Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19930 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 29/09/2011), n.19930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.C., G.M., F., L.,

Gi., elettivamente domiciliati in Roma via G: Pierluigi da

Palestrina 19, presso lo studio dell’avv.to Fabio Francesco Franco,

rappresentati e difesi dall’avvocata Stefanelli Tiziana, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., selettivamente domiciliato in

Roma, via Bressanone 3, presso lo studio dell’avvocato Maria Luisa

Casotti Cantatore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rainò

Giorgio Maria giusta procura speciale;

– controricorrente –

e

Banca Popolare Pugliese, società cooperativa per azioni,

elettivamente domiciliata in Roma, via Archiraede 112, presso lo

studio dell’avvocato Pietro Magno, rappresentata e difesa

dall’avvocato Camillo Caliandro, per procura generale ad lites del

Notaio Giorgio Cascione dell’11 aprile 1996, rep. N. 100132 e procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

Banca Popolare Pugliese, come sopra rappresentata e difesa ed

elettivamente domiciliata;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

B.M.C., G.M., F., L.,

Gi.;

Banca del Monte dei Paschi di Siena, già Banca del Salento e Banca

121;

Banca Popolare dell’Adriatico s.p.a.;

Banca Intesa BCI, già Citybank Italia e Banco Ambrosiano Veneto;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, prima sezione

civile, emessa il 13 gennaio 2005, depositata il 10 marzo 2005, R.G.

n. 143/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Maria Luisa Casotti Cantatore;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo

ruolo per consentire alla ricorrente incidentale di integrare il

contraddittorio; nel merito per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto la domanda di accertamento della responsabilità per colpa grave della Banca Popolare di Lecce, esclusiva o concorrente con altre banche, per i danni derivati dalla negoziazione dell’assegno bancario di L. 13.428.800, tratto sulla Citybank Italia da G.L. e girato per l’incasso alla Banca Popolare di Ceglie Messapica. L’attore, G.L., citava infatti la Banca Popolare di Lecce davanti al Tribunale di Brindisi lamentando che l’assegno in questione era stato sottratto durante la trasmissione per l’estinzione e quindi manomesso e rinegoziato presso la Banca Popolare Pescarese ad opera della non meglio identificata Getaway Fashion s.a.s. di Perna Vincenzo; che la Banca Popolare di Lecce, nella quale si era fusa la Banca Popolare di Ceglie Messapica, aveva addebitato sul suo conto l’assegno opponendo l’assunzione del rischio da parte di chi conferisce il mandato per l’incasso di un titolo. L’attore ascriveva l’accaduto alla negligenza della Banca Popolare di Ceglie Messapica e in particolare rilevava di essere stato informato solo dopo otto mesi dalla Banca Popolare di Lecce della sottrazione dell’assegno e dell’addebito sul suo conto corrente e deduceva che la Banca mandataria non aveva dimostrato di aver apposto sul titolo la clausola “valuta per l’incasso”.

La Banca Popolare di Lecce si costituiva ribadendo che, in forza delle norme uniformi e dello specifico contratto di conto corrente sottoscritto da G.L., l’incasso del titolo avviene ad esclusivo rischio del cliente e nella specie essa aveva provveduto immediatamente a qualificare la propria girata sul retro del titolo con la clausola “valuta per l’incasso”. Chiedeva e otteneva di chiamare in causa la Banca del Salento, cui il titolo era stato ceduto per l’incasso conformemente alla possibilità prevista dall’art. 1856 c.c., comma 2, deducendo che la banca chiamata in causa aveva informato dopo oltre sette mesi che il titolo doveva considerarsi smarrito o trafugato, e la Banca Popolare Pescarese che alcuni giorni dopo la predetta comunicazione aveva fatto pervenire una nota scritta con la quale rendeva noto che il titolo era stato negoziato presso di essa dalla Gataway Fashion di tale P. V. che si era reso irreperibile dopo la chiusura dei rapporti con la banca.

Si costituivano in giudizio la Banca del Salento, la Banca Popolare Pescarese e la Citybank Italia (chiamata in causa dalla Banca Popolare Pesarese) che negavano ogni responsabilità per i fatti di causa. In particolare la Banca del Salento deduceva di aver assunto l’incarico di incassare presso la Citybank l’assegno e che aveva trasmesso tramite il servizio postale. Durante tale fase l’assegno era stato trafugato ma l’Amministrazione postale aveva omesso qualsiasi informazione sicchè essa ne era venuta a conoscenza dopo molti mesi dall’incasso. La Banca Popolare Pescarese e la Citybank deducevano di aver ricevuto l’assegno senza segni di alterazione o contraffazione.

Il Tribunale di Brindisi condannava la Banca Popolare Pugliese (già Banca Popolare di Lecce) alla rifusione in euro della somma portata dall’assegno con interessi nella misura del 3.5% annuo. Condannava la Banca del Salento a rifondere quanto dovuto in base alla sentenza dalla Banca Popolare Pugliese.

La Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza rigettando la domanda proposta in primo grado da G.L.. Ha ritenuto la Corte di appello che lo smarrimento e l’incasso dell’assegno non era imputabile alla Banca Popolare di Ceglie Messapico nè alle altre banche in considerazione della rapidità con cui l’assegno fu trafugato, insieme a molti altri titoli, alterato e posto all’incasso. Ha ritenuto pertanto operanti le clausole di esonero della responsabilità.

