Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19929 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19929 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
1.11 i

– ,(1

9715 2017

SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elenivatnente
domiciliata in RMIA, VIA P() 25/B, presso lo studio dell’avvocato
R0131X1′() PLSS1, che la nippresenta e difende unitamente all’avvocato
LOR1NZO (:( ):\ ‘,SSOR
– ricorrente contro
SkRANNO .\\T( )N10, dettivamente dmniciliato in ROM \ V1:\ CARI X)
GAl„ASSI P\1 /71 3, presso lo studio dell’avvocato GVIZARDO
D’ANTUONO, rappresentato e difeso dall’avvocato \ NT( IO 11′,STINO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 796/2016 della COR”I’l, D’APPITLO di S.\ L1 ,,RNO,
depositala il I l/10/2016;

Data pubblicazione: 27/07/2018

PROC. Nr.. 9745/2017 RG

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 10/05/2018 dal Consigliere Don. 14Z.\\(:1,8CA

RILEVATO
che la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 28 settembre- 11
ottobre 2016 numero 796, giudice del rinvio, all’ esito della pronunzia di

riforma della sentenza di primo grado, il licenziamento intimato dalla società
ENAV S.p.A. ad ANTONIO SERAFINO, per la mancata audizione del
lavoratore nel corso del procedimento disciplinare, disponendone la
reintegra in servizio e condannando la società al risarcimento del danno;

che, per quanto in questa sede rileva, la Corte di merito detraeva dal
quantum

risarcibile le sole retribuzioni percepite dal SERAFINO nello

svolgimento di altre attività lavorative senza attribuire rilievo al ritardo con
cui questi

aveva proposto l’azione giudiziaria, in epoca prossima alla

maturazione del quinquennio della prescrizione; riteneva
evenienza non fosse

che tale

sussumibile tra le ipotesi contemplate dall’articolo

1227, comma 2, codice civile (fatto colposo del creditore concorrente nel
cagionare il danno);

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società ENAV spa,
articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese con controricorso
ANTONIO SERAFINO;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile;

che la società ricorrente ha depositato memoria
CONSIDERATO
che

con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto- ai sensi

dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile- violazione e falsa
applicazione dell’articolo 18 legge nr. 300/1970 e dell’articolo 1227 del
codice civile. Ha impugnato la sentenza per avere ritenuto irrilevante nella
quantificazione del danno risarcibile il ritardo del lavoratore nell’
intraprendere l’azione giudiziaria, omettendo di

2

verificare se nella

questa Corte del 10 luglio 2015 numero 14437, dichiarava illegittimo, in

PROC. Nr . 9745/2017 RG

fattispecie concreta il tempestivo esercizio della iniziativa giudiziaria
avrebbe o meno richiesto un onere non esigibile; nella specie tanto la
mancata segnalazione da parte del lavoratore dell’errore materiale
commesso nella comunicazione della data di audizione che il ritardo di
quasi cinque anni nella proposizione dell’azione giudiziaria erano attribuibili
a dolo o colpa dello stesso lavoratore, che era venuto meno al dovere di

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;
che invero la sentenza, nella parte in cui esclude il concorso nella
produzione del danno del fatto colposo del creditore, è in linea con il
principio ripetutamente affermato da questa Corte ( Cass.civ. sez. lav.
21/03/2018, n. 6987; 11/03/2016, n. 4865; Cass. 27 giugno 2007, n.
14853; Cass. 31 luglio 2002, n. 11364; Cass. 29 settembre 2005, n.
19139), che si intende qui ribadire, secondo cui «in tema di risarcimento del
danno a seguito di licenziamento illegittimo, l’obbligo del creditore di
cooperazione e di attivazione volto ad evitare l’aggravarsi del danno,
secondo l’ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c., comma 2, riguarda solo le
attività non gravose, nè eccezionali, o tali da non comportare notevoli rischi
o sacrifici, sicchè non sono imputabili al lavoratore le conseguenze dannose
derivanti dal tempo da questi impiegato per la tutela giurisdizionale, sia che
si tratti di inerzia endoprocessuale che preprocessuale, tutte le volte che le
norme attribuiscano poteri paritetici al datore di lavoro per la tutela dei
propri diritti e la riduzione del danno».
che, pertanto, non apportando le difese della ricorrente, sviluppate
ulteriormente in memoria, nuovi argomenti per una rimeditazione del
suddetto consolidato orientamento, il ricorso deve essere definito con
ordinanza in Camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ. in conformità
alla proposta del relatore;
che

le spese

di causa, liquidate in dispositivo, seguono la

soccombenza;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) –

3

leale cooperazione al fine di evitare l’aggravamento del danno;

PROC. Nr.. 9745/2017 RG

della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata .

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C

15% ed accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del

10 maggio 2018

RESIDENTE
9

e

200 per spese ed C 3.500 per compensi professionali oltre spese generali al

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