Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19931 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19495-2006 proposto da:

E.N.I. S.P.A. – DIVISIONE REFINING & MARKETING (già AGIP

PETROLI

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, già

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo

studio degli avvocati PERSIANI MATTIA e GIAMPIERO PROIA, che la

rappresentano e difendono giusta mandato i margine del ricorso e da

ultimo domiciliata d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RABIRIO 1,

presso lo studio dell’avvocato DE GREGORIO GIULIO MARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO VALETTINI,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7905/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2005 r.g.n. 7171/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato PERSIANI MATTIA;

udito l’Avvocato DE GREGORIO GIULIO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 23.7.2004, il Tribunale di Roma dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra R.L. e la SPA Eni – Divisione Refining, incorporante dell’AGIP Petroli spa. Per l’effetto, annullava il licenziamento intimato al R., con ordine di reintegrazione e condanna al pagamento delle retribuzione maturata “medio tempore”. Proponeva appello l’ENI, Divisione Refining e Marketing. Previa costituzione ed opposizione dell’attore, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– l’attore è stato dipendente della Snam Progetti spa e della Enichem Deutschland AG, dal 29.2.1992;

– con la lettera di assunzione veniva precisato che il R. dipendeva disciplinarmente dalla società tedesca, operativamente dalla Agip Petroli;

– nel 1996 il R. veniva destinato all’Agip Romania, con garanzia di rientro presso l’Agip Deustchland; i relativi oneri finanziari venivano assunti dall’Agip Petroli;

– il (OMISSIS) il R. veniva licenziato con effetto dal (OMISSIS), ma con nota (OMISSIS) l’Agip Petroli revocava la decisione della società tedesca e prorogava la permanenza del R. in (OMISSIS);

– per conseguenza, l’Agip Deutschland fissava la cessazione del rapporto di lavoro al (OMISSIS);

– dall’esame del materiale probatorio raccolto risulta che l’attore era in sostanza dipendente dell’Agip Petroli, mentre il presunto potere disciplinare della società tedesca appare privo di contenuto reale;

– quindi al di là dell’apparato formale posto in essere, il R. deve essere considerato dipendente dell’Agip Petroli, anche se questa lo ha inserito nell’organico di una società del gruppo, perchè era l’Agip Petroli a gestire di fatto tutto il rapporto di lavoro.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’ENI spa, Divisione Refining e Marketing, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso R. G.. Parte ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2359 e segg., 2094, 1362 ss., 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Premesso che l’attore ha usufruito delle provvidenze previste dalla legge tedesca sui prepensionamenti, sostiene la ricorrente che la Corte di Appello ha trascurato il principio per cui l’appartenenza di più società ad un medesimo gruppo economico non fa venire meno l’autonomia della singole società ed i rapporti di lavoro continuano a fare capo a ciascuna di esse (Cass. n. 5946.2006 ed altre). La Corte di Appello ha quindi illegittimamente disconosciuto la distinta soggettività giuridica tra Agip Deuschland e Agip Petroli, il tutto con motivazione apodittica.

4. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione delle stesse norme indicate al motivo primo, con l’aggiunta della L. n. 1369 del 1960, art. 1 nonchè vizio di motivazione ulteriore, per avere la Corte di Appello ravvisato una interposizione fittizia di mano d’opera, in una fattispecie in cui manca qualsiasi dolosa preordinazione della creazione della società asseritamente interposta; è stato infatti espressamente previsto che il R. era dipendente in via disciplinare dalla società tedesca e quanto alle mansioni dalla Agip Servizi; è stata fatta confusione tra Agip Servizi e Agip Petroli, che sono anche essi due soggetti del tutto distinti. Censura la ricorrente anche l’interpretazione della lettera 4.6.1996 inerente all’invio del R. in (OMISSIS), invio che non venne realizzato sulla base di una direttiva di Agip Petroli o per un suo interesse, bensì nell’interesse di Agip Deustchland per salvare l’occupazione di esso R.. Quanto al licenziamento, fu la Agip Deuschland a protrarne la scadenza su indicazione di Agip Gas e non di Agip Petroli.

5. I due motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati. Va anzitutto precisato che in questa sede di legittimità non appare possibile proporre una diversa lettura degli atti processuali, mentre può solamente proporsi una censura di vizio intrinseco di motivazione della sentenza di merito. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Al fine della congruità della motivazione è sufficiente che da questa risulti che i vari elementi probatori acquisiti siano valutati nel loro complesso, anche senza una esplicita confutazione di altri elementi non menzionati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati (giurisprudenza costante).

