Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19930 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19930 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SUI ricorso 12495-2()1 7 proposto da:
INNOCKNTI \1,1311ZTO elettivamente domiciliato in

ROM

AZZ

G-WOUR, presso la CORTI”, DI CASS Z1ON V, rappresentato c difeso
dall’avvocato ,VING Li 0 N IGIWTTI

ricorrente

SC Y 101,1 11(10 ,\1)1ZIATICO 1 )1 CI IIZC 1 i C. SNC;

– intimato avverso la sentenza n. 2651/2M 6 della CORTI, 1)’APPV1,1,0 di ft \ R1,
depositata il 09/ 11/21)1
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 10/05/2018 dal lonsigliere 1)ott. I ”R NC

1

\ SPVN

Data pubblicazione: 27/07/2018

PROC. nr . 12495/2017

RILEVATO
che con sentenza del 27 ottobre- 9 novembre 2016 numero 2651 la
Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani, che
aveva respinto la domanda proposta ALBERTO INNOCENTI per

ADRIATICO DI CURCI E C. snc, poi fallita, per assenza ingiustificata dal
servizio per tre giorni lavorativi (dal 24 al 26 febbraio 2004);

che avverso la sentenza ha proposto ricorso ALBERTO INNOCENTI,
articolato in un unico motivo, cui la curatela del fallimento dalla società
SCATOLIFICIO ADRIATICO DI CURCI E C. snc non ha opposto difese;

che la proposta del relatore stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.

CONSIDERATO
che con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’articolo 360
numero 3 codice di procedura civile- violazione delle norme di diritto circa la
legittimità del licenziamento, delle norme contrattuali degli articoli 39 e 61
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, della legge
300/1970. Ha esposto di avere informato l’azienda della propria assenza per
malattia attraverso un collega di lavoro e di avere consegnato al rientro in
servizio ( in data 1 marzo 2004) il certificato del medico curante; ha
dedotto che in ragione del proprio stato di malattia egli non poteva recarsi
sul luogo di lavoro per la comunicazione della malattia o per la consegna
della certificazione. Sussisteva mero ritardo nella comunicazione
dell’assenza e nella consegna della relativa certificazione, violazione non
proporzionata al licenziamento; in ogni caso le contestazioni disciplinari non
rispondevano ai requisiti di specificità, immediatezza ed immutabilità;

che ritiene il Collegio il ricorso si debba dichiarare inammissibile;
che, invero, in via preliminare rispetto all’esame della censura, la
inammissibilità del ricorso consegue al difetto di prova della sua notifica, in
continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte con ordinanza
nr. 16496/2018;

2

l’impugnazione del licenziamento intimatogli dalla società SCATOLIFICIO

PROC. nr . 12495/2017

che nella specie il ricorso

è stato notificato in via telematica; il

ricorrente, non essendo stato esteso al giudizio di cassazione il processo
telematico, ha poi depositato nella Cancelleria di questa Corte una copia
analogica (cartacea) della notifica telematica.
La fattispecie è disciplinata dall’articolo 9 comma 1 ter della legge 21

stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) , comma introdotto con il
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114, a tenore del quale:
«In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile
fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.»

A sua volta il comma 1 bis ( introdotto con legge 24 dicembre 2012, n.
228 art. 1, comma 19, numero 2) recita:
«Qualora non si possa procedere al deposito con modalita telematiche dell’atto notificato a norma
dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica
certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Da ultimo il richiamato articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82- Codice della Amministrazione Digitale ( nella
formulazione vigente dal 25.1.2011 in forza del decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235, articolo 16 comma 1) dispone:
«Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la
loro conformita all’originale in tutte le sue componenti e’ attestata da un pubblico ufficiale a cm’
autorizzato».

E’ lo stesso avvocato ad avere al riguardo

la qualità di pubblico

ufficiale, per quanto previsto dall’articolo 6 della richiamata legge 53/1994
(nel testo aggiornato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1, comma
19, numero 2), a tenore del quale l’avvocato o il procuratore legale
quando compila le attestazioni di cui all’articolo 9 è considerato pubblico
ufficiale ad ogni effetto.

3

gennaio 1994 nr. 53 (Facolta’ di notificazioni di atti civili, amministrativi e

PROC. nr . 12495/2017

All’esito

dell’excursus

normativo sopra sintetizzato può dunque

affermarsi che il comma 1 ter dell’articolo 9 legge 53/1994 prevede che la
prova documentale della notifica telematica sia vincolata alla attestazione,
effettuata dal difensore, della conformità della copia cartacea prodotta
all’atto originale; con la conseguenza che ove tale attestazione di conformità

Del resto nella notifica “tradizionale” la Corte ha più volte stabilito che
non è idonea a fornire prova del compimento del procedimento notificatorio
la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte
(Cass., Sez. VI, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014; Cass., Sez. VI,
Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012; Cass., Sez. L., Sentenza n. 4242 del
07/04/1992).
che , pertanto, il ricorso deve essere definito in conformità alla
proposta del relatore con ordinanza in Camera di Consiglio ex articolo 375
cod.proc.civ.
che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione
della controparte;
che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata .

PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 10 maggio 2018

4

manchi non è raggiunta la prova della avvenuta notifica telematica.

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