Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19933 del 10/08/2017
Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 14/06/2017, dep.10/08/2017), n. 19933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5577/2013 R.G. proposto da:
R.A., in proprio e quale erede di Ru.Gi. e
RU.MI. e RU.RO., quali eredi di Ru.Gi.,
rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. Gaetano Michele Maria de Bonis, con domicilio eletto
presso l’Avv. Donato Piccininni in Roma, Via del Mattonato n. 4;
– ricorrenti –
contro
BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A., e per
essa, quale procuratrice con rappresentanza, la BCC GESTIONE CREDITI
– SOCIETA’ FINANZIARIA PER LA GESTIONE DEI CREDITI S.P.A., in
persona del Direttore generale Dott. D.F., rappresentata
e difesa, per procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Antonio Giorgino, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 36 (studio Avv. Carlo
Martuccelli);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 319/11
depositata il 21 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 giugno
2017 dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Potenza, accogliendo – per quanto qui ancora rileva – il gravame della B.C.C. Gestione Crediti s.p.a. (quale rappresentante della Banca Sviluppo s.p.a., incorporante della Cassa Rurale ed Artigiana della Valle del Melandro soc. coop. a r.l.), ha respinto l’opposizione proposta dei sig.ri Ru.Gi. e R.A. all’esecuzione per un credito di Lire 15.000.000, oltre accessori, iniziata dalla predetta Cassa Rurale sulla base di una cambiale con scadenza 3 dicembre 1992 emessa dagli opponenti a garanzia di un mutuo;
ratio della decisione è l’infondatezza dell’eccezione di abusivo riempimento della cambiale – rilasciata in bianco – essendo pacifica in causa l’erogazione del mutuo, in favore del sig. Ru., per l’importo indicato nel titolo e non essendovi prova dell’adempimento dell’obbligazione restitutoria, quantomeno per le rate maturate entro la scadenza indicata della cambiale stessa (dovendo invece ridursi l’importo degli interessi, da computare secondo il tasso legale a decorrere dalla scadenza appena detta);
la sig.ra R. e gli altri eredi del sig. Ru.Gi., deceduto nelle more, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società intimata si è difesa con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di ricorso, si denuncia: a) extrapetizione, per avere la Corte d’appello posto a base della decisione la validità del rapporto causale di mutuo, mentre oggetto del giudizio di gravame, introdotto dalla creditrice per accertare che non vi era stata violazione del patto di riempimento del titolo cambiario, era esclusivamente il rapporto cartolare; b) violazione dell’art. 1988 c.c., per avere la Corte d’appello affermato il valore della cambiale quale promessa di pagamento, a dispetto del fatto che, essendo stata abusivamente riempita, non poteva valere neppure come tale;
con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che le circostanze addotte dal giudice di appello a dimostrazione dell’insussistenza di un abusivo riempimento della cambiale attengono tutte al rapporto fondamentale, laddove la questione rilevante è se il riempimento unilaterale del titolo da parte della banca sia stato o meno conforme al patto di riempimento, sul che nulla dice la motivazione della sentenza impugnata, che neppure individua il contenuto del patto di riempimento; inoltre la sentenza illogicamente motiva la sussistenza dell’obbligazione di mutuo sulla base di una fideiussione rilasciata dalla sig.ra R. anni prima; prende in considerazione il contratto di mutuo – anche con riferimento alla perdita del beneficio del termine in favore del mutuatario – che la stessa creditrice aveva dichiarato di non voler utilizzare in giudizio a seguito della querela di falso proposta dagli opponenti; omette di spiegare perchè abbia ritenuto provata l’erogazione del mutuo;
va premesso che l’emittente di un vaglia cambiario in bianco, al quale sia richiesto il pagamento in base al titolo completato dal prenditore, può eccepire la difformità del completamento rispetto alle clausole della convenzione di riempimento, fornendo la relativa prova non soltanto sul contenuto di detta convenzione, ma anche in ordine alla violazione di essa per il modo in cui il completamento del vaglia cambiario e stato effettuato; con la conseguenza che nel caso in cui tale vaglia sia stato emesso, senza indicazione dell’importo e della scadenza, per un eventuale credito futuro dell’ordinatario in relazione ad un rapporto esistente tra le parti ed in previsione della sua evoluzione – la prova deve concernere anche il mancato sorgere del credito ovvero, se questo sia effettivamente venuto ad esistenza, l’ammontare e le condizioni di esigibilità di esso, in modo che risulti la pretesa violazione della convenzione di riempimento, dovendo la completezza della prova estendersi a tutti gli elementi del credito incorporato nel contestato documento cambiario (Cass. 2586/1981), incombendo sull’emittente la prova dell’abusivo riempimento della cambiale, ai sensi dell’art. 14 della Legge Cambiaria (Cass. 523/1962, 1788/1966, 3266/1971, 1448/1972, 395/1977, 4041/1982, 10007/1996);
nella specie i ricorrenti non allegano di aver fornito tale prova, anzi non allegano neppure quale fosse il contenuto dell’accordo di riempimento; sono perciò prive di rilievo le censure rivolte alla motivazione della sentenza, con il secondo motivo di ricorso, in punto di insussistenza di un riempimento abusivo del titolo, nonchè la censura sub b) di cui al primo motivo;
priva di rilievo è pure la censura sub a) di tale motivo, essendo rivolta ad un profilo non decisivo della motivazione della sentenza impugnata, la quale, se è vero che effettivamente indugia, in taluni passaggi, sul rapporto causale di mutuo, è tuttavia chiaramente basata sulla ratio decidendi indicata sopra in narrativa, attinente appunto al rapporto cartolare (l’unico, peraltro, in base al quale si sarebbe potuto ritenere legittimo l’inizio dell’esecuzione forzata in virtù del carattere esecutivo del titolo cambiario);
l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso comporta l’inammissibilità del ricorso stesso;
le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017