Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19931 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19931 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 14932-2017 proposto da:
P \(; \N() G I US I ;.1)11 1

,

elettivamente domiciliato in ROMA, V I A

Gr.RMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato 1 3 111Z [LIGI PANICI,
chc Io rappresenta c difende;
– ricorrenti C011trO

NIIM111«::\TO SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliala in RON1A,
1)1 CASSAZIONI’„ rappresentata c

( \V( )11R, presso la CORI
di t-csa dall ‘ avvocato

\ N DR i

GIOVANNI PRATO:
– controricorrenti avverso la sentenza n. 370/2017 della
depositata il 02/()5/2(117;

)RTI;, D’APPH i .0 di l’Al ,1RNIO,

Data pubblicazione: 27/07/2018

PROC. nr . 14932/2017 RG

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 10/05/2018 dal (:onsigliere Dott. l’lZAN(

\ 81)1

RILEVATO
che con sentenza in data 6 aprile- 2 maggio 2017 numero 370 la Corte
d’Appello di Palermo, giudice del reclamo, riformava la sentenza del

PAGANO di impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli in data
20 dicembre 2015 dalla società MIOMERCATO srl, per essere state rinvenute
in esposizione nr. 27 confezioni di prodotti scaduti;
che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il
PAGANO era l’unico addetto al reparto dei prodotti in scatola e che tra le
sue mansioni era compresa la sistemazione della merce sugli scaffali ed il
controllo delle scadenze; non escludeva la responsabilità la circostanza che
si trattasse di dipendente part-time (con orario 7:00 – 11:00 dal lunedì al
sabato), eventualmente sostituito da altri colleghi durante l’orario di
assenza. La sostituzione da parte di un collega, peraltro non provata, non lo
avrebbe esentato dal controllo al momento del rientro in servizio, tanto più
che dalle deposizioni testimoniali emergeva che la omissione si era protratta
per più giorni, in quanto la frequenza di vendita determinava il
riassortimento della merce ogni 7-10 giorni circa. La sanzione irrogata era
adeguata all’infrazione. Il fatto contestato era sussumibile nella fattispecie
prevista dall’articolo 210, comma 2, del CCNL, che stabiliva l’obbligo del
prestatore di lavoro di conservare diligentemente le merci; l’
inadempimento di tale obbligo, come la grave negligenza nello svolgimento
del lavoro affidato tale da arrecare significativo nocumento all’azienda,
erano sanzionabili con il licenziamento ai sensi dell’articolo 215 del contratto
collettivo. Inoltre la condotta posta in essere giustificava il licenziamento
anche alla luce del regolamento di disciplina interno, che prevedeva il
licenziamento in caso di contravvenzione alle norme di sicurezza o a quelle
relative alla conservazione ed igiene dei prodotti alimentari;
che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza GIUSEPPE
PAGANO, articolato in unico motivo;
2

Tribunale di Trapani e per l’effetto respingeva la domanda di GIUSEPPE

PROC. nr . 14932/2017 RG

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile

CONSIDERATO
che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto— ai sensi
dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile— violazione e falsa

604/1966, dell’articolo 2697 codice civile nonché —ai sensi dell’articolo
360 numero 5 codice di procedura civile— omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Ha denunziato la non corretta disamina in sentenza delle mansioni
affidategli e dedotto che la affermata responsabilità non si conciliava con il
fatto che egli era addetto part time al reparto di vendita e che in sua
assenza altri colleghi si occupavano della sistemazione delle merci. Egli non
era tenuto, invece, alla supervisione e controllo del lavoro svolto da altri
dipendenti, peraltro inquadrati in un livello superiore, come risultava dalla
deposizione dei testi (VINCENZO MANISCALCHI e SALVATORE URBANO). Il
ricorrente ha altresì dedotto che licenziamento appariva del tutto carente di
proporzionalità.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;
che, invero, l’unico motivo, pur deducendo anche la violazione di
norme di diritto, nella sostanza censura unicamente l’accertamento di fatto
compiuto in sentenza in ordine alla responsabilità del PAGANO per il
mancato controllo della scadenza dei prodotti ed alla gravità di tale
condotta. Trattasi di accertamento del fatto storico, denunziabile in questa
sede di legittimità unicamente nei limiti di deducibilità del vizio di
motivazione. Il ricorrente con il ricorso non individua un fatto storico non
esaminato in sentenza– controverso ed avente rilievo decisivo— ma si
duole dell’apprezzamento da parte del giudice del merito di fatti- quali
l’orario di lavoro e la sostituzione da parte di colleghi- presi in esame nella
sentenza e ritenuti irrilevanti ad escludere la responsabilità del dipendente.
Il giudizio di gravità della infrazione, argomentato dal giudice
dell’appello anche alla luce della contrattazione collettiva e del regolamento

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applicazione degli articoli 2119 e 2106 codice civile, dell’articolo 5 legge

PROC. nr . 14932/2017 RG

di disciplina aziendale, viene poi contestato del tutto genericamente,
sollecitando in via diretta questa Corte ad un diverso apprezzamento della
vicenda.
Conclusivamente la impugnazione si risolve nella devoluzione a questo
giudice di legittimità di un non-consentito riesame del merito;
che, pertanto, essendo da condividere

la proposta del relatore, il

375 cod.proc.civ.;
che

le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la

soccombenza
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C
3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
ggio 2018
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 1 0–ieR

1. P ESIDENTE
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ricorso può essere definito con ordinanza in Camera di consiglio ex articolo

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