Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1993 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1993 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

z,(

2.

1

sul ricorso 25523/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
TURCHI Fiorenzo e TURCHI Fabio, quali eredi di CAPELLI Maria, rappresentati e difesi dagli
Avv. Antonio Vincenzi e Fabrizio Capucci, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in
Faenza Corso Mazzini n. 69;

Data pubblicazione: 26/01/2018

TURCHI Antonio, in proprio e quale erede di CAPELLI Maria, rappresentato e difeso dagli Avv.
Antonio Vincenzi e Fabrizio Capucci, elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in
Faenza Corso Mazzini n. 69;
PALLI Domenico, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Vincenzi e Fabrizio Capucci,
elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Faenza Corso Mazzini n. 69;
– controricorrente –

1.00
avverso la sentenza n.e>01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA
del 18/11/2010, depositata il 19/09/2011, non notificata;

cL,

udita la relazione della causa svolta dal Relatore Piercamillo Davigo’,
letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica in persona del Sostituto, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoi
letta la memoria presentata dal difensore di Palli Domenico.

1. L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi, avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, del 18/11/2011, depositata il
19/09/2011, non notificata, con la quale essa aveva confermato la pronunzia della
Commissione tributaria provinciale di Ravenna n. 251/02/05 del 26/11/2005 che aveva accolto
il ricorso di CAPELLI Maria (poi deceduta ed alla quale erano subentrati gli eredi), PALLI
Domenico e TURCHI Antonio. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata con le
conseguenti statuizioni in materia di spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Regionale, premesso che TURCHI Antonio e CAPELLI Maria avevano
ceduto le loro quote della AGRICOLA FORESTALE CA’ PIROTA S.a.s. (costituita conferendo
l’azienda agricola TURCHI Antonio e CAPELLI Maria s.s.) al socio PALLI Domenico ed ai suoi
figli (Alessandro e Massimo), respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate sull’assunto che
l’Ufficio, valutando che non si fosse in presenza di cessione di quote ma di cessione di azienda
agricola e conseguentemente assoggettabile a imposte di registro, ipotecaria e catastale e non
quella di bollo, avrebbe ipotizzato un intento elusivo, non si fosse attenuto all’art. 1362 cod.
civ. indagando su quale fosse la comune intenzione delle parti e che l’atto deve essere valutato
per i suoi effetti giuridici e non per quelli economici con riferimento a dati extra testuali.
2. PALLI Domenico, con controricorso, deduce:
1) la inesistenza della notifica in quanto all’Avv. Vincenti è stata notificata una sola copia del
ricorso per tutte e quattro le parti resistenti;
2) la inammissibilità o improcedibilità del ricorso per violazione del termine perentorio previsto
dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ.; la notifica si perfeziona con la consegna del plico al

destinatario da parte del servizio postale;
3) l’intervenuto giudicato interno su un punto decisivo del giudizio; le società forestali sono
ammesse al pagamento dell’imposta di registro ed ipotecarie in misura fissa; la società non è
stata oggetto dell’avviso di liquidazione e la sentenza di primo grado aveva deciso sulla
questione e tale punto non è stato impugnato;
4) l’infondatezza del primo motivo di ricorso che si fonda su un travisamento della realtà;
l’inserimento del termine “forestale” nella denominazione della società esclude qualsiasi intento
elusivo; non vi è stata cessione di terreni agricoli, ma di quote sociali;
5) la infondatezza del secondo motivo di ricorso in quanto la motivazione della sentenza
impugnata è adeguata e le censure sono di fatto;
6) la infondatezza del terzo motivo di ricorso in quanto non esiste in tema di imposta di
registro una norma generale antielusiva e non vi è abuso del diritto.
Concludeva per la reiezione del ricorso con vittoria di spese.

3. Il Procuratore generale della Repubblica ha concluso per l’accoglimento del ricorso
richiamando una pronuncia di questa Corte su caso analogo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

È manifestamente infondata la eccezione di inesistenza della notificazione.
La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti,
mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel
processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non
solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche
per quelle disciplinate dall’art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è
un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a
quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine
d’impugnazione “ex” art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di
fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri
rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo. (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008 Rv. 606009 – 01)
Anche l’eccezione relativa alla violazione del termine per impugnare è manifestamente
infondata.
Ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si
sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale del plico
da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che
l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a
destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 cod. proc. civ. (Sez.
3, Sentenza n. 684 del 18/01/2016 Rv. 638673 – 01)
Anche la eccezione di giudicato interno è manifestamente infondata in quanto non si
controverte di cessioni di terreni ma di cessione di azienda.
4. Devono essere ora esaminati i motivi di ricorso.
La ricorrente svolge un primo motivo di ricorso con il quale lamenta la violazione del’art. 20
D.P.R. n. 131/1986, nonché degli artt. 1 e 2 della Tariffa, parte I, prevista dal medesimo
D.P.R. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in quanto la Commissione
Tributaria Regionale non ha tratto dall’esistenza di diversi contratti la finalità elusiva violando
l’art. 20 D.P.R. 131/1986 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, sotto tutti i
profili ipotizzati nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta insufficienza di motivazione in relazione all’art. 360
comma 1 n. 5 cod. proc. civ. essendo stati trascurati la tempistica del passaggio di proprietà,
sul fatto che la cessione è avvenuta solo in minima parte anche a favore dei figli di PALLI
(Alessandro e Massimo), al valore delle quote che avrebbe dovuto essere crescente e che
PALLI, inizialmente titolare solo di quote per 1% inserì il suo nome nella denominazione
sociale.
Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dei principi in tema di abuso del diritto in base
agli artt. 41 e 53 della Costituzione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
5. Con memoria il contro ricorrente Palli Domenico svolgeva ulteriori argomentazioni a
sostegno delle proprie conclusioni.
6. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tema d’imposta di registro, l’art. 20
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, col dettare il criterio dell’intrinseca natura e degli effetti
giuridici degli atti presentati a registrazione, attribuisce rilievo preminente alla causa reale del
negozio ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti,

1. Devono anzitutto essere esaminate le eccezioni sollevate dal contro ricorrente.

6. L’accoglimento del primo motivo è assorbente e rende superfluo l’esame dei residui motivi di
ricorso.
7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in C 3.510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.
LA CORTE
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda.
Condanna i resistenti in solido alla rifusione a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di
giudizio liquidate in C 3.510,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il giorno 12
dicembre 2017.

anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali, tra loro collegate. (Sez. 5,
Sentenza n. 1955 del 04/02/2015 Rv. 634166 – 01. In applicazione di tale principio, la S.C. ha
ritenuto configurabile, senza necessità di ricorrere all’abuso del diritto, un’unitaria cessione
d’azienda in caso di distinte, ma collegate operazioni di cessione di magazzino, riconoscimento
d’indennizzo di spoliazione, formale trasferimento di un dipendente in posizione apicale e
distacco di due dipendenti presso la società cessionaria, trasferimento di un altro dipendente
presso una società partecipata dalla cessionaria, che prosegue l’attività per conto di
quest’ultima, essendo stati considerati i beni ceduti non nella loro autonoma individualità, ma
quale “organizzazione” di beni finalizzata alla produzione).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA