Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19929 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 01/04/2011, dep. 29/09/2011), n.19929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GEFIMA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma viale Carso 14,

presso lo studio dell’avv.to Agnese Giampiero che la rappresenta e

difende, unitamente all’avvocato Salvatore Iannotta giusta procura a

margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Fallimento SPEFIN s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione 2^

civile, emessa il 10 marzo 2004, depositata il 12 maggio 2005, R.G.

n. 2083/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dalla s.r.l. SPEFIN nei confronti di GE.F.IM.A. s.p.a. per importo corrispondente a 665.780 franchi francesi. Il processo è stato riassunto nei confronti della curatela del Fallimento SPEFIN. Il Tribunale di Roma (con sentenza n. 27783/2011) rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale diretta al riconoscimento della rivalutazione monetaria del credito.

La Corte di appello ha respinto l’appello della GE.F.IM.A. s.p.a. che ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione.

Non svolge difese la curatela del fallimento SPEFIN s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo articolato motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1993 cod. civ. e art. 58 della Legge Assegni nonchè del principio secondo il quale, prescritta l’azione cartolare, il credito può essere fatto valere solo in base al rapporto fondamentale e della connessa e conseguente violazione dell’art. 1173 cod. civ. e, in particolare, del principio secondo il quale l’obbligazione deriva da contratto. La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se, esperita, per la sopravvenuta prescrizione dell’azione cartolare, l’azione causale, la mancanza di fonte genetica dell’obbligazione pecuniaria ex art. 1173 cod. civ., riferibile all’emittente, esclude la sussistenza del diritto di credito, non più incorporato nell’assegno.

Si deduce altresi omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè la pretesa riferibilità dell’assegno, dedotta da parte della SPEFIN s.r.l., al pagamento di una parte del corrispettivo, dovuto dalla SCI GEFIMA France alla SPEFIN s.r.l., per l’acquisto di 180 azioni della società Du port de Cavallo, rappresentative di un posto barca. La ricorrente contesta in particolare, come palesemente insufficiente ed incongrua, l’affermazione della Corte di appello, di un collegamento fra la SCI GEFIMA France (società di diritto francese) e la GEFIMA s.p.a. (di diritto italiano) tale da configurare un centro unitario d’ imputazione del rapporto obbligatorio.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 cod. civ. e dei principi che disciplinano la partizione dell’onere della prova. La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se il portatore dell’assegno che, per la prescrizione dell’azione cartolare, esperisca l’azione causale, può avvalersi del beneficio dell’inversione della prova di cui all’art. 1988 cod. civ., oppure è tenuto a provare, in ipotesi di contestazione di controparte, il fatto costitutivo del suo credito nei limiti della contestazione. Si deduce altresì la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè la prova documentale dell’estinzione del debito.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono da ritenere infondati. Se l’azione cartolare non può essere più esperita, per intervenuta prescrizione, nondimeno l’assegno è da considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come una promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988 cod. civ. con la conseguente configurabilita della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante. Pertanto il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria. Il debitore che intende resistere all’azione di adempimento deve quindi provare o l’inesistenza o l’invalidità del rapporto ovvero la sua estinzione. Quanto a quest’ultima prova vi è da rilevare che la odierna parte ricorrente ha rinunciato proprio alla deposizione del teste L. che avrebbe dovuto confermare l’avvenuta distruzione dell’assegno. Contraddittoriamente alle proprie tesi circa la non riferibilità dell’assegno all’acquisto delle azioni da parte della società francese la ricorrente fa poi riferimento all’avvenuto pagamento proprio del prezzo di acquisto attestato dal notaio nell’atto di cessione e alla dichiarazione dell’accipiens in calce alla matrice dell’assegno circa la natura fiduciaria di esso. Da una parte quindi la parte ricorrente sostiene che è arbitrario riferire l’emissione dell’assegno a un rapporto intercorso fra parti diverse. D’altra parte sembra aderire alla ipotesi della emissione da parte della società italiana dell’assegno, a titolo di garanzia del pagamento dovuto da parte della società francese ma vuole desumere, dall’attestazione notarile di avvenuto pagamento del prezzo di acquisto delle azioni, il venire meno della ragione del permanere di tale garanzia. Di fronte alla contraddittorietà di tali tesi difensive la Corte di appello ha avvalorato il permanere dell’assegno nella disponibilità della prenditrice e le ragioni addotte dall’amministratore della società SPEFIN all’epoca dei fatti secondo cui l’assegno fu emesso a saldo del pagamento ma posticipato di 90 giorni. Secondo la Corte di appello tale affermazione appare credibile e compatibile con la versione dei fatti di parte appellante (emissione dell’assegno a titolo di deposito fiduciario e in garanzia di una obbligazione già adempiuta). Pertanto deve ritenersi che la pretesa omissione di motivazione è inesistente.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione circa le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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