Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19932 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32394-2006 proposto da:

G.A. o E., F.A. o E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo

studio dell’avvocato FIDENZIO SERGIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALDO TONELLO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(già MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE);

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO ELIO,

CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO,giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 880/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/06/2006 R.G.N. 1158/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto o inammissibilità.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da G.A. contro la sentenza del Tribunale di Salerno emessa nella controversia promossa dalla G. nei confronti del Ministero delle attività produttive, dell’INPDAP e dell’INPS. La sentenza della Corte d’Appello, emessa il 17 maggio 2006 e pubblicata il 20 giugno 2006, reca il numero 880 del 2006.

Con ricorso in cassazione F.E., n. a (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Fidenzio ha impugnato tale sentenza (nella intestazione si legge “avverso la sentenza n. 880/2006 pubblicata il 20 giugno 2006, notificata il 22 settembre 2006”). Tutto il ricorso, non solo l’intestazione, è fatto in nome di F.E., anche se l’atto reca a margine una procura rilasciata non dalla ricorrente, ma da G.A..

Il ricorso è datato 16 novembre 2006 ed è stato notificato alle controparti nei giorni 16 e 17 novembre 2006.

Dopo la notifica del ricorso alle controparti è stato notificato un atto così qualificato “atto di correzione di errore materiale”.

In tale atto, a firma dell’avvocato Sergio Fidenzio, si afferma che il ricorso della F. deve essere corretto nel senso che dove è scritto (intestazione e ripetutamente nel corpo dell’atto) F. E., deve leggersi G.A. e che, con riferimento alla richiesta di condanna, in luogo dell’importo di Euro 74.717,06, deve leggersi Euro 74.720,63.

Tale atto è del tutto irrituale. Anche a volerlo considerare un ricorso per cassazione della G., il primo in suo nome, lo stesso è inammissibile perchè è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (22 settembre 2006). Infatti, la richiesta di notifica è stata effettuata il 30 novembre 2006 nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico e il 1 dicembre 2006 nei confronti delle altre parti.

Nulla sulle spese poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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