Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19931 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 29/09/2011), n.19931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A., in qualità di erede di M.G.,

elettivamente domiciliato in Roma via Valle Viola 38, presso lo

studio dell’avv.to Ranieri Roda che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,

e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Venezia, seconda sezione

civile, emessi il 13 maggio 2008, depositata il 20 giugno 2008,

R.G.V.G. n. 220/2007;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Roda Ranieri per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso e l’assorbimento del secondo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– D.A. chiedeva con ricorso alla Corte di appello di Venezia la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennità ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole del processo instaurato il 22 settembre 1997 dalla madre M.G., vedova del maresciallo D. R., dinanzi alla Corte dei Conti per la riliquidazione della pensione ragguagliata all’intero nuovo stipendio e indennità stipendiali in base alla L. n. 468 del 1987. Esponeva che il processo, svoltosi in unico grado, era durato sino all’aprile del 2006;

la Corte di appello di Venezia respingeva il ricorso;

– Ricorre per cassazione D.A. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce omessa, insufficiente e/o illogica motivazione e violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2697 cod. civ.;

– Si difende con controricorso il Ministero;

– Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Ritenuto che:

– Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto della indicazione richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

– Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo (Cass. civ. 23339/2010);

– Va pertanto accolto il predetto motivo di ricorso, con cassazione del decreto emesso dalla Corte di appello di Venezia e decisione nel merito che, tenuto conto dei tre anni di durata eccessiva del processo, detratto il quesito di internazione a seguito del decesso della M.;

condanni il Ministero intimato al pagamento, a titolo di indennità per il danno non patrimoniale, liquidato sulla base di 700 Euro per ognuno dei tre anni di irragionevole durata del processo, la somma di 2.100 Euro con interessi dalla domanda;

Il Ministero va condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di Euro 2.100, con interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese del primo grado f liquidate in complessivi Euro 811, di cui 50 per esborsi, 311 per diritti, 450 per onorari delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 500 per onorari, oltre 100 Euro per spese, spese generali e accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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