Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19929 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 23/09/2020), n.19929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7330/2016 proposto da:

LA FUCINATURA G. CARBONE s.r.l., (P. IVA:(OMISSIS)) con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Eugenio Romanelli Grimaldi,

con domicilio eletto presso l’Avv. Nicola Bultrini, in Roma, via

Germanico n. 107;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 2445/45/2015, pronunciata il 5 febbraio 2015 e

depositata il 12 marzo 2015;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 ottobre 2019

dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 98/41/2013 emessa dalla CTP di Napoli.

2. Il Giudice di primo grado, in particolare, aveva rigettato l’impugnazione di atti di contestazione di sanzioni (nn. 21070 e 21086) emessi, per le annualità dal 1997 al 2002, in materia di accise, conseguenti ad avviso di accertamento per il recupero di accise sull’energia elettrica utilizzata dalla contribuente per usi differenti dalla produzione delle materie prime.

Il giudizio di primo grado, sospeso in attesa dell’esito del processo avente ad oggetto l’impugnazione del relativo avviso di accertamento, fu riassunto dopo la decisione di Cass. sez. 5, 25/07/2012, n. 13079, Rv. 623865-01. Quest’ultima, intervenuta all’esito di processo pendente tra le stesse attuali parti, esclusa l’operatività nella specie di un prospettato giudicato esterno, rigettò il ricorso della contribuente così segnando la definitività dell’avviso di accertamento prodromico agli atti di contestazione.

La CTP, quindi, divenuto definitivo l’an debeatur, confermò gli atti di contestazione sanzioni ancorchè con riferimento al minore importo di esse come ricalcolato dall’Amministrazione in corso di causa (sulla base dei consumi determinati all’esito di consulenza) ed in assenza di contestazione sul punto da parte della contribuente.

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale ricorso per cassazione, rigettò l’appello della contribuente, per essere già stata esclusa la dedotta rilevanza esterna del giudicato, nei termini innanzi detti dalla citata Cass. sez. 5, n. 13079 del 2012, avendo peraltro l’appellante sindacato solo l’an debeatur (poi confermato all’esito del diverso giudizio culminato con il rigetto del ricorso per cassazione) e non il quantum, sia nella sua originaria determinazione sia nell’importo ridotto dall’Amministrazione all’esito del ricalcolo analitico effettuato in corso di causa in base agli effettivi consumi (determinati in ragione di apposita consulenza).

4. Contro la sentenza d’appello la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi sostenuti da memoria, e l’Agenzia delle Dogane e del Monopoli “A.D.”, si difende con controricorso (con il quale prospetta profili di inammissibilità delle censure oltre che la loro infondatezza).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con il motivo n. 1, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, si deducono “violazione e/o falsa applicazione dei principi generali di diritto tributario L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 5,6,7 e 10 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997 e del D.Lgs. n. 203 del 1998”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Tanto dalla rubrica quanto dall’articolazione di esso difatti non emerge alcuna critica alla statuizione impugnata in termini di violazione o falsa applicazione di legge, cioè di interpretazione di norme giuridiche o di sussunzione del fatto accertato in taluna di esse, così integrando la censura in oggetto un “non motivo” (sull’inammissibilità della censura in quanto integrante un “non motivo”, si vedano, ex plurimis e limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione.

La censura è altresì inammissibile laddove si limita a prospettare un vizio motivazionale (peraltro non argomentandolo) in termini di mera “motivazione insufficiente, contraddittoria e sintetica… carente”, quindi in spregio dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella sua formulazione ratione temporis applicabile (dopo la sostituzione operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012).

L’inammissibilità si argomenta altresì dal tentativo di sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito (ancora una volta, peraltro, senza argomentazioni pregnanti), come emerge dai riferimenti nella censura alla (ritenuta) “erronea ricostruzione della vicenda” oltre che all’assunto “vizio rinvenibile in sentenza….laddove il giudice… ritiene per errore che la ricorrente abbia prestato “acquiescenza” al provvedimento di irrogazione di sanzioni”.

Quest’ultima prospettazione (relativa alla ritenuta “”acquiescenza””), infine, evidenzia, quale ulteriore profilo di inammissibilità, la mancata considerazione della ratio decidendi fondante la decisione (quindi sul punto non criticata).

La CTR, difatti, non ha deciso ritenendo definitivi gli atti di contestazioni sanzioni (a causa della mancata impugnazione della determinazione dell’Amministrazione di riduzione dei relativi importi in corso di causa). Essa ha invece rigettato l’appello della contribuente per essere già stata esclusa la dedotta rilevanza esterna del giudicato (nei termini innanzi evidenziati in sede di ricostruzione dei fatti di causa) ed avendo peraltro l’appellante sindacato solo l’an debeatur (poi confermato all’esito del diverso giudizio culminato con il rigetto del ricorso per cassazione) e non il quantum, sia nella sua originaria determinazione sia nell’importo ridotto dall’Amministrazione all’esito del ricalcolo analitico effettuato in corso di causa in base agli effettivi consumi, determinati in ragione di apposita consulenza (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

Sotto tale profilo, comunque, la censura, laddove articolata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile anche ex art. 348 ter c.p.c., in ragione della c.d. “doppia conforme”, confermando la CTR, in punto di fatto, la statuizione di primo grado.

3. Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, comma 3 – Nullità e inesistenza degli atti di contestazione per difetto di attribuzione – Nullità e illegittimità derivata della sentenza e dell’intero processo”, per essere stati gli atti di contestazioni di sanzioni sottoscritti (a dire del ricorrente) da un funzionario incaricato e non da un dirigente munito del richiesto potere di firma.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile.

La censura è inammissibile per novità, non avendo il relativo profilo mai costituito oggetto del thema decidendum e la cui disamina richiederebbe accertamenti di fatto preclusi a questa Corte.

In tema di contenzioso tributario, è difatti inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicchè l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità.

In applicazione del principio di cui innanzi, al quale in questa sede si intende dare continuità, Cass. sez. 5., 09/11/2015, n. 22810, Rv. 637348-01, questa corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità dei gradi di merito e delle relative pronunce per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 37 del 2015, non essendo stata rilevata d’ufficio la nullità degli atti impositivi per carenza di potere del sottoscrittore.

Sicchè, nella specie, nulla rileva in senso contrario, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l’indicato successivo intervento della Consulta (Corte Cost. n. 37 del 2015), essendo la questione in esame non sub iudice in quanto mai prospettata del contribuente.

4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in considerazione dei parametri applicabili ratione temporis, in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (della medesima L. n. 228 del 2012, ex art. 18 in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013), restando salve future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (attualmente all’esame delle Sezioni Unite Civili).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, restando salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezioni Unite Civili.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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