Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1993 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. III, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA (OMISSIS), in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAPELO LIVIA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

D’ALOISI SANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZANONI PIER LUIGI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

ARTE DI GENOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 373/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

25/02/09, depositata il 04/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione contro Z.V. e nei confronti della A.R.T.E. di Genova avverso la sentenza del 4 aprile 2009, con cui la Corte d’Appello di Genova, in accoglimento dell’appello della Z. avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Genova ed in riforma della stessa, ha dichiarato il diritto della Z. a subentrare dall’8 agosto 1994, in luogo dell’assegnataria Z.L., in un contratto di locazione relativo ad un alloggio di edilizia popolare ed economica.

La Z. ha resistito con controricorso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso, contrariamente a quanto deduce la resistente, e’ tempestivo, perche’ la sua consegna per la notificazione, come emerge dal timbro cronologico dell’ufficiale giudiziario e’ avvenuta il 27 luglio 2009 e, quindi, il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza impugnata, che aveva fatto decorrere il termine ai sensi dell’art. 325 c.p.c. ed era avvenuta il 28 maggio 2009.

4. Il ricorso, viceversa, appare inammissibile, perche’ l’unico motivo su cui si fonda – deducente “violazione e/o falsa applicazione della L.R. Liguria n. 10 del 1994, art. 25, comma 8; della L.R. Liguria n. 27 del 1996, art. 14, comma 6, e della L.R. Liguira n. 30 del 2002, art. 1, comma 5, (modificativo della L.R. Liguria n. 10 del 1994, art. 25, comma 8), Motivazione omessa su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) – quanto al vizio di violazione di norma di diritto non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto idoneo ad assolvere alla previsione della norma dell’art. 366-bis c.p.c. (che pur abrogata si applica al ricorso, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5), mentre, quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, cui alludeva il citato art. 366-bis.

Il quesito di diritto formulato, infatti, e’ del seguente tenore:

Dica la Suprema Corte se, in mancanza di una espressa previsione in tal senso e sulla scorta del principio tempus regit actum, la L.R. Liguria n. 10 del 1994, art. 1, comma 5 sia da ritenersi modificativo della L.R. Liguria n. 10 del 1994, art. 25, comma 8 con effetto retroattivo in relazione ad accadimento verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della suddetta L.R. n. 30 del 2002.

Si tratta di quesito che pone un interrogativo del tutto astratto, sia in quanto privo di riferimento alla vicenda sostanziale ed alla sentenza impugnata, sia in quanto si risolve in una mera interrogazione alla Corte su come dovesse intendersi la sopravvenienza normativa in essa evocata. Sotto l’uno e l’altro aspetto assume particolare rilievo l’assoluta mancanza di specificazione degli “accadimenti verificatisi anteriormente ,…

Ora, l’art 366-bis c.p.c., quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo, imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensi’ evidenziasse, pur riassuntivamente, la sua pertinenza ad essa.

Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio e’ stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioe’ al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente, si’ che risultasse evidenziato ancorche’ succintamente – perche’ l’interrogativo astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non avesse presentato questa contenuto era un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonche’ n. 6420 del 2008; sull’esigenza di specificita’: Cass. n. 8463 del 2009).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi. Ad esse ritiene di aggiungere che, con riguardo al requisito della c.d.

chiara indicazione relativa al motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte esigeva che essa dovesse esprimersi necessariamente in un momento di sintesi all’interno dell’illustrazione del motivo (si veda, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), il che manca del tutto nella specie.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro mille/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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