Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1993 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1993 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA
sul ricorso 8330-2012 proposto da:
VIDEOPRESS SRL 04192141002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
T. NUVOLARI 173, presso lo studio dell’avvocato BIZZARRO
DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta mandato speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
SCUTERI GENNARO;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. Cron. 287 del GIUDICE DI PACE di
FRANCAVILLA FONTANA, depósitata il 31/01/2012;
Data pubblicazione: 29/01/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato Bizzarro Domenico difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
condivide la relazione.
Ric. 2012 n. 08330 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che
RITENUTO
che prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi, mossi dalla ricorrente con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, infatti, è sufficiente mettere in evidenza che — a partire dalla
modifica dell’art. 339 cod. proc. civ., operata dalla legge n. 69 del 2009, le
sentenze del Giudice di pace (salvo le eccezionali ipotesi di esclusione
dell’appello per accordo delle parti e di pronuncia secondo equità a
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di Francavilla Fontana ha rigettato l’eccezione di incompetenza per
richiesta ex art. 114 cod. proc. civ.) non sono ricorribili per cassazione,
con conseguente irrilevanza delle argomentazioni del ricorrente volte alla
qualificazione del ricorso come <
del Giudice di pace;
che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 4 dicembre 2013.
P.Q.M.