Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19932 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 04/04/2017, dep.10/08/2017),  n. 19932

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VELITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10043/2012 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Conca D’oro

n.184/190 – Pal D, presso l’avvocato Discepolo Maurizio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Francolini & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense n.104,

presso la sig.ra D.A.A., rappresentata e difesa

dall’avvocato Camiciola Massimo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Discepolo Maurizio che si

riporta e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Camiciola Massimo che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato l’8 novembre 2005, B.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ancona, la Francolini & C. s.a.s., chiedendo la sospensione dei lavori e la demolizione della porzione di costruzione in corso di realizzazione da parte di detta società, in violazione delle norme in materia di distanze da osservare rispetto al confine ed all’edificio prospiciente di proprietà del ricorrente. Il Tribunale adito, con ordinanza n. 3776/2007, rigettava la domanda.

2. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 55/2012, depositata il 21 gennaio 2012, rigettava il gravame proposto dal B.. Il giudice di seconde cure – confermando le statuizioni del provvedimento reso in primo grado – riteneva che la costruzione realizzata dalla Francolini s.a.s. non fosse stata edificata in violazione delle disposizioni di legge e di piano regolatore generale vigenti nel Comune di Ancona e che fosse da considerarsi, quindi, pienamente legittima.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso B.A. nei confronti della Francolini & C. s.a.s. affidato a sette motivi. La resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, B.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 905 c.c. e delle norme del Piano Regolatore Generale del Comune di Ancona e del Regolamento edilizio dello stesso Comune, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Deduce il ricorrente di avere eccepito in giudizio il mancato rispetto delle distanze tra il confine ed i ballatoi, corpo scale e terrazze realizzate dalla società Francolini – manufatti che andrebbero considerati nel computo delle distanze, laddove siano di particolari dimensioni e dotati di specifici requisiti di consistenza e di stabilità – rispetto a quanto previsto dall’art. 9 punto 7 delle disposizioni attuative del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Ancona, nella parte in cui regola le distanze delle nuove costruzioni dagli edifici, e dall’art. 873 c.c.. Il giudice di appello avrebbe, per contro, erroneamente applicato alla fattispecie concreta la disposizione di cui all’art. 905 c.c., relativa alla distanza delle aperture e dei balconi dalle costruzioni, nonchè la diversa disposizione dell’art. 9, punto 7 del PRG, nella parte in cui disciplina la distanza tra le vedute e gli edifici.

1.2. Il motivo è fondato.

1.2.1. Va osservato, infatti, che, in tema di distanze legali fra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), costituiscono, invece, corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza (Cass. 31/05/2006, n. 12964; Cass. 22/07/2010, n. 17242; Cass. 19/09/2016, n. 18282).

1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, l’impugnata sentenza non ha in alcun modo accertato se i balconi ed i ballatoi realizzati dalla Francolini & C. s.a.s., per la loro ampiezza e profondità (i balconi mt. 1,65 ed i ballatoi mt. 2,62), costituiti da solette aggettanti, potessero considerarsi costruzioni, come tali soggette alla previsione degli art. 873 c.c., e dell’art. 9, punto 7, lett. a) delle disposizioni di attuazione delle NTA del PRG del Comune di Ancona, secondo cui: “per interventi di nuova costruzione, anche previa demolizione, sono da rispettare le seguenti distanze: 1/2 dell’altezza dell’edificio, con un minimo di mt. 5,00”.

1.2.3. Va, inoltre, osservato che l’impugnata sentenza ha affermato che la c.t.u. aveva escluso ogni violazione “della distanza del fabbricato dai confini e dagli edifici limitrofi prospicienti”, senza, tuttavia, riportare i dati forniti dal consulente (che, sempre stando alla sentenza impugnata, aveva oltretutto affermato che la misurazione non poteva che avvenire con l’approssimazione di qualche centimetro) ed aggiungendo, a riprova dell’esattezza delle sue conclusioni, che anche nel giudizio amministrativo era emerso il sostanziale rispetto della distanza dal confine, in quanto i valori di scostamento erano risultati minimi. Va, per contro, osservato che il rispetto delle distanze non deve essere solo sostanziale, ma deve essere puntuale, sicchè ne consegue che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare e dare atto dell’esatta distanza dei fabbricati, onde, poi, verificare – tenendo conto dell’altezza degli stessi – il rispetto o meno della normativa di settore.

1.3. La censura va, pertanto accolta.

2. Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulle distanze tra edifici (mt. 10″00), anche in relazione all’altezza del nuovo fabbricato ed al piano di campagna, consequenziali all’accertamento circa l’eventuale violazione della distanza dal confine, e l’omessa o insufficiente motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della c.t.u..

3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto.

4. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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