Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19930 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 23/07/2019), n.19930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27919-2017 proposto da:

E.I.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VIGNA PIA, 60, presso lo studio dell’avvocato PUPETTI IVAN,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAESTRI ANDREA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1539/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero relativo alla revoca del permesso di soggiorno per motivi di famiglia disposta dal Questore di Biella, in ragione dell’assenza del requisito della convivenza effettiva con il coniuge cittadina italiana.

A sostegno della decisione ha ritenuto legittima la revoca in assenza del requisito della convivenza effettiva.

Il cittadino straniero a seguito di istanza presentata il 16/12/2014 ha ottenuto il permesso per coesione familiare a seguito del matrimonio con la cittadina straniera ma è incontroverso che lo stesso non abbia richiesto la carta di soggiorno. Senza questo titolo previsto dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 10, la condizione del soggiornante regolare rimane soggetta alla legislazione nazionale che richiede la convivenza effettiva. Ne consegue che il Questore ha legittimamente disposto la revoca all’esito di accertamenti svolti dalla Polizia Municipale di Biella dai quali è emerso che il richiedente risultava irreperibile fin dal periodo immediatamente successivo al rilascio del permesso di soggiorno.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato ad un unico motivo nel quale viene dedotta la violazione delle norme del D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28 e 30, per avere la Corte d’Appello ritenuta la necessità della condizione della richiesta della carta di soggiorno senza ritenere sufficiente il permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 30. Il sistema si poggia, invece, secondo il ricorrente sul D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, alla luce del quale il regime più favorevole previsto dal D.Lgs. n. 30 del 2007 trova applicazione anche per i cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani. Alla luce di questo complessivo sistema giuridico il requisito della convivenza effettiva non è necessario, non essendo stata nella specie fondata la revoca sulla natura fittizia del rapporto coniugale.

Il Collegio ritiene di dover sottoporre l’esame del ricorso alla sezione in pubblica udienza in relazione alla non omogeneità degli orientamenti relativi alla necessità del requisito della convivenza effettiva per il riconoscimento del diritto al soggiorno per motivi di coesione familiare anche in sede di rinnovo. Le criticità interpretative sorgono per la coesistenza del sistema legislativo contenuto nel T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) e quello contenuto nel D.Lgs. n. 30 del 2005 applicabile, incontestatamente, anche ai familiari dei cittadini italiani (D.Lgs., art. 23). Tale difficoltà di coordinamento ha determinato orientamenti non convergenti. Si segnala al riguardo:

“Il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadino extraEuropeo, coniuge di un cittadino italiano, disciplinato dal d. lgs. n. 30 del 2007, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell’art. 35 della direttiva 2004/38/CE e, dunque, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1-bis, essendo tale presupposto del tutto estraneo al disposto del citato D.Lgs., art., 7 comma 1, lett. d) e artt. 12 e 13. (Cass. 10925 del 2019 conforme tra le altre 5303 del 2014), da confrontare con: “Il cittadino straniero che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano, dopo aver trascorso nel territorio nazionale il trimestre di soggiorno informale, è tenuto a richiedere la carta di soggiorno prescritta dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 10, restando soggetto, finchè non ottenga tale titolo, alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19,comma 2, lett. c), e dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, in virtù della quale, ai fini della concessione e del mantenimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, è necessario il requisito della convivenza effettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che ha negato il permesso di soggiorno alla cittadina straniera in ragione del matrimonio contratto con un italiano, in quanto la stessa non aveva mai fatto precedentemente richiesta di analogo titolo e si era allontanata dal territorio nazionale poco tempo dopo la celebrazione delle nozze, rientrandovi dopo oltre nove anni senza mai avere convissuto con il coniuge). Cass.13831 del 2016).

I principi sopra descritti) pur non essendo perfettamente sovrapponibili in quanto il primo ha ad oggetto il rinnovo del permesso ed il secondo la prima richiesta del titolo di soggiorno, evidenziano la diversità di disciplina legislativa e l’esigenza di definire con esattezza il rapporto (di specialità o di coesistenza ma con precisazione delle diverse situazioni regolate dall’uno o dall’altro) tra i due sistemi legislativi che disciplinano situazioni e domande di tutela che traggono origine dal medesimo presupposto relative al rapporto di familiarità qualificata tra cittadino straniero e cittadino italiano.

P.Q.M.

Dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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