6. Stante quanto precede, non è possibile valutare nuovamente in questa sede se il vero ed effettivo datore di lavoro del R. fosse la società tedesca o questa o quella società italiana del Gruppo ENI, mentre va sottolineato come nella motivazione della Corte di Appello non si rinvenga alcuna lacuna o contraddizione, posto che la Corte stessa ha supportato il proprio convincimento in ordine all’individuazione di Eni – Refining come effettivo datore di lavoro, al di là della formale apparenza, con motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni possibilità di riesame e di censura in sede di legittimità. Nè si ravvisa una violazione di legge. La controversia presenta aspetti che richiamano diverse tematiche, delle quali peraltro risulta decisiva quella che va alla ricerca dell’effettivo datore di lavoro. Vero è che siamo in presenza di un gruppo di società collegate, per cui dovrebbe darsi ingresso a quella giurisprudenza che, salvaguardando da un lato l’autonomia dei singoli soggetti giuridici, trae tuttavia significative conseguenze dall’esistenza del gruppo ove la suddivisione possa essere di danno per il lavoratore. Vedi ad esempio Cass. n. 6843.2010: “In ipotesi d’illegittimità del licenziamento intimato da società facente parte di un gruppo, l’accertamento del giudice del merito circa la sussistenza di una situazione elusiva degli obblighi scaturenti dal regime di stabilità reale tale da consentire la computabilità, ai fini della reintegrazione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 dei lavoratori dipendenti da tutte le società collegate si risolve in un accertamento di fatto, che, ove sorretto da motivazione immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità”. Oppure la sentenza n. 5808.2004: “Il collegamento economico – funzionale fra imprese gestite da società di un unico gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

7. In sostanza, il Tribunale dapprima, la Corte di Appello poi hanno ricostruito la dinamica sostanziale del rapporto di lavoro “de quo” nel senso di considerare l’Agip Deutschland come datore di lavoro fittizio e l’Agip Petroli, poi Eni Refining, come effettivo “dominus”, il quale decideva via via la destinazione del R., il suo rientro, la data del licenziamento. Il tutto, ripetesi, con accertamento in fatto adeguatamente motivato incensurabile in questa sede.

8. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 100 c.p.c., artt. 2735, 2964 e 2966 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 6 e vizio di motivazione, per non avere la Corte di Appello esaminato l’eccezione di carenza di interesse dell’attore R. per avere egli accettato il licenziamento incassando quanto corrisposto dalla Agip Deuschland senza alcuna riserva, con ciò confessando che il suo vero datore di lavoro era quest’ultima. Inoltre il R. non ha tempestivamente impugnato il licenziamento entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

9. Il motivo è infondato. Quanto alla prima parte di esso, si rileva che viene invocata quale fonte di una rinuncia o di una accettazione la quietanza a saldo, onde sarà sufficiente fare riferimento alla consolidata giurisprudenza al riguardo, nel senso che il rilascio di quietanza a saldo costituisce nulla di più che il convincimento del lavoratore di essere stato soddisfatto delle sue pretese, non impedendo peraltro al lavoratore di far valere le proprie ragioni.

Quanto all’impugnazione del licenziamento, il lavoratore si difende osservando che la lettera di recesso venne spedita al proprio domicilio in (OMISSIS) quando egli si trovava in (OMISSIS); ma assorbente e desisiva appare al riguardo la motivazione della Corte di Appello, nel senso che l’eccezione di decadenza è stata proposta tardivamente. Trattandosi di eccezione in senso proprio, essa deve essere proposta con la memoria di costituzione in primo grado e in tale memoria non vi è traccia di siffatta eccezione.

10. Con il quarto motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2094 e 2359 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, art. 112 c.p.c.;

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo che la Corte di Appello ha violato la legge in punto collegamento tra le varie società; ordinando la reintegrazione del R. in (OMISSIS) è stato violato il criterio per cui il R. aveva accettato il rientro in (OMISSIS) ed egli stesso ha chiesto, in ricorso introduttivo, la reintegra presso una delle consociate dell’Agip Petroli, secondo una sorta di strategia volta a “colpire nel mucchio”.

11. Il motivo è infondato. E’ comprensibile che il lavoratore, dinanzi all’esistenza di un gruppo più o meno articolato e complesso, debba cautelarsi formulando diverse ipotesi di reintegrazione, a seconda di quale sia l’effettivo datore di lavoro individuato dal giudice. Non è precluso alla parte formulare domande alternative o tra loro subordinate. Ma una volta accertato in fatto, con adeguata motivazione, che l’effettivo datore di lavoro ovvero il “dominus” del rapporto di lavoro è una data società capogruppo, le conseguenze sono ineccepibili e non vi è alcuna violazione di legge nell’ordinare la reintegrazione alle dipendenze di quest’ultima.

12. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ENI Divisione Refining e Marketing spa a rifondere a R.L. le spese del grado, che liquida in Euro 32,00 oltre Euro cinquemila/00 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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