2005 ed altre decisioni successive conformi).

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze – Sezione – Staccata di Empoli, diverso giudice, che procederà al riesame della causa sulla base del principio di diritto in precedenza evidenziato.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Firenze – Sezione Staccata di Empoli – in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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