Ricorrono per cassazione gli eredi del G. affidandosi a due motivi di ricorso e depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difende per controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena (subentrata alla Banca del Salento) e la Banca Popolare Pugliese che propone ricorso incidentale.

Non svolgono difese la Banca Popolare dell’Adriatico e la Banca Intesa B.C.I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ed errata applicazione delle norme bancarie uniformi nonchè delle norme in materia di contratti bancari, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 e ss., 1375 e 1176 c.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D. n. 1736 del 1933 e la omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti deducono la insufficienza della motivazione e la violazione delle predette norme in tema di adempimento del mandato oneroso e delle obbligazioni in generale nonchè del principio di buona fede in relazione all’esclusione di responsabilità della Banca affermata dalla Corte di appello. Contestano al giudice di appello di essere pervenuto a tale erronea decisione sul presupposto, non dimostrato, della apposizione della clausola “valuta per 1’incasso” e della non addebitabilità – da ritenere invece sussistente anche solo con riferimento all’uso di una ordinaria diligenza – del grave ritardo nella comunicazione, al proprio dante causa, del trafugamento dell’assegno e della sua illegittima negoziazione presso la Banca Popolare Pescarese.

Con il proprio ricorso incidentale condizionato la Banca Popolare Pugliese ripropone la domanda di garanzia nei confronti delle Banche successive prenditrici del titolo e contesta la compensazione delle spese effettuata dal giudice di appello.

I due ricorsi vanno riuniti.

Il ricorso principale è infondato. I ricorrenti ricostruiscono nel ricorso e nella memoria difensiva la natura giuridica e gli obblighi che derivavano alla Banca Popolare di Ceglie Messapica, in base al mandato all’incasso del titolo, ma tali deduzioni da ritenersi corrette sul piano astratto non trovano riscontro nel comportamento concretamente contestato alla Banca. In particolare la Banca ha legittimamente trasmesso il titolo per l’incasso alla Banca del Salento avvalendosi delle disposizioni del codice civile e contrattuali. Ha tempestivamente informato il G. del trafugamento e dell’incasso del titolo non appena ha ricevuto le informazioni relative rispettivamente dalla Banca del Salento e dalla Banca Popolare Pescarese. I ricorrenti imputano alla Banca Popolare Pugliese di non aver fornito la prova dell’apposizione della clausola “valuta per l’incasso”. Sul punto vanno spese le seguenti considerazioni. La non apposizione della clausola, come è ovvio, non può considerarsi la causa efficiente del fraudolento incasso dell’assegno da parte del P.. L’assegno è stato incassato perchè il titolo è stato, oltre che trafugato, alterato e falsificato, come ha rilevato correttamente la Corte di appello. Il rilievo presuntivo della eliminazione della clausola in questione anche se risponde a considerazioni di ordine logico non è comunque dirimente ai fini della decisione una volta che si ritiene certa la falsificazione del titolo. Il punto di fatto da considerare sarebbe allora quello della riconoscibilità della falsificazione secondo i criteri di diligenza ascrivibili alla Banca che, da ultima ha accettato il titolo per l’incasso. Ma tale profilo non appartiene alla materia della controversia che ha visto il G., e successivamente i suoi eredi, proporre un’azione nei soli confronti della Banca di cui era correntista. Nè poteva e può ritenersi che la Banca Popolare di Lecce, in qualità di mandatario, risponda dell’operato del sostituto, a mente dell’art. 1717 c.c., perchè in base alla normativa contrattuale la sostituzione era consentita mentre nessuna contestazione è stata mossa dal cliente circa la scelta del sostituto o sul difetto di istruzioni a quest’ultimo.

Anche la non azionabilità della procedura di ammortamento del titolo non è ascrivibile alla Banca Popolare di Ceglie Messapica (e ora alla Banca Popolare Pugliese) che, come si è detto, è stata tempestiva nell’informare il cliente rispetto alla data delle comunicazioni ricevute. Nè può ritenersi, come fanno i ricorrenti, con una deduzione che risulta sfornita di valenza giuridica, che la Banca Popolare si sarebbe potuta sottrarre alla propria responsabilità se avesse tenuto la “pratica” in evidenza e avesse impiegato una normale diligenza nell’accertamento della ricezione dell’assegno da parte della Banca del Salento. Da un lato non si vede perchè l’incasso dell’assegno depositato dal G. richiedesse una particolare attenzione rispetto a tutte le altre operazioni.

D’altra parte la ricezione dell’assegno da parte della Banca del Salento fu immediata tanto è vero che quest’ultima provvide alla sua spedizione postale tre giorni dopo il deposito del titolo da parte del G.. La Banca Popolare di Ceglie Messapica non poteva quindi venire direttamente a conoscenza del trafugamento dell’assegno e quando ne fu informata comunicò tempestivamente la notizia al suo cliente anche se il procedimento di ammortamento non era da tempo azionabile per l’avvenuto pagamento del titolo.

Le considerazioni sin qui svolte conducono pertanto al rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

La peculiarità della vicenda fa ritenere sussistenti giusti motivi per compensare interamente le spese processuali anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Conferma la compensazione delle spese operata dal giudice di appello e dichiara compensate anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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