Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19929 del 10/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 10/08/2017, (ud. 10/05/2017, dep.10/08/2017),  n. 19929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11834/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.le Clodio n.14,

presso l’avvocato Graziani Andrea, rappresentata e difesa

dall’avvocato Bricchetti Enza, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A., Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 626/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2017 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott.ssa SOLDI Anna Maria, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

la corte d’appello di Torino, con sentenza in data 31-3-2015, rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, avverso la sentenza con la quale il tribunale di Novara ne aveva dichiarato il fallimento su istanza del creditore D.A.;

la società ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi;

il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall. art. 6, in quanto il creditore si era costituito dinanzi alla corte d’appello dando atto di rinunciare all’istanza di fallimento;

il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione art. 102 c.p.c., art. 185, comma 8, L. Fall. art. 15, non essendo stato garantito alla società il diritto di difesa e di interlocuzione in ordine all’espletamento di attività officiosa del tribunale sull’insolvenza e sul superamento della soglia minima di indebitamento;

il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall. art. 5, in relazione alla pretesa esistenza dello stato di decozione, oltre all’insufficiente motivazione della sentenza sul punto, non essendosi tenuto conto del valore dei beni immobili costituenti l’attivo;

il quarto motivo, infine, denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e L. Fall. art. 15, posto che la comunicazione relativa all’udienza prefallimentare del 31-7-2014 era pervenuta alla società via Pec il 17-7-2014, sicchè non era stato rispettato il termine di comparizione previsto dalla legge;

il creditore istante e la curatela non hanno svolto difese;

il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto la rinuncia era avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento;

va data continuità all’insegnamento per cui la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante, rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento, non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza dichiarativa (v. ex multis Cass. n. 8980-16; Cass. n. 21478-13);

con tale insegnamento la statuizione di merito si palesa consonante e il ricorso non offre ragioni concrete per un mutamento;

il secondo e il quarto motivo sono connessi e, nell’ottica di un esame unitario, vanno disattesi in ragione dell’inammissibilità del quarto motivo;

dalla sentenza risulta che la debitrice non aveva partecipato all’udienza prefallimentare benchè notiziata a mezzo Pec e che, in sede di reclamo, essa si era limitata a sostenere che la conoscibilità derivante dall’invio alla casella di posta elettronica certificata non potesse considerarsi sintomatica di conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario;

consegue che il profilo involto dall’attuale quarto motivo di ricorso in ordine al mancato rispetto del termine di comparizione – non era stato eccepito e anzi la reclamante si era infine difesa nel merito, quanto alla condizione di insolvenza;

questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che la nullità della vocatio derivante dall’inosservanza del termine dilatorio di comparizione previsto dalla L. Fall., art. 15, comma 3, resta sanata nel caso in cui il debitore non l’abbia specificamente dedotta nella memoria di costituzione, difendendosi nel merito (v. Cass. n. 1098-10; Cass. n. 16757-10; Cass. n. 14814-16);

è poi ovvio che, non essendo stata consegnata ai motivi di reclamo, la corte d’appello non aveva alcuna necessità di esplicitamente soffermarsi sulla questione relativa all’osservanza o meno del termine dilatorio;

il richiamo della ricorrente alla decisione delle sezioni unite n. 141812 è privo di pertinenza, non potendo confondersi la rilevabilità d’ufficio della inosservanza del termine da parte del giudice del fallimento con la necessaria conversione di ogni vizio della sentenza in motivo di impugnazione;

il quarto motivo è quindi sotto tutti i profili da disattendere: perchè la denunzia di violazione dell’art. 112 c.p.c., è inammissibile in prospettiva di autosufficienza, non emergendo che la questione sia stata dedotta dinanzi al giudice del reclamo, e perchè in ogni caso la sottostante questione, in concorrenza delle difese di merito, era (ed è) infondata, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità derivante dal principio secondo cui non è mai suscettibile di esser cassata la sentenza di merito che abbia omesso la pronuncia su questione giuridica infondata (v. Cass. n. 21257-14; Cass. n. 2196815 e molte altre finanche non più massimate);

l’inammissibilità del quarto motivo si riflette sul secondo;

l’attività officiosa del tribunale in ordine al superamento della soglia dei debiti scaduti e non pagati, e all’insolvenza, è legittima in base alla L. Fall., art. 15, e l’omessa interlocuzione della debitrice sulle risultanze documentali è stata, come esattamente ritenuto dalla corte distrettuale, il frutto della sua mancata comparizione nonostante l’avviso ricevuto via Pec;

il terzo motivo è egualmente inammissibile: esso si risolve in un sindacato di fatto circa la possibilità di realizzazione effettiva e sollecita dell’attivo;

al riguardo la corte d’appello ha messo in evidenza che il valore dei beni immobili era stato stimato in Euro 590.000,00, ma che, a parte le difficoltà di pronto realizzo di cespiti immobiliari, era da considerare assorbente il fatto della esistenza di un’ipoteca, essendosi poi il creditore ipotecario insinuato al passivo per un credito privilegiato di Euro 342.021,59; donde il valore del bene, così pesantemente gravato, dovevasi considerare inferiore a quello stimato anni prima (nel 2008), anche considerando gli importanti decrementi dei valori immobiliari negli ultimi anni;

la motivazione è plausibile e l’assunto di parte ricorrente in ordine all’esistenza di valori patrimoniali idonei a garantire il futuro adempimento delle obbligazioni si risolve in un tentativo di revisione del giudizio di fatto;

a niente serve obiettare che, dinanzi all’impresa in liquidazione, la prevalenza dell’attivo sul passivo esclude l’insolvenza;

difatti la corte d’appello, riferendo di gravami sui cespiti immobiliari suscettibili di incidere sia sul valore sia sulla pronta liquidazione dei medesimi, e riferendo di valori in verità inferiori a quelli attestati dalla ricorrente, attese le mutate condizioni di mercato, ha (sebbene in forma sintetica) stabilito che il valore dell’attivo, come indicato dalla ricorrente, era da considerare inattendibile.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA