Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1993 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14316-2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MAURIZIO PREGLIO, giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 1842/2018,

depositata in data 24.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.B. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 27.1.2018 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con unico motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 quali criteri legali per la concessione della protezione umanitaria, stante le condizioni di vulnerabilità e le gravi ripercussioni che il rimpatrio determinerebbe sul richiedente quanto alle gravi patologie (pericardite e psicopatologia) da cui è affetto per la difficoltà di accesso alle necessarie cure mediche;

1.2. la censura va accolta nei limiti di seguito illustrati;

1.3. con riguardo alla lamentata patologia cardiaca (pericardite) la parte ricorrente ha del tutto omesso di censurare la valutazione del giudice di merito relativa all’insussistenza della suddetta patologia medica, basandosi sulla documentazione prodotta anche in sede di appello dallo stesso appellante;

1.4. quanto alla dedotta patologia psichica, il Collegio rileva, invece, che se da una parte la motivazione impugnata dà essa stessa conto dell’esistenza di una grave patologia a carico del richiedente, laddove rileva che dalla “valutazione psicologica” del richiedente emerge il “rischio di sviluppare una psicopatologia importante”, dall’altra il provvedimento impugnato risulta contraddittorio non riconoscendo una condizione di soggettiva vulnerabilità del ricorrente perchè tale rischio, secondo la Corte territoriale, “risulta potenzialmente comune a tutti i richiedenti asilo che… vivono l’incertezza esistenziale della propria condizione”;

1.5. ritiene la Corte che la sopra riportata affermazione della Corte d’Appello integri la denunciata violazione di legge essendo stata respinta la richiesta di protezione umanitaria nonostante la documentata condizione di particolare vulnerabilità in ragione dell’accertata patologia medica da cui è affetto il ricorrente, senza scrutinare da parte del Giudice anche la possibilità – in caso di rimpatrio – per il richiedente protezione di essere posto in condizione di usufruire del godimento dei diritti fondamentali in relazione, da un lato, alle condizioni di vita del paese di provenienza e, dall’altro, alle limitazioni derivanti dalla malattia da cui è affetto il richiedente;

1.6. è infatti costante insegnamento di questa Corte – cfr. Cass. nn. 13257/2020, 15322/2020, 18541/2019 – che, in presenza di patologie fisiche e psichiche del migrante, che integrano un profilo di sua vulnerabilità, il Giudice è tenuto ad accertare, anche mediante ricorso ad attività istruttoria officiosa, sia se dal rientro di questi nel suo Paese di origine possa derivargli un danno alla salute, sia se il sistema sanitario di tale Paese sia effettivamente in grado di assicurargli le terapie necessarie al ristabilimento;

2. la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla questione afferente la valutazione della domanda di protezione umanitaria sotto il profilo della concorrenza della condizione di vulnerabilità correlata al disturbo psicologico accertato in capo al ricorrente, che dovrà essere esaminata in forza della regula iuris dianzi precisata;

3. la causa va rimessa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà, ex art. 385 c.p.c., comma 3, anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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